Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5077 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27044-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI, 13, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

PORCACCHIA, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO MIRACOLO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA MICCOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza non definitiva n. 1205/2012, il Tribunale di Lucca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camaiore (Lucca), in data 6 luglio 1996, da C.L. e da P.S.. Con successiva sentenza definitiva n. 754/2017, il Tribunale affidava il figlio minore N. ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e stabiliva a carico del padre la somma mensile di Euro 500,00, quale assegno di mantenimento del figlio minore, e di Euro 400,00 mensili, quale assegno divorzile a favore della P..

2. Con sentenza n. 1064/2018, depositata il 15 maggio 2018, la Corte d’appello di Firenze – per quel che ancora rileva in questa sede – rigettava l’appello incidentale della P., diretto ad ottenere la revoca dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., emessi nei suoi confronti, nonchè un aumento dell’assegno divorzile. La Corte accertava, inoltre, accogliendo parzialmente l’appello principale del C., che la appellata non aveva diritto ad alcun assegno divorzile. Le spese processuali dei due gradi di giudizio venivano poste a carico della P..

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso P.S. nei confronti di C.L. e del P.G. presso la Corte d’appello di Firenze, affidato ad un solo motivo. C. ha replicato con controricorso. P. ha depositto memoria. L’intimata Procura Generale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, P.S. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia ritenuto decisive ai fini della revoca dell’assegno divorzile – le risultanze delle investigazioni difensive in atti, in realtà non circostanziate, e perciò non idonee a comprovare l’esistenza del rapporto di lavoro della ricorrente. Lamenta, inoltre, la istante che la Corte abbia fondato la decisione sulle risultanze della disposta c.t.u., che avrebbe, peraltro, omesso di considerare le certificazioni mediche depositate in atti e comprovanti che la patologia, di cui è portatrice la P., impediva alla medesima la regolare prestazione di un’attività lavorativa.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Va osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

1.2.2. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha ampiamente a adeguatamente motivato la decisione della Corte di non riconoscere alla P. alcun assegno di mantenimento, attesa la sua piena capacità lavorativa, desunta dalle indagini investigative – disposte dal C. e versate in atti -, dalle quali è emerso che, anche dopo le formali dimissioni della P. dallo studio di un commercialista, avvenute nell’anno 2010, la medesima ha continuato a prestare di fatto attività lavorativa presso tale studio, nell’arco temporale che va dal 2011 in poi. La Corte territoriale ha, altresì, assolutamente escluso che la istante si trovi “in condizioni di salute tali da precluderle di lavorare (potendo tranquillamente camminare, guidare e persino andare in bicicletta)”.

1.2.3. Orbene, a fronte di tali motivate argomentazioni del giudice di appello, la censura proposta si limita ad una – peraltro assolutamente generica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – allegazione circa la non concludenza delle suddette indagini investigative, poichè “non circostanziate”, nonchè sulla mancata considerazione, da parte del c.t.u., e di conseguenza del giudicante di secondo grado, delle certificazioni mediche che comproverebbero la sua inabilità al lavoro. E tuttavia – anche a prescindere dalla considerazione che siffatta generica allegazione si pone in palese contrasto con l’accertamento fattuale in concreto operato dalla Corte di merito, sulle base delle risultanze delle indagini investigative in atti – va rilevato che la istante non indica in alcun modo, nè il contenuto di dette certificazioni sanitarie, nè il passaggio della relazione peritale, nella quale il c.t.u. avrebbe accertato la capacità lavorativa della P., omettendo di considerare, “arbitrariamente e senza motivazione alcuna, le certificazioni mediche depositate in giudizio”. Del tutto generico è, infine, il riferimento al contributo alla formazione del patrimonio familiare operato dalla ricorrente, la cui sussistenza soltanto, laddove dimostrata in concreto, avrebbe potuto fondare il diritto all’assegno divorzile, sotto il profilo perequativo-compensativo, messo in luce dalla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA