Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5079 del 28/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 18/12/2015, dep.28/02/2017),  n. 5079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) srl, rappresentata e difesa dall’avv.

Amato Bicchetti ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli

avvocati Ciriaco ed Ercole Forgione in via Trasone n. 11/15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 276/5/08, depositata il 27 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

dicembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Amato Bicchetti per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Alessandro Maddalo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della srl (OMISSIS), in persona del curatore, propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA per gli anni 2000, 2001 e 2002 con il quale era stata determinata una percentuale di ricarico medio sul costo del venduto del 68,65%, non erano stati riconosciuti dei costi portati in deduzione ed era stata negata la detraibilità dell’IVA sugli stessi -, ha confermato la sentenza d’appello che, accogliendo parzialmente il ricorso della contribuente, aveva ridotto al 58,65% la detta percentuale di ricarico, confermando nel resto la decisione.

Secondo il giudice d’appello si tratta non di accertamento induttivo, bensì di accertamento cd. con ricarico, appartenente al novero degli accertamenti analitici, in quanto per la rideterminazione del reddito sono stati utilizzati dati concreti forniti dalle fatture d’acquisto e dai prezzi di vendita praticati sui quantitativi di merci delle quali l’azienda ha avuto la disponibilità, applicando agli stessi la percentuale ritenuta più congrua, così determinando i ricavi, da cui dedurre i costi e le spese e i componenti negativi del reddito. Un siffatto accertamento era stato legittimamente operato, viste le irregolarità contabili gravi, numerose e ripetute emerse dalla verifica.

Quanto al disconoscimento di alcuni costi, ritenuti indeducibili, le eccezioni del contribuente andavano disattese, perchè prive dei caratteri di certezza e determinabilità, a causa dell’irregolare tenuta della contabilità emersa, ed avendo il contribuente violato il regime delle registrazioni con numerose e ripetute violazioni formali e sostanziali “che hanno reso non facile l’attività ispettiva”.

Analoghe considerazioni vengono svolte sullà negata detraibilità dell’IVA sugli acquisti, considerata la irregolare tenuta della contabilità e l’omessa registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, così come evidenziato nel provvedimento impugnato e nel pvc, posto che l’ufficio ha comunicato di aver verificato anche l’omessa presentazione dei quadri relativi all’IVA nella dichiarazione per l’anno, in violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso la contribuente denuncia la nullità per violazione di legge “e quindi del principio dell’inerenza, l’avviso di accertamento che recupera a tassazione costi ritenuti indeducibili”: a) per violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, nella specie il libro giornale non stampato solo per un periodo circoscritto, laddove per lo stesso periodo i documenti originari risultino riscontrati e regolarmente registrati sui registri IVA che assumono la veste di registri sezionali del libro giornale; b) laddove, accertati presunti maggiori ricavi, viene disconosciuta la deducibilità dei costi necessari per la produzione dei primi.

Il motivo è infondato. Esso muove, infatti, dall’erroneo presupposto che le contestate violazioni degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili si esauriscano nel “libro giornale non stampato solo per un periodo circoscritto”, mentre il giudice d’appello ha accertato, sulla base della verifica della Guardia di finanza (viene appunto richiamato il pvc del 19.12.02) che le “irregolarità contabili erano gravi, numerose e ripetute”, e che la contribuente aveva “violato il regime delle registrazioni con numerose e ripetute violazioni formali e sostanziali che avevano reso non facile l’attività ispettiva”. Quanto al disconoscimento della deducibilità dei “costi di produzione” dei maggiori ricavi accertati, questa Corte ha affermato che “il principio (introdotto dal D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5, che ha abrogato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, il comma 6) in virtù del quale è consentito all’imprenditore, in sede di accertamento dell’imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d’impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell’onere della prova, restando, quindi, a carico dell’imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale” (Cass. n. 3305 del 2009, n. 16115 del 2007, n. 16461 del 20139).

Con il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato riconoscimento della detrazione dell’IVA: “a) per l’effetto che alcune fatture sarebbero state contestate ai fini delle imposte dirette per la mancata stampa del libro giornale, pur risultando regolarmente annotate e registrate sui relativi registri IVA; b) per omessa presentazione dei quadri relativi all’IVA nella dichiarazione per l’anno di riferimento, pur risultando regolarmente annotate e registrate sui relativi registri IVA”.

Il motivo è infondato in quanto per un verso è privo del requisito dell’autosufficienza, per altro verso postula accertamenti di fatto cui non può procedersi nella presente sede, e per altro verso ancora non sembra individuare con sufficiente chiarezza la violazione delle norme in rubrica di cui ci si duole (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)).

Con il terzo motivo, sotto il profilo dell’error in procedendo assume (in questi termini è il quesito di diritto) che in base agli artt. 156 e 161 cod. proc. civ., cui rinvia il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 dovrebbe pronunciarsi la nullità della sentenza del giudice tributario che risulti affetta da motivazione omessa o apparente o comunque insufficiente per mancanza dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo prefigurato dall’art. 111 Cost..

E, quanto al profilo del vizio di motivazione, formula il seguente momento di sintesi:

“Primo. I fatti controversi dedotti ed illustrati quali motivi dell’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente (v. motivi di appello riprodotti testualmente nella esposizione in fatto) erano indubbiamente decisivi investendo làtotalità delle ragioni esposte dalla sentenza CTP di Avellino che aveva accolto solo in parte il ricorso. In particolare essi riguardavano specificamente la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA che, se accolti, avrebbero comportato una notevole riduzione del debito per IRPRG, IRAP e IVA, con conseguente riduzione delle sanzioni in misura corrispondente.

Secondo. La sentenza impugnata reca una motivazione omessa o insufficiente perchè la CIR non ha chiarito – sia pure in modo sintetico – le ragioni che la avrebbero indotta a condividere l’iter argomentativo della CTP, e ciò all’esito del necessario confronto tra la decisione di primo grado ed i complessi motivi di appello formulati dai contribuenti”.

Il motivo è inammissibile in quanto il quesito di diritto ed il momento di sintesi che precedono non sono conformi alle prescrizioni dell’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè il primo si risolve in una pura questione di diritto del tutto astratta dalla fattispecie, della quale nulla viene detto; mentre nel secondo non può dirsi “chiara” “l’indicazione del fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè sono evidenti le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA