Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5080 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22248-2005 proposto da:

ARTONI TRASPPORTI SPA, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante signor A.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo

studio dell’avvocato MORESCHINI PAOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SODA ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DEA SYSTEM SRL, (OMISSIS) ora DEA IMMOBILIARE S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore sig. L.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato

FANTINI DANIELE, con procura del Notaio dott. Francesco DE STEFANO in

Schio, del 21/01/2010 rep. 22853;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 3^ Civile, emessa il 07/02/2005, depositata il 23/02/2005;

R.G.N. 750/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Antonio SODA;

udito l’Avvocato Angelo COLUCCI per delega avv. Daniele FANTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6-14 marzo 2001 il Tribunale di Vicenza – Sezione distaccata di Schio – rigettava la domanda di risarcimento danni da inadempienza contrattuale proposta dalla Dea System S.r.l.

nei confronti della Artoni Trasporti S.p.A. per avere accettato in pagamento di un trasporto un assegno bancario anzichè assegno circolare o contanti.

Con sentenza in data 7-23 febbraio 2005 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame, dichiarava il grave e colpevole inadempimento della Artoni e la condannava al pagamento in favore della Dea di Euro 5.670,40, oltre interessi e spese del doppio grado.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il fax privo di sottoscrizione mediante il quale la committente avrebbe autorizzato il pagamento anche con assegno ordinario non aveva valore di scrittura privata; l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. formate al di fuori del processo, è subordinata all’esclusiva volontà delle parti contro cui vengono prodotte in giudizio; la stessa sentenza di primo grado aveva riconosciuto il formale disconoscimento del fax; inoltre mancava la prova che esso fosse pervenuto prima della consegna della merce e che la Dea ne fosse stata portata a conoscenza, considerato che risultava inviato ad utenza intestata ad altra società.

Avverso la suddetta sentenza la Artoni Trasporti ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Dea Immobiliare S.r.l. (già Dea System S.r.l.) ha resistito con controricorso.

La Artoni ha presentato memoria. La Dea Immobiliare ha nominato nuovo difensore in sostituzione di quello originario, nel frattempo deceduto e presentato contestuale memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e omesso esame di un punto decisivo della controversia per omesso esame di elementi probatori.

Sostanzialmente assume che la Corte territoriale, a fronte del disconoscimento del documento, avrebbe dovuto accertare, anche attraverso la prova logica e le presunzioni, se gli altri elementi di prova acquisiti, unitamente all’elemento probatorio costituito dal fax disconosciuto, fossero univoci nel dimostrare la conformità della riproduzione meccanica all’originale. A tale proposito spiega che il Tribunale aveva considerato le stampigliature riportate sul bordo della comunicazione, il rapporto dei fax giornalieri ricevuti dalla convenuta, il contenuto stesso del fax e aggiunge di avere segnalato alla Corte territoriale, in particolare con la memoria di replica all’avversa comparsa conclusionale, altri elementi di supporto.

La sentenza impugnata, uniformandosi ad un orientamento espresso da questa Corte, dapprima ha distinto tra “disconoscimento”, che fa perdere alle riproduzioni meccaniche la qualità di prova e “mancato riconoscimento”, che invece non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzione legittimamente acquisite; poi ha affermato che vi è stato formale disconoscimento del fax, come riconosciuto anche dal Tribunale ed ha aggiunto che, per effetto del disconoscimento, il documento aveva perso la qualità di prova ed era tamquam non esset, fin quando la Artoni non avesse dimostrato la conformità ad un documento effettivamente spedito alla Dea; infine ha spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto mancante la relativa prova.

Anche recentemente (Cass. n. 6911 del 2009) questa Corte ha stabilito che la riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c. e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La statuizione della Corte territoriale, corretta sotto il profilo giuridico, è fondata su un accertamento di fatto che implica esame delle risultanze processuali e valutazioni di merito (si abbia riguardo, in proposito, a quanto già riferito nella parte espositiva). In particolare, la Corte d’Appello ha affermato che mancava la prova che il fax (privo di firma) che modificava l’ordine scritto di pagamento contrassegno fosse pervenuto prima della consegna della merce e che il medesimo risultava inviato ad utenza telefonica intestata a soggetto diverso ed estraneo alla controversia.

La ricorrente non ha offerto elementi idonei ad inferire la illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

D’altra parte, esclusa per le vedute ragioni sia la violazione, sia la falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. resta da osservare, quanto al denunciato vizio di motivazione, che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, senza dovere esplicitamente confutare altri elementi non menzionati (tanto più se evidenziati solo con la memoria di replica nel giudizio d’appello), purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Ne deriva l’infondatezza della censura. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, indicato nella tesi subordinata, nel caso di riconoscimento dell’inadempienza, dell’affermazione di colpa concorsuale della Dea.

La censura risulta priva di pregio, sia per il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che imponeva alla ricorrente di riferire testualmente le argomentazione poste a sostegno di tale tesi nel giudizio d’appello, sia perchè la Corte territoriale ha ritenuto in ogni caso carente la prova che il comportamento della resistente abbia contribuito a causare l’evento.

Pertanto il ricorso va rigettato. La difformità delle decisioni di merito e la particolarità della controversia consiglia di compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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