Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5079 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17745/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso 2011

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 32 presso lo studio dell’avvocato FISCHIONI Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, adducendo due motivi, per la cassazione delle sentenza della CTR della Lombardia n. 5/12/06, depositata il 9.2.2006, con la quale è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti di V.P., per i redditi da partecipazione sociale alla Infotech s.a.s., relativi all’anno 1998.

V.P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile: i ricorrenti non hanno depositato, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata (ma di quella primo grado), omissione che è, appunto, sanzionata, dall’art. 369 c.p.c., con l’improcedibilità.

La Corte ritiene di dover compensare le spese del presente giudizio di legittimità, in relazione alla natura meramente processuale della decisione.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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