Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5077 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17530-2005 proposto da:

P.S. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), S.R. (OMISSIS),

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VINCENZO TIZZANI 19, presso lo studio dell’avvocato

LONGOBARDI GAETANO, rappresentati e difesi dall’avvocato IOANNONI

FIORE ENRICO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PIANETA AUTO SRL (OMISSIS), FALLIMENTO AUTOSTAR SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 559/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 24/3/2004, depositata il 24/08/2004, R.G.N. 830/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1.2.2000 P.S., nonchè S.M., R. e S., hanno proposto contro la s.r.l. Pianeta Auto domanda di restituzione di un immobile di loro proprietà, per detenzione senza titolo. Assumevano di avere stipulato nel (OMISSIS) contratto di locazione con la s.r.l. Autostar, la quale nel (OMISSIS) aveva comunicato loro di avere ceduto il contratto alla Pianeta Auto, senza chiedere e tanto meno ottenere il loro consenso alla cessione.

La convenuta ha resistito alla domanda, affermando che il consenso dei locatori doveva desumersi dal loro comportamento concludente. Ha chiesto in subordine il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori sull’immobile, previsti nel contratto con la Autostar.

Disposto il mutamento del rito e l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del Fallimento s.r.l. Autostar, il Tribunale di Teramo – Sez. dist. di Giulianova – ha accolto la domanda attrice, condannando la s.r.l. Pianeta Auto alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni, in misura corrispondente al valore locativo dell’immobile. Ha parzialmente accolto anche la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando gli attori al pagamento in favore della stessa di un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., a compenso dei lavori eseguiti nell’immobile.

Proposto appello principale dalla Pianeta Auto e incidentale dai P.- S., con sentenza 24 marzo – 24 agosto 2004 n. 559 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato valida la cessione del contratto ed ha respinto la domanda di pagamento dell’indennizzo per i lavori eseguiti, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza, notificata il 5 maggio 2005, i P.- S. propongono quattro motivi di ricorso per cassazione, con atto notificato il 28 giugno 2005.

L’intimata non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 1406, 1337 e 1594 cod. civ., i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata non avrebbe concretamente accertato il loro consenso alla cessione, come prescritto dalle citate norme, ma solo il mancato dissenso.

2.- Con il secondo motivo denunciano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che almeno due dei locatori (le signore P. S. e S.M.) avevano immediatamente negato a voce di avere dato o di voler dare il loro consenso alla cessione, nel ricevere il pagamento dei canoni, formulando ogni riserva in materia.

3.- Con il quarto motivo, deducendo violazione degli artt. 1105 e 1108 cod. civ. e difetto assoluto di motivazione, lamentano che la Corte di appello abbia omesso di considerare che – essendo i locatori più d’uno e tutti comproprietari dell’appartamento locato – il consenso tacito alla cessione avrebbe dovuto essere accertato con riferimento ad ognuno di essi, o quanto meno con riferimento alla maggioranza semplice (art. 1105 cod. civ.), od alla maggioranza qualificata (art. 1108 cod. civ.).

4.- I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

La Corte di appello ha ritenuto dimostrato il fatto che i locatori ebbero a dare tacitamente il consenso alla locazione, con accertamento in fatto, fondato sulla valutazione delle prove in base al principio del libero convincimento del giudice, accertamento che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove sia congruamente e logicamente motivato.

La sentenza impugnata non è censurabile sotto questo profilo, poichè ha dato ampiamente conto delle ragioni della decisione.

Ha rilevato che i locatori, dopo avere ricevuto comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, hanno trattenuto le somme pagate dalla cessionaria per i canoni scaduti, rilasciandone ricevuta, e solo due mesi dopo l’accettazione senza riserve del pagamento ed il completamento dei lavori di ristrutturazione ad opera dei conduttori subentrati nel contratto, hanno comunicato con lettera (OMISSIS) del loro legale di non acconsentire alla cessione: lettera che la sentenza impugnata ha ritenuto inefficace, perchè intervenuta dopo il suddetto comportamento concludente.

La circostanza che i locatori fossero più d’uno è ininfluente poichè, considerata la natura informale del rapporto, risponde a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano gli interessi di tutti.

Nessuno dei ricorrenti, del resto, risulta essersi espressamente e formalmente dissociato dai comportamenti di colui o di colei che ebbe ad incassare i canoni di locazione, rilasciandone ricevuta:

circostanza che avrebbe dovuto essere dedotta e dimostrata nelle sedi di merito.

L’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione potrà essere rilevante, pertanto, nei rapporti interni fra i comproprietari. Non può essere eccepita in questa sede ai conduttori, i quali hanno fatto affidamento sulle parole e sui comportamenti di colui, o di coloro, che apparivano agire per tutti.

6.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1180 cod. civ. e il difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, in accoglimento del loro appello incidentale, li ha assolti dall’obbligo di rimborsare alla Pianeta Auto le spese sostenute per la ristrutturazione.

6.1.- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo il capo della sentenza impugnata favorevole agli stessi ricorrenti.

Questi lamentano pretesi vizi della motivazione che non hanno avuto alcuna influenza sul dispositivo, che risulta conforme a diritto, e che in realtà non sussistono (salvo l’erroneo ed ininfluente richiamo all’art. 1180 cod. civ.).

La Corte di appello ha correttamente rilevato che, ritenuta valida la cessione del contratto, l’esecuzione dei lavori era parte del corrispettivo dovuto dai conduttori per la locazione, tanto che le parti avevano tenuto conto del relativo onere, nel fissare il canone in misura gratuita per il primo anno ed in misura ridotta e progressivamente crescente negli anni successivi; che pertanto nulla è dovuto dai locatori in rimborso delle spese.

7.- Il ricorso deve essere rigettato.

8.- Non essendosi costituita l’intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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