Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5078 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2760/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis; – ricorrenti –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197 presso lo studio

dell’avvocato NAPOLEONI Maria Cristina, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SARTI ANDREA, giusta delega a margine; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2011

dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SARTI ANDREA, che ha chiesto preliminarmente

l’inammissibilità, nel merito il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. impugnava l’avviso di accertamento col quale era stato elevato il reddito d’impresa ai fini IRPEF, per l’anno 1995, per la ripresa a tassazione della plusvalenza conseguita a seguito della cessione di un esercizio commerciale per il prezzo dichiarato di L. 20.000.000 ed accertato dall’Ufficio del Registro in L. 900.000.000.

La CTP di Firenze, accoglieva il ricorso e condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio. Tale decisione, su appello dell’Agenzia delle Entrate, veniva riformata dalla CTR della Toscana, con sentenza depositata il 27.10.2004, limitatamente alla regolamentazione delle spese del giudizio, che venivano compensate. I giudici d’appello escludevano la ricorrenza dei presupposti per l’accertamento induttivo del maggior reddito, evidenziando che non poteva, neppure, accogliersi la richiesta subordinata dell’Agenzia di accertamento della plusvalenza in ragione di L. 60.000.000, pari al valore riconosciuto a conclusione del giudizio relativo all’imposta di registro, data l’assenza di ulteriori elementi, in proposito.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, cui resiste la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del pregresso grado di giudizio, con compensazione delle spese. A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001 spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per tardività della notifica, sollevata dalla M., è infondata. La sentenza, che non è stata notificata, risulta pubblicata il 24.11.2004, per cui i termini di tempestiva impugnazione spiravano il 9.1.2006, data in cui l’atto è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica alla contribuente, nel domicilio eletto, quale indicato nella sentenza d’appello, e cioè presso il procuratore costituito Avv. Andrea Sarti in Firenze, Via S. Gallo n. 72. La notifica del ricorso, a mezzo del servizio postale, non è, però, andata a buon fine, constando, dall’esame dell’avviso di ricevimento del 13.1.2006, che il destinatario si era “trasferito”.

Il 1.2.2006 la notifica è stata rinnovata presso il nuovo studio dell’Avv. Sarti (Via E. Poggi n. 1 di Firenze), ove l’atto è stato recapitato il successivo giorno 6.

Va, quindi, rilevato che, a seguito delle decisioni della Corte Cost.

n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005, vige il principio generale secondo il quale la notifica di un atto processuale si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dato che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo devono contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità: è, perciò, sufficiente, ad evitare la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio, che il notificante dimostri l’avvenuta consegna del plico all’ufficiale giudiziario entro il termine prescritto, come effetto provvisorio e anticipato che si consolida col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (per il quale, a tal fine, rileva la data in cui l’atto è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità). In relazione all’ipotesi in cui il procedimento di notificazione non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17359/2009 hanno affermato (dando continuità all’orientamento interpretativo di cui a Cass. SU n. 10216/2006, nonchè a Cass. n. 6360/2007 e n. 6547/2008) che il notificante ha la facoltà e l’onere di chiedere direttamente all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio – atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale in tal senso comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, in contrasto col principio della ragionevole durata del processo – e, ai fini del rispetto del termine di decadenza, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le ulteriori necessarie informazioni.

Alla luce di tale orientamento, il ricorso è dunque tempestivo, in quanto la ricorrente ha consegnato il plico all’ufficiale giudiziario entro il termine prescritto, ed ha provveduto a riattivare il procedimento notificatorio in tempi del tutto contenuti (18 giorni) rispetto all’esito negativo del primo tentativo di notifica.

Con l’unico articolato motivo, l’Agenzia ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1984, art. 54 e vizio di motivazione, afferma che i giudici d’appello, partendo dalla corretta premessa secondo cui le plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda sono costituite dalla differenza tra prezzo d’acquisto e prezzo di cessione, non hanno considerato che quest’ultimo corrisponde ordinariamente al valore dell’azienda ceduta, e che compete all’Amministrazione di accertarlo, onde verificare la congruità del prezzo dichiarato dai contraenti, e scongiurare la sottrazione di valori imponibili alla tassazione.

A tale stregua, prosegue la ricorrente, gli elementi indiziari esposti in seno all’atto d’appello – e cioè il fatto che la valutazione dell’azienda venduta era stata ricavata dalla perizia di stima, vidimata da un notaio nell’anno 1991 ed effettuata, su incarico della stessa contribuente, da un consulente esterno, unito al fatto che tale valore era corrispondente a quello indicato in seno all’atto di successione dalla M. del 1993 – erano idonei ad indicare l’effettivo valore del bene venduto nel 1995, ed “a contrario” a far ritenere inverosimile la riduzione di valore di oltre novecento milioni nell’arco di due anni, e dunque, la cessione per un prezzo così vile, restando così legittimato il ricorso all’accertamento induttivo, senza che fosse necessaria l’indicazione di ulteriori indizi, come erroneamente affermato nel l’impugnata sentenza. La ricorrente afferma che tali elementi, pretermessi ai fini della ripresa a tassazione della plusvalenza, erano stati positivamente valutati dalla CTR, ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, che, per tale ragione erano state compensate.

Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, pur nella diversità dei principi relativi alla determinazione dell’imponibile nel caso di trasferimento di un bene a seconda dell’imposta che si deve applicare – poichè, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell’accertamento della plusvalenza patrimoniale di un’impresa (come nella fattispecie) occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, quando si tratta di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo-, l’amministrazione finanziaria è tuttavia legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro; ed è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro (Cass. nn, 4914 del 1986, 2101 del 1990, 14448 del 2000, 14581 del 2001, 21055 del 2005).

Ne consegue che la sentenza che senza esaminare gli elementi addotti dall’Ufficio ed in presenza dell’accertamento di valore da parte dell’Ufficio del registro, ha negato la ricorrenza dei presupposti dell’accertamento induttivo senza tener conto dell’onere della prova a carico del contribuente, incorre nella denunciata violazione di legge. Del pari sussistente è il vizio di motivazione: la circostanza che la contribuente abbia dichiarato nella successione in morte di M.G., avvenuta il (OMISSIS), in L. 900.000.000 il valore dell’azienda, che non è neppure menzionata ai fini della valutazione della legittimità del ricorso all’accertamento induttivo, è stata ritenuta idonea, in modo all’evidenza contraddittorio, a sorreggere la compensazione delle spese del giudizio “facendo presumere che il corrispettivo della cessione avvenuto il 20.12.1995 – soltanto due anni dopo – sia stato di gran lunga superiore a quello dichiarato in atto”.

La sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad altro giudice di pari grado – designato in diversa sezione della CTR della Toscana, che provvederà a regolare le spese, anche, del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nulla spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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