Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5079 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5079 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATRONE DOMENICO rappresentato e difeso, giusta delega
a margine del ricorso, dagli Avvocati Giovanni Esposito
e Genuario Arenella, elettivamente domiciliato in Roma,
Via della Luce, 24/A bis presso il dott. Renato
P\
Carlucci c/o AAMS – Ufficio 15

RICORRENTE –

non depositante CONTRO
EQUITALIA SUD SPA con sede in Roma,
Equitalia

Polis

spa,

in

persona

incorporante di
del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.
Paolo Molinara, elettivamente domiciliata presso l’Avv.
Nicola Pisani in Roma Via Po, 102 CONTRORICORRENTE
1

Data pubblicazione: 05/03/2014

AVVERSO
la sentenza n. 43/04/2011 della C.T.R. di Napoli
Sezione Staccata di Salerno n. 04

depositata il

25.01.2011, notificata il 25-07/01-08/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Assente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10293/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.43/04/2011 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione Staccata di Salerno n.04, depositata il
25.01.2011 e notificata il 25-07/01-08/2011.
Con

tale

la

decisione,

C.T.R.

ha

riformato,

sull’appello del contribuente per le spese di causa,
quella di primo grado.
2

ricorso

di

Cassazione,

proposto

dal

contribuente, sembra non sia stato depositato in
cancelleria nei termini di legge.
3 – La controricorrente società ha chiesto che
l’impugnazione venga rigettata.
4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
osservato il disposto dell’art.369 comma l ° cpc, che ne
2

Consiglio del 06 febbraio 2014, dal Relatore Dott.

prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa

ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Vista,

in

Cancelleria

la

particolare,

Civile

Centrale

certificazione
in

data

della

04.05.2012,

attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso
notificato il 25.07.2011 entro la data del 04.05.2012;
Considerato

che

Collegio

il

condivide

le

argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, alla relativa stregua, il ricorso va
dichiarato improcedibile;
Considerato che le spese del giudizio vanno poste a
carico della parte ricorrente ma non depositante e
liquidate, in favore della controricorrente società
concessionaria, in complessive Euro settecento, di cui
Euro seicento per onorario ed euro cento per spese
3

definizione, con declaratoria di improcedibilità del

vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il
al

pagamento,

in

favore

della

controricorrente Concessionaria, delle spese del
giudizio, liquidate in complessivi Euro settecento,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 06 febbraio 2014.

ricorrente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA