Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5076 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 25/02/2020), n.5076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 27101/2018 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso lo
studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Vitale Gianluca, con procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Pubblico
Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
T.M., cittadino del (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Torino che, con ordinanza del 27.1.17, rigettò il ricorso. Proposta impugnazione, limitatamente al permesso umanitario, la Corte d’appello di Torino, con sentenza emessa il 12.2.18, respinse l’appello, osservando che: non ricorrevano i presupposti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 poichè i documenti prodotti dimostravano una sindrome da dermatosi pruriginosa con toracalgie con irradiazione al dorso e al rachide vertebrale (quest’ultima mai refertata) che sulla base di esami diagnostici compiuti presso l’Asl non era risultata grave; non era emersa alcuna minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente, valorizzabile ai fini della protezione umanitaria.
Il M. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Non si è costituito il Ministero.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo la Corte d’appello omesso ogni attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita del ricorrente nel contesto di provenienza e in Italia, attraverso un’adeguata comparazione (e ciò alla luce della richiamata sentenza della Corte n. 422).
Il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, alle quali, con ordinanze n. 11749, 11750 e 11751/2019 di questa sezione, è stata rimessa sia la questione relativa all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria, sia quella sui presupposti per la concessione di tale misura nel regime previgente, in special modo enunciati – da ultimo – da Cass. 4455/2018, investita specificamente dalla rimessione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020