Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5079 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28713-2005 proposto da:

M.P., A.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato GALATI

ALBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato SCOPPA SANDRO con

studio in 88100 CATANZARO, VICO III RAFFAELLI 10, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELE DELL’EREDITA’ GIACENTE DI M.N. già CUSTODIA

GIUDIZIARIA BENI M.N. (OMISSIS) in persona del

curatore geom. R.G., considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CACIA GIANFRANCO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 11/6/2005, depositata il 26/08/2005,

R.G.N. 111/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato DOMENICO TALARICO per delega dell’Avvocato

GIANFRANCO CACIA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. e A.F. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, loro notificato dal custode giudiziario dei beni relitti da M.N., per l’importo di L. 50.000.000, in relazione al contratto di affitto di un fondo coltivato a uliveto.

Fra i motivi dell’opposizione avevano dedotto l’incompetenza del giudice adito, competenti essendo le Sezioni specializzate agrarie, eccezione che il Tribunale ha accolto, dichiarando la propria incompetenza.

L’avviso di cancelleria del deposito della sentenza è stato notificato alle parti il 12.10.1999 e la causa è stata riassunta dagli opponenti con ricorso depositato il 7.8.2000.

Il Tribunale, rilevata la tardività dell’atto di riassunzione, ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese processuali.

Gli odierni ricorrenti hanno proposto appello, deducendo la nullità della notificazione dell’avviso del deposito della sentenza.

Con sentenza n. 664 del 2005, notificata il 15.9.2005, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado, compensando anche le spese del giudizio di appello.

I ricorrenti propongono cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso il curatore dell’eredità giacente di M.N., geom. R.G., subentrato al custode giudiziario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I primi quattro motivi di ricorso denunciano tutti violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto valida la notificazione dell’avviso di cancelleria relativo al deposito della sentenza dichiarativa di incompetenza, che costituiva il termine a quo per il calcolo della decorrenza del termine di sei mesi, stabilito dalla legge per la riassunzione (art. 50 c.p.c., commi 1 e 2).

Ad avviso dei ricorrenti la notificazione è da ritenere nulla poichè non contiene l’indicazione del luogo ove è avvenuta la consegna dell’atto e perchè, avendo le parti eletto domicilio presso l’ufficio dei loro difensori, avv. Cacia e Scoppa, l’atto risulta consegnato a certo avv. Vaiti, qualificatosi collaboratore di studio dell’avv. Scoppa, ma che essi assumono tale non fosse.

Con il primo motivo di ricorso imputano alla Corte di appello di non avere preso in esame tutte le loro censure alla sentenza di primo grado.

Con il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione dell’art. 133 c.p.c., comma 2, artt. 138, 139, 148 e 170 cod. proc. civ., nonchè omessa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto valida la notificazione sebbene l’atto non fosse stato consegnato a mani proprie del destinatario; non recasse l’indicazione del luogo in cui la notificazione era avvenuta e non indicasse le ragioni per cui la notificazione non era avvenuta in mani proprie del destinatario.

Assumono che la consegna a persona diversa dal destinatario presuppone che l’atto sia stato recapitato presso la residenza, il domicilio o l’ufficio del destinatario medesimo e che sia indicata la relazione che intercorre fra lo stesso ed il consegnatario dell’atto.

Nella specie, non essendo menzionato il luogo in cui è avvenuta la notificazione, non è possibile individuare la relazione che autorizza a presumere che il consegnatario abbia provveduto al recapito dell’atto. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il luogo della notifica possa essere desunto dal contesto dell’atto da notificare, se non dalla relazione di notifica, poichè non risultava acquisito alle Sezioni specializzate agrarie il fascicolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza.

Fra l’altro nel 1999 il difensore domiciliatario dei ricorrenti aveva trasferito il suo ufficio in Catanzaro dalla via Raffaelli n. 7 – indirizzo risultante dalla procura alle liti – alla via Raffaelli n. 10: trasferimento che gli odierni ricorrenti avevano documentato nel giudizio di appello.

2.- I motivi non sono fondati.

2.1.- La Corte di appello ha correttamente rilevato che il luogo in cui avviene la notificazione, pur se non espressamente menzionato nella relazione di notifica, può desumersi dall’intero contesto dell’atto ivi inclusa la sua intestazione, dal quale possono desumersi le indicazioni mancanti. Ha altresì rilevato che, nel caso in esame, il biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza del Tribunale di Catanzaro, indicava il domicilio dei procuratori delle parti, destinatari della comunicazione degli atti processuali, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ., presso l’avv. Scoppa, in via Raffaelli n. 7, sicchè la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di provocare la nullità dell’atto (Cass. civ. 9 aprile 1996 n. 3263; Cass. civ. Sez. 3, 15 luglio 2003 n. 11066, che ha applicato il principio anche al caso dell’erronea indicazione del destinatario. Parimenti, nel senso che il luogo in cui la notifica è effettuata può essere desunto dall’istanza della parte, ove non risulti dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, Cass. civ. Sez. 3, 12 maggio 1997 n. 4129).

Va rilevato, ancora, che l’avviso del deposito della sentenza è stato inviato dal Cancelliere del Tribunale ordinario, che ha emesso la sentenza dichiarativa di incompetenza, presso il quale si trovavano gli atti di causa, non essendo stato ancora riassunto il processo davanti alla Sezione agraria; sicchè i rilievi dei ricorrenti circa la mancata conoscenza del domicilio eletto dalle parti, da parte della Cancelleria, non appaiono in termini.

Il dedotto mutamento di indirizzo da parte dell’avv. Scoppa – che avrebbe provocato il mancato recapito a lui dell’avviso di cancelleria – è parimenti irrilevante, in virtù del principio per cui deve essere cura del difensore domiciliatario comunicare alla cancelleria, le eventuali variazioni dell’indirizzo già comunicato.

In mancanza, gli atti si perfezionano tramite la notificazione al precedente indirizzo (Cass. civ. 19 marzo 2004 n. 5556; Cass. civ. 19 marzo 2008 n. 7394).

Identificato il luogo in cui è avvenuta la notificazione, la consegna dell’atto ad altro avvocato, collaboratore di studio del destinatario, è corretta, come ha ritenuto la sentenza impugnata.

3.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione del diritto di difesa e dei principi fondamentali del processo, nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello non ha ammesso le prove testimoniali da essi dedotte circa il fatto che l’avv. Vaiti – a mani del quale era stata eseguita la notifica – non manteneva alcun rapporto di collaborazione, stabile od occasionale, con il destinatario dell’atto.

3.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non sono riprodotti nel ricorso i capitoli di prova che si assumono erroneamente non ammessi, si che non è possibile valutarne l’ammissibilità e la rilevanza al fine di esprimere un giudizio sulla decisione della Corte di appello di negarne l’ammissione. Nè vengono indicati gli elementi idonei a valutare l’ammissibilità dei documenti prodotti in appello, ammissibilità che il resistente contesta, deducendone la tardività.

Si ricorda che, ove il ricorso per cassazione denunci l’esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori non ammessi o i capitoli di prova, o il contenuto del documento, asseritamente trascurati, per dare modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle deduzioni disattese, sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative sugli atti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., fra le altre, Cass. civ. 22 febbraio 2001 n. 2602; Cass. civ. 17 maggio 2006 n. 11501).

3.- Il quinto motivo di ricorso, che attiene al merito della vertenza, risulta assorbito.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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