Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5079 del 05/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5079 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATRONE DOMENICO rappresentato e difeso, giusta delega
a margine del ricorso, dagli Avvocati Giovanni Esposito
e Genuario Arenella, elettivamente domiciliato in Roma,
Via della Luce, 24/A bis presso il dott. Renato
P\
Carlucci c/o AAMS – Ufficio 15
RICORRENTE –
non depositante CONTRO
EQUITALIA SUD SPA con sede in Roma,
Equitalia
Polis
spa,
in
persona
incorporante di
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.
Paolo Molinara, elettivamente domiciliata presso l’Avv.
Nicola Pisani in Roma Via Po, 102 CONTRORICORRENTE
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Data pubblicazione: 05/03/2014
AVVERSO
la sentenza n. 43/04/2011 della C.T.R. di Napoli
Sezione Staccata di Salerno n. 04
depositata il
25.01.2011, notificata il 25-07/01-08/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Antonino Di Blasi;
Assente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10293/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.43/04/2011 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione Staccata di Salerno n.04, depositata il
25.01.2011 e notificata il 25-07/01-08/2011.
Con
tale
la
decisione,
C.T.R.
ha
riformato,
sull’appello del contribuente per le spese di causa,
quella di primo grado.
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ricorso
di
Cassazione,
proposto
dal
contribuente, sembra non sia stato depositato in
cancelleria nei termini di legge.
3 – La controricorrente società ha chiesto che
l’impugnazione venga rigettata.
4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
osservato il disposto dell’art.369 comma l ° cpc, che ne
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Consiglio del 06 febbraio 2014, dal Relatore Dott.
prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Vista,
in
Cancelleria
la
particolare,
Civile
Centrale
certificazione
in
data
della
04.05.2012,
attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso
notificato il 25.07.2011 entro la data del 04.05.2012;
Considerato
che
Collegio
il
condivide
le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, alla relativa stregua, il ricorso va
dichiarato improcedibile;
Considerato che le spese del giudizio vanno poste a
carico della parte ricorrente ma non depositante e
liquidate, in favore della controricorrente società
concessionaria, in complessive Euro settecento, di cui
Euro seicento per onorario ed euro cento per spese
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definizione, con declaratoria di improcedibilità del
vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il
al
pagamento,
in
favore
della
controricorrente Concessionaria, delle spese del
giudizio, liquidate in complessivi Euro settecento,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 06 febbraio 2014.
ricorrente