Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5081 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25269-2005 proposto da:

M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato MISIANI

CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati SARACENI LUIGI, ZUPO

GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA, (OMISSIS), MA.EZ.,

(OMISSIS), S.E., (OMISSIS), L.

R., (OMISSIS), F.L., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso

lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5268/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 1^, emessa il 10/11/2004, depositata il 13/12/2004; R.G.N.

5048/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Luigi SARACENI;

udito l’Avvocato Bruno GUARDASCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9 giugno 2000 il Tribunale di Roma, ritenuta la sostanziale falsità e il carattere diffamatorio di tre articoli pubblicati sul quotidiano “(OMISSIS)”, che si riferivano alle intercettazioni dei colloqui avvenuti nel bar (OMISSIS) tra l’allora P.M. presso la Procura della Repubblica di Roma M.F. e l’allora Presidente della Sezione Gip del Tribunale S. R., condannava il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., i direttori responsabili S.E. ed Ma.Ez., i giornalisti L.R. e F.L. a pagare in solido L. 100.000.000 in favore del M. a titolo di risarcimento danni.

Con sentenza in data 10 novembre – 13 dicembre 2004 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda del M. compensando integralmente le spese del doppio grado.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale potevano essere considerate veritiere sotto il profilo della “verità putativa”; erano pacifici i colloqui tra M. e S. relativi al procedimento penale intrapreso nei confronti di quest’ultimo, l’esistenza delle intercettazioni, gli insistiti inviti rivolti da M. al P.M. (OMISSIS) G. per avere notizie dell’istruttoria in corso nei confronti di S.; la trascrizione delle intercettazioni, rivelatesi poi false, riportate nel giornale potevano essere ritenute esatte, a prescindere dalla fonte dalle quali erano state ricevute, in virtù della circostanza che il M. proprio in base ad esse venne rinviato a giudizio (ma poi assolto) per il reato di favoreggiamento; dagli stessi verbali delle sedute del CSM si desumeva trattarsi di verità putativa; non poteva essere negata la verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli;

l’esposizione degli avvenimenti e le modalità espressive usate dai giornalisti apparivano corrette e ampiamente coperte dalla scriminante del diritto di critica.

Avverso la suddetta sentenza M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

Tutti gli intimati hanno resistito con unico controricorso.

Il M. ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., artt. 51, 59 e 595 c.p., art. 2043 c.c., L. n. 48 del 1947, art. 13 nonchè illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Le argomentazioni a sostegno della censura muovono dal tema della contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata ha affermato, da un lato, che le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale possono ritenersi veritiere sotto il profilo della verità putativa e, dall’altro lato, che non può essere negata la verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli.

Prima di analizzarle è opportuno ribadire (Cass. n. 6064 del 2008) che il vizio di insufficiente motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Per completezza è opportuno aggiungere che questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Valutata sulla base dei principi sopra enunciati, la motivazione della sentenza non risulta affetta dalle denunciate insufficienza, contraddittorietà e illogicità.

La Corte territoriale ritiene pacifici i colloqui tra il M. e lo S., l’esistenza delle intercettazioni dei loro colloqui presso il bar (OMISSIS), gli inviti insistenti rivolti dal M. al p.m. (OMISSIS) G. per avere notizie sullo stato dell’istruttoria in corso nei confronti dello S.; afferma, per quanto riguarda, in particolare, la trascrizione delle intercettazioni, successivamente rivelatesi false, che il giornale ben poteva ritenerle vere perchè proprio in base ad esse il M. venne rinviato a giudizio – anche se poi assolto – per il reato di favoreggiamento.

Ne consegue che il riferimento alla verità putativa circa le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale appare corretto poichè – con apprezzamento di fatto insindacabile, la Corte d’Appello ha ritenuto che, nel momento in cui furono pubblicate, i giornalisti avevano motivo di ritenerle vere anche se il successivo svolgimento dei fatti le ha smentite.

E’ vero che successivamente la sentenza impugnata afferma che la “verità sostanziale” di quanto riportato nei tre articoli non può essere negata alla luce delle risultanze sopra dette.

In base ai principi premessi, la contraddittorietà della motivazione denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non può riguardare singole parole o anche espressioni, per cui la dicotomia “verità putativa” – “verità sostanziale” si risolve in un’aporia espressiva e terminologica, che, tuttavia, non rende contrastanti le ragioni poste a fondamento della decisione, in modo tale che esse si elidano a vicenda ostacolando l’individuazione della ratio decidendi.

In definitiva, appare evidente che, nella ricostruzione della Corte d’Appello, quanto riferito dal giornale non era “esattamente” vero, ma corrispondeva “sostanzialmente” a quanto avvenuto. Con tale affermazione essa ha evidentemente inteso rafforzare il concetto di verità putativa cui aveva dato credito.

Corretta o errata che sia nel merito (tema che non può essere affrontato dal giudice di legittimità), la “scarna” (secondo la definizione del ricorrente) motivazione della Corte territoriale può essere agevolmente compresa ove si consideri, ad esempio, che il M. lamentava che una delle conversazioni riportate dal quotidiano corrispondeva non ad una intercettazione, ma all’annotazione manuale effettuata da un ufficiale di p.g. nel bar (OMISSIS) in prossimità degli interlocutori.

E’ evidente che la rilevata difformità può assumere una rilevanza anche notevole nell’ambito, ad esempio, di un procedimento penale, ma non presenta uguale consistenza nel diverso ambito giornalistico, dove l’elemento di maggior risalto è la notizia in se piuttosto che la fonte da cui è stata tratta.

Considerazioni non dissimili vanno fatte con riferimento ad altre affermazioni contenute nella sentenza impugnata, quali il carattere “pacifico” dell’esistenza delle intercettazioni, che poi divengono “false”, ma il giornale “ben poteva ritenerle esatte”, ecc..

Il sindacato della Corte di Cassazione non può spingersi sino all’esegesi e alla critica di ogni singolo vocabolo usato dalla sentenza impugnata.

E’ ovvio che una cosa è l’ontologica esistenze di intercettazioni, altra cosa è la veridicità del loro contenuto, altra cosa ancora è la loro credibilità.

In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non ostacola l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata e, d’altra parte, si è già rilevato che il vizio in esame e quello di omessa o insufficiente motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.

Il M., ribadito che sono state pubblicate notizie false, focalizza la critica sulla questione della scriminante dell’esercizio putativo del diritto di cronaca.

In proposito è opportuno sottolineare sul piano generale che, anche recentemente, questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3, nn. 25157 del 2008 e 11259 del 2007) che l’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva – o anche solo putativa – della notizia purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate.

In altri termini, il giornalista va esente da responsabilità non in virtù della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

La sentenza impugnata contiene, quanto alla trascrizione delle intercettazioni, un riferimento non esplicitato (“a prescindere dalla fonte dalla quale le aveva ricevute”), cui, però, fa seguito l’osservazione che proprio in base ad esse il M. venne rinviato a giudizio per favoreggiamento, anche se poi assolto.

Inoltre ha fatto leva su verbali delle sedute del CSM (di cui indica il numero dei documenti e la loro collocazione in atti) dai quali ha ricavato i seguenti elementi: la contestazione al M. di avere fatto il nome del cancelliere corrotto ” E.” (che egli dichiarava di non conoscere neppure); avere ricevuto notizie riservate e segrete e averle passate a S. (circostanza già contestategli dagli inquirenti); essersi difeso negando la veridicità dei fatti e tuttavia ammettendoli parzialmente.

Il ricorrente nega che tali documenti abbiano la rilevanza, sotto il profilo della riconoscibilità della verità putativa, attribuita loro dalla Corte territoriale e assume che la formazione di taluno di essi è successiva alla pubblicazione degli articoli. A tal fine ne esamina il contenuto, peraltro senza riferirne il testo come necessario per soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, così inserendo valutazioni che attengono al merito, non essendo consentito al giudice di legittimità accedere direttamente agli atti ed esprimere valutazioni in ordine all’efficacia probatoria delle risultanze processuali.

D’altra parte il dato rilevante ai fini della valutazione della motivazione della sentenza va individuato nella considerazione che, quand’anche in epoca successiva alla pubblicazione degli articoli, gli stessi argomenti furono oggetto di accertamento da parte del CSM, indipendentemente dall’esito dell’accertamento stesso.

La denunciata falsa applicazione degli artt. 51 e 59 c.p. viene ancorata alla considerazione che l’esimente della verità putativa dei fatti attribuiti al M. è stata riconosciuta ai giornalisti solo perchè essi gli erano stati contestati in sede di investigazione giudiziaria e nel procedimento davanti al CSM. La censura si rivela palesemente infondata poichè ai fini di causa occorre solo valutare la credibilità delle fonti da cui provenivano le notizie date dai giornalisti. L’esito della duplice indagine non può influire a posteriori sulla credibilità della notizia nel momento in cui è stata pubblicata ma, semmai, impone al giornalista un successivo dovere di rettifica e precisazione.

L’interesse della collettività che giustifica la pubblicazione non è ravvisabile nella sola comunicazione dell’esistenza di indagini nei confronti di una determinata persona, ma si estende anche all’oggetto delle medesime.

Le ulteriori argomentazioni sul punto del ricorrente (quello che si legge negli articoli non è cronaca giudiziaria, ma autonoma rielaborazione degli elementi di accusa, ecc.) esigono ancora una volta accertamenti di fatto e valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.

Le medesime considerazioni valgono per le critiche rivolte alla sentenza impugnata con riferimento ai dati che essa assume essere pacifici e che, invece, il ricorrente ritiene non esserlo affatto.

Pertanto il ricorso risulta infondato e va rigettato.

L’esito diverso dei due giudizi di merito, la natura della controversia, le tesi rispettivamente sostenute dalle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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