Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5078 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 18/12/2015, dep.28/02/2017),  n. 5078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Fransoni,

presso il quale è ed elettivamente domiciliato in Roma al viale

Crescenzio n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 44/4/00, depositata il 7 maggio 2000;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

dicembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Francesco Padovani per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Alessandro Maddalo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità della pretesa manifestata con la cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter con la quale si richiedeva la somma di oltre euro 20.000 per omessi o carenti versamenti dell’IRPEF per il 2000 all’esito del controllo della dichiarazione effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter.

Con l’atto impugnato era stata negata la parziale deducibilità di contributi volontari versati in favore L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo e col secondo motivo il contribuente denuncia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato per non avere la CTR, rispettivamente, in presenza di domanda in appello, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (o comunque sulla domanda non si sia pronunciato), per la nullità dell’atto di controdeduzioni dell’ufficio in quanto privo della sottoscrizione autografa nell’originale e nella copia destinata all’altra parte; e per non avere dichiarato l’inammissibilità, in quanto tardive, delle eccezioni in senso stretto sollevate dall’ufficio con riferimento a determinati ed autonomi motivi di ricorso.

Con il terzo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato perchè, in presenza dello specifico motivo di appello diretto alla riforma della sentenza di primo grado per non aver dichiarato la nullità dell’iscrizione a ruolo operata a seguito del controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter per non essere stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità prescritta dal comma 5, nonchè dall’art. 6, comma 5, dello statuto del contribuente, avrebbe omesso di pronunciare su tale motivo di gravame e quindi di dichiarare la nullità del ruolo stesso.

Col quarto motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato perchè, a fronte di uno specifico motivo d’appello, non avrebbe dichiarato la parziale infondatezza dell’iscrizione a ruolo impugnata; col quinto motivo censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza per aver dichiarato l’indeducibilità dei contributi previdenziali versati dal contribuente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza nel corso del 2000 e successivamente portati in deduzione dal reddito imponibile esposto nella dichiarazione per quell’anno; con il sesto motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare sul motivo d’appello concernente la mancata disapplicazione delle sanzioni irrogate.

Infine, eccepisce l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., della L. n. 342 del 2000, art. 99, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13.

Il terzo motivo del ricorso, il cui esame logicamente precede, è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi e non rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Questa Corte ha infatti chiarito che “in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 ter è nulla poichè tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis, stesso Decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa è non determina alcuna nullità” (Cass. n. 15311 del 2014).

Nella specie il contribuente aveva in primo grado lamentato che la cartella non fosse stata preceduta da alcuna comunicazione di irregolarità, mentre l’ufficio sosteneva che la comunicazione era stata effettivamente trasmessa. In difetto di espressa pronuncia sul punto da parte della CTP, il contribuente con l’appello reiterava l’eccezione concernente la pretesa trasmissione della comunicazione di irregolarità anteriormente alla notificazione della cartella: la sentenza di appello impugnata non risulta essersi pronunciata sul punto, integrando così il vizio denunciato.

In conclusione, il terzo motivo deve essere accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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