Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5079 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5079 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PONTERIO CARLA

SENTENZA

sul ricorso 5161-2014 proposto da:
CASSONE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPE AMEDEO 221, presso lo studio dell’avvocato
SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL-COMUNICAZIONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI COGO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4891

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190 AREA LEGALE

Data pubblicazione: 05/03/2018

TERRITORIALE CENTRO POSTE ITALIANE, presso lo studio
dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONINO AMATO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 756/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA.

di MILANO, depositata il 23/07/2013 R.G.N. 2453/2012;

R.G. n. 5161/2014

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 756 pubblicata il 23.7.2013,
ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha
rigettato la domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola appositiva

2. La Corte territoriale, premesso che il contratto a termine era scaduto il
30.10.2010 e quindi era già concluso alla data (24.11.2010) di entrata in vigore
della L. n. 183 del 2010, ha ritenuto, in parziale rettifica sul punto della
sentenza di primo grado, che fosse stato rispettato il termine di 60 giorni (di cui
all’art. 6, comma 1, L. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, L
183/2010, ed esteso dal comma 4 dell’art. 32 a fattispecie diverse dal
licenziamento) per l’impugnativa stragiudiziale, effettuata dal lavoratore con
lettera del 27.11.2010, ricevuta da Poste Italiane spa il 30.11.2010 (doc. 6
prodotto dal ricorrente in primo grado); ha ritenuto invece non rispettato il
successivo termine di 270 giorni, di cui all’art. 6, comma 2, L. n. 604 del 1966
come modificato dall’art. 32, comma 1, L. n. 183 del 2010 (e anch’esso esteso
dal comma 4 del citato art. 32 a fattispecie diverse dal licenziamento), e quindi
inefficace l’impugnativa, atteso che il ricorso in giudizio era stato depositato il
27.12.2011; ha confermato la statuizione del primo giudice di inapplicabilità alla
fattispecie in esame del comma 1 bis, aggiunto all’art. 32, L. n. 183 del 2010,
ad opera dell’art. 2, comma 54, L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. n.
225 del 2010, e contenente una proroga al 31.12.2011 dell’efficacia delle
disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, L. n. 604 del 1966, come modificato
dall’art. 1, L. n. 183 del 2010.
3. La Corte territoriale ha dato rilievo al mancato richiamo, nel comma 1 bis,
dei commi 3 e 4 dell’art. 32 disciplinanti impugnazioni di atti diversi dal
licenziamento e alla collocazione del comma medesimo, contenente la proroga
al 31.12.2011, in immediata successione rispetto al comma 1, disciplinante
l’impugnazione del licenziamento, anziché nella parte finale dell’art. 32, cioè in
posizione idonea a comprendere, anche figurativamente, tutte le ipotesi
contemplate dai commi successivi al primo.

Carla Ponte

nsore

del termine al contratto di lavoro.

R.G. n. 5161/2014

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sig. Paolo Cassone,
affidato ad un unico motivo, cui ha resistito Poste Italiane spa con
controricorso.
5. Poste Italiane spa ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

1. Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore ha dedotto violazione e/o errata
interpretazione del comma 1 dell’art. 32, L. n. 183 del 2010, nonché del
successivo comma 1 bis, introdotto dall’art. 2, comma 54, L. n. 10 del 2011, in
relazione all’art. 12 delle Preleggi (art. 360 n. 3 c.p.c.).
2.

La parte ricorrente ha censurato l’interpretazione data dalla Corte

territoriale perché contraria alla ratio legis, rilevando come il citato comma 1 bis
fosse stato introdotto per rimediare alle difficoltà nell’esercizio dei diritti causate
dall’introduzione di termini di decadenza ad opera dell’art. 32, soprattutto in
riferimento ai contratti a termine scaduti prima dell’entrata in vigore della
nuova disciplina; ne ha inoltre sottolineato l’erroneità dal punto di vista letterale
e sistematico osservando come i commi 2, 3 e 4 dell’art. 32 fossero costruiti per
relationem rispetto al comma 1, con la conseguenza che le modifiche afferenti il
comma 1, nel caso di specie il differimento dell’efficacia, non potessero non
produrre effetti riflessi sulla disciplina dei commi successivi; ha infine posto in
rilievo l’incompatibilità dell’interpretazione data dal giudice d’appello con i
principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24, comma 1.
3. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte
con la sentenza n. 2494 del 2015, a cui si intende dare continuità.
4.

Come è noto, la L. n. 183 del 2010 ha assoggettato all’obbligo di

impugnazione ed ai termini di decadenza di cui al primo e secondo comma
dell’art. 6, L. n. 604 del 1966, contestualmente modificati, tra l’altro, i contratti
di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Igs. 6 settembre 2001, n. 368, artt.
1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge
medesima, con decorrenza dalla scadenza del termine (art. 32, comma 4, lett.
a) e i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni
di legge previgenti al Digs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di

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RAGIONI DELLA DECISIONE

R.G. n. 5161/2014

entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in
vigore della legge (art. 32, comma 4, lett. b).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 (24
novembre 2010), la disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 6, L. n. 604 del
1966, si applica a tutti i contratti a termine, sia a quelli ancora in corso e sia a

2001 e sia in base alle norme previgenti.
6. In tale quadro normativo si è inserito il D.L. n. 225 del 2010 che all’art. 2,
comma 54, nel testo integrato dalla Legge di conversione n. 10 del 2011, ha
aggiunto all’art. 32 L. n. 183 del 2010 il comma 1 bis che dispone: “In sede di
prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative
al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
7. Questa Corte, nel tentativo di ricondurre a sistema le norme che si sono
succedute, ha ritenuto che: “La L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1
bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26
febbraio 2011, n. 10, nel prevedere ‘in sede di prima applicazione’ il
differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative
al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda
tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604,
e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad
ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale
impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già
in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di
decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di
conciliazione o arbitrato”, (Cass. n. 2494 del 2015).
8. Nel fare riferimento alla “prima applicazione” delle “disposizioni di cui all’art.
6, comma 1 (…)” la Corte ha evidenziato che si deve avere riguardo “all’ambito
di novità insito nelle disposizioni in parola”. La chiave di lettura da utilizzare va
rinvenuta, appunto, nelle novità introdotte con la disposizione da prorogare. Va
osservato allora che l’art. 32 citato, nei suoi primi quattro commi, da un canto

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quelli già conclusi alla data suddetta, stipulati sia ai sensi del D.Lgs n. 368 del

R.G. n. 5161/2014

introduce ex novo un termine di decadenza per la proposizione dell’azione
giudiziale di impugnazione dei licenziamenti prima non previsto, dall’altro
estende il regime delle decadenze ad una serie di fattispecie che prima non ne
erano interessate. Come ritenuto da questa Corte, nelle prime pronunce che
hanno applicato tale disciplina intervenute con specifico riguardo a fattispecie di

2014; Cass., n. 24233 del 2014 e Cass., n. 24232 del 2014), la novità
introdotta dalla norma va ravvisata nella previsione di un termine entro il quale
depositare il ricorso giudiziario o comunicare alla controparte la richiesta di
tentativo di conciliazione o di arbitrato. Tale termine è stato prorogato al
31.12.2011.
9. Con riguardo a tutte le altre fattispecie per le quali l’art. 32, ai commi 2, 3 e
4, ha introdotto dei termini di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale e la
proposizione dell’azione giudiziaria, il tratto di novità è costituito proprio da tale
articolato regime, (cfr. Cass. n. 2494 del 2015).
10. Ciò premesso, per i contratti conclusi ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, i
cui termini non fossero ancora scaduti alla data di entrata in vigore del decreto
‘mille proroghe’ (il 26 febbraio 2011), il sistema di decadenze previsto dalla L.
n. 604 dei 1966, art. 6, commi 1 e 2, nel testo modificato della L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 1, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2011.
11. Altrettanto deve ritenersi, induttivamente, per tutti quei contratti il cui
termine fosse già scaduto alla data di entrata in vigore della proroga, rispetto ai
quali però la decadenza non fosse ancora maturata.
12. La Corte ha ritenuto applicabile la proroga dei termini di decadenza anche
ai contratti, stipulati anche in base alla normativa vigente prima del D.Lgs. n.
368 del 2001, già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, e
a quelli per i quali i termini di decadenza fossero già decorsi prima dell’entrata
in vigore della L. n. 10 del 2011, privilegiando una lettura delle norme in grado
di valorizzare la novità della introduzione di termini di decadenza anche per
l’impugnazione dei contratti a termine e di assicurare, in maniera uniforme, una
generale e contestuale attuazione dell’intero sistema di decadenze a tutte le
fattispecie alle quali si riferisce, evitando conseguenze in termini di

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impugnazione di licenziamenti (Cfr. Cass. n. 9203 del 2014; Cass., n. 15434 del

R.G. n. 5161/2014

irragionevole disparità di trattamento tra situazioni identiche (cfr. Cass., sez.
VI, Ord. n. 9268 del 2016; Corte Cost. n. 155 del 2014).
13. In sostanza, la proroga fino al 31.12.2011 deve ritenersi estesa, per ciò
che riguarda i contratti a termine, a tutte le ipotesi rientranti nelle lettere a) e
b) dell’art. 32, comma 4, L. 183/2010, vale a dire ai contratti a termine in corso

con termine scaduto, alla data suddetta (24.11.2010), e ciò a prescindere dal
fatto che, al momento di entrata in vigore del decreto mille proroghe
(26.2.2011) fossero decorsi o meno i termini di cui al comma 1 dell’art. 32 e
fosse quindi maturata la decadenza ivi prevista.
14.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi

appena enunciati in quanto ha ritenuto non applicabile la proroga di cui all’art.
32, comma 1 bis, sopra citato in una fattispecie in cui il termine apposto al
contratto era scaduto il 30.10.2010, quindi prima dell’entrata in vigore della L.
n. 183 del 2010 (cfr. art. 32, comma 4, lett. b) L. 183/2010), e alla data di
entrata in vigore del decreto c.d. mille proroghe (26.2.2011) il lavoratore aveva
tempestivamente proposto l’impugnativa stragiudiziale (entro 60 giorni) e non
era ancora decorso il termine di 270 giorni di cui al comma 2 dell’art. 6

L. n.

604 del 1966, come modificato dal comma 1 dell’art. 32 del Collegato Lavoro.
Per tale ragione la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima
Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie
alla luce dei principi suddetti e per la regolazione delle spese di lite anche del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma il 7.12.2017
Il co(nsigliere est.
Dott.sla~Zerio

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Il Presidente

Il Funzionario

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Dott. Vittorio Nobile

alla data di entrata in vigore della predetta legge e ai contratti già conclusi, cioè

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