Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5077 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5077 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 5189-2013 proposto da:
CANDELORO GIOVANNI C.F. CNDGNN65H23C352H,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato
2017
4784

STEFANIA IASONNA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

contro

DE

LORENZIIS

ROSANNA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
lo

VACIRCA,
unitamente

studio

dell’avvocato

SERGIO

che la rappresenta e difende
all’avvocato

MARIA

BRAGGION,

giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MEDICALE CENTER DI MARCO POLIDORI & C
S.A.S., POLIDORI MARCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1079/2012 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il
24/10/2012 R.G.N. 163/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 05/12/2017 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI
che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega
verbale Avvocato IASONNA STEFANIA;

presso

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO per delega

Avvocato VACIRCA SERGIO.

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1079/2012 la Corte di appello di Torino ha confermato la
decisione di primo grado la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da
Rosanna De Lorenziis, aveva condannato in solido la Medical Center s.a.s. ed il socio
accomandante, Giovanni Candeloro, al pagamento, in favore della De Lorenziis, della
somma d C 40.05911, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e, accertata la

retribuzioni dovute dalla data di messa in mora (settembre 2009) fino al maggio
2012. Ha posto a carico dell’appellante Candeloro le spese di lite nei confronti degli
appellati costituiti
1.1. La Corte di merito ha respinto il gravame proposto dal Candeloro avverso la
decisione di primo grado rilevando che: a) la istruttoria aveva dimostrato l’ingerenza
nell’attività della società da parte del Candeloro, socio accomandante, per cui lo
stesso, in virtù di tale ingerenza, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., era divenuto
responsabile per le obbligazioni sociali; b) le somme a titolo di compenso straordinario
liquidate in primo grado si riferivano alle prestazioni offerte dalla De Lorenziis in
relazioni agli interventi di emergenza effettuati al di fuori dei normali orari di apertura
diurna dello studio medico mentre il riconosciuto compenso relativo alla reperibilità,
seppure non previsto dal contratto collettivo Studi professionali, trovava fondamento
nel principio di proporzionalità della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost.; c) la
esistenza di un comportamento concludente, tradottosi nella estromissione di fatto
della lavoratrice, era evincibile dalla documentazione da questa prodotta in ordine alle
comunicazioni intercorse con la società alla luce delle quali dovevano essere lette le
deposizioni dei testi Petrone e Nazaro, rivelatrici della inequivocabile volontà del
Candeloro di porre fine al rapporto con la De Lorenziis; d)era corretta la declaratoria
di inammissibilità della domanda con la quale il Candeloro aveva chiesto la condanna
di Marco Polidori, terzo chiamato iussu iudicis, quale socio accomandatario della
società, avendo la difesa della lavoratrice esplicitato di non voler estendere al detto
Polidori la domanda spiegata nei confronti della società e del Candeloro; questi, infatti,
non aveva proposto un’azione di rivalsa nei confronti del Polidori ma, in via
subordinata, aveva chiesto di essere condannato in solido con quest’ultimo.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Giovanni Candeloro sulla
base di quattro motivi; Rosanna De Lorenziis ha resistito con tempestivo

inefficacia del licenziamento orale intimato a quest’ultima, al pagamento delle

controricorso; Marco Polidori è rimasto intimato. La Medical Center s.a.s. non ha
svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione
1. Preliminarmente deve darsi atto che la notifica del ricorso per cassazione alla

andata a buon fine. Ciò nonostante, attesa la infondatezza del ricorso per cassazione e
in ossequio al principio di ragionevole durata del ‘processo, si ritiene di definire il
procedimento senza disporre il rinnovo della notifica,

trattandosi di un’attività

processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio. (Cass. 17/06/2013 n. 15106;
Cass. Sezioni unite 22/03/2010 n. 6826)
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione, falsa applicazione e
insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., in
merito a fatto controverso rappresentato dalla responsabilità ex art. 2320 cod. civ. in
capo al Candeloro ed alla sua conseguente condanna in via solidale con la Medical
Center s.a.s. . Si assume l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in punto
di ritenuta ingerenza nell’attività societaria da parte di esso Candeloro; si sostiene che
la presenza di questi all’interno della sede della società, così come gli sporadici atti di
incasso di somme e anche di assegni della Medical Center s.a.s., riferiti dai testi,
risultavano giustificati dal fatto che il Candeloro era il legale rappresentante della
Punto 1 Immobiliare s.r.I., proprietaria dell’azienda e che gli incassi in questione
costituivano quanto dovuto dalla Medical Center s.r.l. per i canoni di affitto di azienda
e per i rimborsi delle spese di locazione.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.
360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. delle norme di diritto e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al lavoro straordinario notturno e festivo, nonché violazione,
falsa applicazione e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5
cod. proc. civ., in merito a fatto controverso rappresentato dal numero di ore di lavoro
straordinario effettuate dalla ricorrente e dalla legittimità della indennità di
reperibilità. Si censura la decisione per non avere rilevato la denunziata
contraddittorietà della sentenza di primo grado la quale, pur escludendo la prova della
effettuazione di lavoro straordinario con riferimento ai normali turni di lavoro, aveva

società Medical Center s.r.I., rimasta contumace nei precedenti gradi di giudizio, non è

ritenuto provata la prestazione di lavoro straordinario con riguardo agli interventi di
urgenza effettuati in orario notturno e in giorni festivi. Si assume che la lavoratrice,
ove avesse inteso ottenere la remunerazione del lavoro notturno o festivo, avrebbe
dovuto formulare specifica domanda in tal senso; si deduce la illegittimità di un
compenso per la reperibilità telefonica in assenza di specifica previsione nel contratto
collettivo e si evidenzia che tale reperibilità trovava, in ogni caso, adeguato

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione ai sensi
dell’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. delle norme di diritto e dei contratti e
accordi collettivi nazionali di lavoro relativi al licenziamento nonché violazione e falsa
applicazione e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod.
proc. civ. in merito a fatto controverso rappresentato dall’accertamento del
licenziamento per facta concludentia.

Si critica la sentenza impugnata per avere

ritenuto non contestata la provenienza dalla Medical Center s.r.l. del fax prodotto dalla
De Lorenziis dal quale si evincerebbe la volontà della società di estromettere la
lavoratrice. Si assume che, comunque, anche ove ritenuto riconducibile alla società il
fax in questione, non sarebbe ravvisabile l’autonoma volontà del Candeloro di porre
fine al rapporto. Si evidenzia che vi era stata contestazione della provenienza del fax
dalla società e che, in ogni caso, dalla prova orale era emersa la volontà della De
Lorenziis di porre fine al rapporto.
5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di
diritto relative alla condanna alle spese, censurandosi, in sintesi, la decisione di
appello per avere confermato la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla
infondatezza della domanda dell’esponente nei confronti del Polidori senza
pronunziarsi in ordine al punto espressamente impugnato dal Candeloro. Questi aveva
infatti dedotto che, della espressa autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del
terzo Polidori, avrebbe dovuto tenersi conto in sede di condanna alle spese nei propri
confronti.
6. Il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. In primo
luogo, la denunzia di vizio di motivazione non è articolata con modalità coerenti con
l’attuale formulazione dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il cui testo risulta
applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata. Parte ricorrente, infatti, omette di indicare lo specifico fatto storico, di

remunerazione nel riconoscimento di lavoro straordinario.

carattere decisivo, il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. (v. per tutte,
Cass. Sezioni unite. 07/04/2014 n.8053). In secondo luogo, le critiche alla sentenza
impugnata si risolvono nella diretta richiesta di un diverso apprezzamento di fatto del
materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass.
4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass.
4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357). In terzo luogo, in violazione delle
prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass. 12/12/2014, n.

testimoniali che assume non correttamente valutate, né specifica, con riferimento alle
ulteriori circostanze di fatto alla base delle censure articolate, da quale atto o
documento, ritualmente acquisito al giudizio di merito, le stesse siano state tratte.
7. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Come evidenziato dal giudice di
appello il fatto che la sentenza impugnata abbia escluso la prova dello straordinario in
riferimento ai normali turni di lavoro espletati dalla De Lorenziis non si pone in
contraddizione con il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario per
prestazioni connesse agli interventi di emergenza effettuati nei giorni festivi o in orario
notturno. Tali ultime prestazioni sono fondate, infatti, su presupposti di fatto diversi e
scaturiscono dalla particolare modalità di funzionamento dell’attività dello studio
medico che rimaneva aperto ventiquattr’ore su ventiquattro. Il compenso per lavoro
straordinario richiesto in relazione a tali prestazioni è destinato a remunerare un
profilo dell’attività di lavoro concettualmente diverso da quello destinato a remunerare
la prestazione di lavoro notturno o festivo di talchè del tutto ininfluente ai fini di causa
è la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che la lavoratrice non aveva formulato
alcuna richiesta per maggiorazioni collegate alla prestazione in orario notturno o
festivo. Inammissibile per la sua genericità ed in quanto non sorretta dalla esauriente
esposizione della vicenda processuale con riguardo alle opposte allegazioni e deduzioni
della parte ricorrente attinenti alla indennità di reperibilità, è poi la ulteriore censura
con la quale si critica il riconoscimento a tale titolo di un ulteriore compenso.
8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Si premette che parte ricorrente, pur
denunziando formalmente violazione di norme di diritto e dì contratto collettivo,
norme che peraltro omette specificamente di individuare, incentra le proprie censure
sulla ricostruzione in fatto del giudice di appello, per avere questi fatto risalire alla
iniziativa, per facta concludentia, della società la estromissione della lavoratrice dal
posto di lavoro. La modalità di articolazione della doglianza non è idonea alla valida

26174), parte ricorrente non riproduce il contenuto integrale delle deposizioni

censura della decisione in relazione all’attuale configurazione dell’art. 360 comma
primo n. 5 cod. proc. civ., secondo quanto già osservato in sede di esame del primo
motivo di ricorso. Parte ricorrente non individua, infatti, come prescritto (v. Cass.
Sez. Un. 8053/2014 cit.), alcun fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di
discussione tra le parti il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. Tale fatto, in
particolare, non potrebbe essere costituito dalla questione relativa alla contestazione
o meno della provenienza dalla società del fax sia perché la sentenza impugnata ha

aveva affermato di non aver mai visto il detto documento, ne ha ritenuta la riferibilità,
comunque alla Medical Center ed al suo amministratore di fatto, sia perché la
riferibilità alla iniziativa datoriale dell’allontanamento della lavoratrice è frutto della
valutazione complessiva e globale delle circostanze tratte dalla prova orale e
documentale e dalle stesse difese del Candeloro nella memoria di costituzione (v.
sentenza pag. 18), di talchè la questione relativa alla contestazione o meno della
provenienza del fax non assume, nell’economia della motivazione, alcun rilievo
dirimente. Deve, infine, evidenziarsi che la deduzione relativa all’errore del giudice di
appello per avere ritenuto non contestata la provenienza del fax dalla società, non è
sorretta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dalla
adeguata esposizione della vicenda processuale nelle fasi di merito, idonea a
consentire la verifica ex actis degli assunti del ricorrente.
9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, sia perché anch’esso, come il
precedente, non è sorretto dalla esposizione della vicenda processuale con particolare
riguardo alle allegazioni e deduzioni delle parti in ordine alle spese di lite, sia per
l’assoluta genericità delle critiche articolate, affidate a considerazioni che non
evidenziano alcuno specifico errore di diritto del giudice di appello, dovendo altresì
osservarsi come parte ricorrente neppure individua nella rubrica del ricorso la specifica
norma della cui violazione e falsa applicazione in tesi si duole (sulla corretta modalità
di deduzione del vizio di cui all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc.civ., v. tra le
altre, Cass. 03/08/2005 n. 5353 e Cass. 17/05/2006 n. 11501).
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente.
11. – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

preso espressamente in considerazione tale vicenda e, pur dando atto che il Candeloro

30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di
lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre

Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, 5 dicembre 2017

spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

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