Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5076 del 05/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5076 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Omissione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALAFARINA

MARIA

TERESA

residente

Siderno,

a

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso,

dall’Avvocato

Grasso

Peroni

Rosaria,

elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma
RICORRENTE

Viale Angelico, 31
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

rappresentante pro tempore,

legale
INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n. 536/01/2010 della C.T.C. di Catanzaro Collegio n. 01 in data 09.10.2009, depositata il 27
settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Data pubblicazione: 05/03/2014

Consiglio del 05 febbraio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. R. Bottichiari, per delega del difensore
della ricorrente;
Assente il P.M.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.28017/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.536/01/2010, pronunziata dalla C.T.C. di Catanzaro
Collegio n.1, il 09.10.2009 e DEPOSITATA il 27.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha accolto il ricorso
dell’Amministrazione,

riconoscendo

e

dichiarando

legittima la pretesa fiscale.
La contribuente, censura l’impugnata decisione di
nullità, per violazione e falsa applicazione
dell’art.31 del D.Lgs n.546/1992, non avendo avuto
notificato l’avviso di udienza.
2) L’Agenzia Entrate, non ha svolto difese in questa
sede.
3)

La questione posta dal mezzo, sembra potersi

esaminare, alla luce del pacifico principio (Cass.
n.6952/1996; n.11229/2000; n.14916/2000; n.12435/2004)
secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la
violazione dell’art.31 del D.Leg.vo 31 dicembre 1992
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

n.546, derivante dall’omessa comunicazione alle parti,
almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di
fissazione dell’udienza di trattazione, determina la
nullità della decisione della Commissione Tributaria,
per violazione del diritto di difesa e del principio

3 bis) Nel caso, la mancata ricezione, da parte della
contribuente,

dell’avviso

di

udienza,

risulta

dall’attestazione rilasciata dalla CEC Sezione
Calabria.
4) La decisione impugnata giustifica, dunque, la
formulata doglianza, per cui si propone, ai sensi degli
artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera di
consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati
principi, il ricorso va accolto, nei sensi indicati, e
per l’effetto va cassata la decisione impugnata;
3

del contraddittorio.

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Calabria,
procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro
normativo di riferimento ed ai richiamati principi,
deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma il 05 febbraio 2014.

giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

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