Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5077 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31104/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16 7/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 20 settembre 2005 la commissione tributaria regionale di Palermo, sez. staccata di Catania, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di B.E., socio della soc. FIASS di Ternullo Augusto & C, confermando il parziale annullamento, disposto in prime cure, dell’avviso di accertamento notificato al contribuente per IRPEF e SSN (1992) conseguente al separato accertamento fatto alla società ai fini dell’ILOR. Ha motivato la decisione ritenendo che esattamente la CTP aveva escluso che il contribuente potesse essere assoggettato a sanzioni individuali, atteso il necessario collegamento tra il reddito societario (ILOR) e quello del socio (IRPEF).

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle entrate; il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta il 6 novembre 2006 (v. relata dell’ufficiale giudiziario) e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, atteso che esso spirava di domenica (5 nov.).

Ai fini delle tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429 – Giust. civ. Mass. 2010, 5, 725).

Nulla ha depositato la parte ricorrente e dunque va dichiara l’inammissibilità del suo ricorso. Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l’inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702 – Foro it. 2008, 3, 889; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352 – Giust. civ. Mass. 2009, 7-8).

Nulla di tutto ciò risulta.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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