Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5078 del 03/03/2010
Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19202-2005 proposto da:
B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PRISCILLA 57/A, presso lo studio dell’avvocato DI CENCIO MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato AGNELLI GIULIO con delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 560/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 24/03/2004; depositata il 24/08/2004; R.G.N. 530/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento del secondo
motivo e l’assorbimento nel resto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24 marzo – 24 agosto 2004 n. 560 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione, proposta con intimazione di sfratto per morosità da T.T. quale curatore speciale della società Cooperativa “Uva del fossato”, contro B.D.. La sentenza di primo grado è stata riformata solo quanto alla somma dovuta dal B. in pagamento dei canoni, che è stata ridotta da Euro 3.505.81 ad Euro 3.104,63.
Con atto notificato il 12.7.2005 il B. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato non ha presentato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- E’ pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 80 cod. proc. civ., in relazione al rigetto della sua eccezione di difetto di legittimazione attiva del T. a proporre la domanda di intimazione di sfratto, a causa della nullità dell’atto con cui lo stesso è stato nominato curatore speciale dell’intimante Cooperativa “Uva del fossato”.
La nullità è ricollegabile al fatto che la nomina è stata disposta dal giudice unico della sezione distaccata di Ortona, anzichè dal presidente del Tribunale di Chieti, ufficio giudiziario competente a conoscere della causa di merito, a seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 60.
Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la competenza spetti al giudice monocratico, nel caso in cui la causa di merito sia di competenza di quest’ultimo, ed al presidente del Tribunale, ove la causa di merito sia di competenza del Collegio.
L’organo competente è uno solo e va individuato nel Presidente del Tribunale, considerato anche che il citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244, comma 3, dispone che, quando la competenza del pretore è prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest’ultimo.
2.1.- Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 80 cod. proc. civ. la nomina del curatore speciale spetta al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale deve essere proposta la causa.
Nella specie, tale ufficio era il Tribunale di Chieti e nulla autorizza a ritenere che, in deroga alla specifica disposizione legislativa, la competenza potesse passare al giudice monocratico che – pur se competente a conoscere del merito della causa – non era però il capo dell’ufficio competente, come testualmente richiede la norma in oggetto.
Ne consegue la nullità della nomina del curatore speciale, perchè effettuata da giudice incompetente, e la carenza di legittimazione attiva di T.T..
3.- Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
4.- La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..
Le domande proposte dalla Cooperativa debbono essere rigettate.
5.- Considerate la natura della controversia e le ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo, ivi incluso il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dalla soc. cooperativa “Uva del Fossato” contro B.D. e compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010