Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5076 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21871/2008 proposto da:

L.D. (OMISSIS), L.R.P. entrambi quali

procuratrici generali di C.L.M., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA S ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio

dell’avvocato MELLARO MASSIMO, rappresentate e difese dall’avvocato

SAITTA Giuseppe giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI S. AGATA DI MILITELLO (OMISSIS), G.R.

(OMISSIS), M.R. (OMISSIS), P.

A., P.G., B.G., M.

F. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI S. AGATA DI MILITELLO (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato BONTEMPO

ANTONINO NICOLO’, rappresentato e difeso dall’avvocato TRITILO’

ANTONINO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.D. (OMISSIS), L.R.P. entrambi quali

procuratrici generali di C.L.M., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA SANT’ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo

studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, rappresentate e difese

dall’avvocato SAITTA GIUSEPPE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

G.R. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), P.A., P.G., B.

G., M.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 26/5/2008, depositata il 10/06/2008, R.G.N. 633/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SAITTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigettasi incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1989 C.A. e C.L.M. hanno convenuto davanti al Tribunale di Patti il Comune di S. Agata Militello e l’impresa di M.C., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita di una loro proprietà immobiliare conseguente ad occupazione illegittima.

Il terreno era stato occupato dall’impresa M., su autorizzazione del Comune, per la costruzione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale.

I convenuti hanno resistito, adducendo la legittimità del loro operato.

Nel processo sono intervenuti B.G. e P. G., acquirenti di un terreno che assumevano anch’esso danneggiato dall’occupazione.

Al M. – deceduto nelle more del processo – è subentrato il curatore dell’eredità giacente da lui relitta.

Esperita l’istruttoria anche tramite indagini tecniche di ufficio, con sentenza 23.4.2003 il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

Proposto appello principale da L.R.P., nella qualità di procuratrice generale dei C., ed appello incidentale dal Comune di S. Agata Militello, e rimaste contumaci tutte le altre parti, con sentenza 26 maggio – 10 giugno 2008 n. 318 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’occupazione del terreno ed ha quantificato la somma spettante agli appellanti in risarcimento dei danni in Euro 71.271,05, alla data della trasformazione del fondo, somma da rivalutarsi alla data del deposito della sentenza.

Ha altresì disposto che sulla suddetta somma, devalutata alla data dell’illecito, debbono essere corrisposti gli interessi compensativi, ragguagliati al saggio legale, ed ha condannato al pagamento il Comune di Sant’Agata e l’impresa che ha eseguito le opere, in via fra loro solidale.

Con atto notificato il 3-4 settembre 2008 L.D. e L. R.P., nella qualità di procuratrici generali di A. e C.L.M., propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune di S. Agata Militello con controricorso, proponendo a sua volta tre motivi di ricorso incidentale.

Le altre parti non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.) 2.- E’ pregiudiziale l’esame dei tre motivi del ricorso incidentale, i quali attengono alla responsabilità del Comune, mentre il ricorso principale concerne solo la quantificazione dei danni.

2.1.- Con il primo motivo, deducendo l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il Comune assume che erroneamente la Corte di appello gli ha imputato di non avere fissato i termini di inizio e fine dei lavori, in quanto la Giunta municipale, con Delib. n. 480 del 1982, aveva fissato l’inizio del procedimento espropriativo entro tre mesi dalla data della delibera stessa e l’ultimazione entro tre anni dalla medesima data.

2.2.- Il motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo perchè non risponde ai requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, il quale impone che nel ricorso siano specificamente indicati gli atti o i documenti su cui il ricorso stesso si fonda.

Va precisato che incombe sul ricorrente l’onere di indicare non solo il contenuto dell’atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche di specificare in quale sede processuale lo stesso sia stato prodotto e come sia reperibile fra gli atti e i documenti di causa (Cass. civ. 3 luglio 2009 n. 15628).

In secondo luogo, il motivo non specifica in alcun modo quale sia l’oggetto della citata delibera della GM; in quale fase del procedimento sia stata approvata e a chi fosse indirizzata, si da dimostrare la tempestività e la rilevanza dell’asserita fissazione dei termini.

3.- Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti, che risultano generici ed astratti, in quanto si limitano a chiedere se siano state o meno violate determinate disposizioni di legge, senza fare riferimento alla fattispecie concreta, alla regula iuris applicata dalla sentenza impugnata ed a quella diversa che si vorrebbe applicata in sua vece (cfr., fra le altre, Cass. civ. S.U. 18 luglio 2008 n. 19811; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339).

4.- Quanto ai tre motivi del ricorso principale, essi sottopongono tutti, con diverse argomentazioni, la medesima doglianza: cioè il fatto che la Corte di appello – dopo avere quantificato la somma spettante in risarcimento dei danni in Euro 71.271,05, con riferimento ai valori in vigore alla data dell’irreversibile trasformazione del fondo ed avere attribuito gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma stessa, a decorrere dalla data di inizio dell’occupazione ((OMISSIS)) e previa devalutazione alla medesima data – non abbia disposto espressamente che gli interessi debbano essere calcolati sulla somma successivamente rivalutata anno per anno, secondo le corrette modalità di calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi.

I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) o la violazione degli art. 2043, 1219, 1126 e 2056 cod. civ., o l’omessa o contraddittoria motivazione sul punto, ove la sentenza debba essere interpretata nel senso che la suddetta rivalutazione sia stata negata.

3.1.- La doglianza è fondata.

Anche con riferimento al caso di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, vertendosi in materia di debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria, l’applicazione degli indici Istat va operata indipendentemente dagli interessi, i quali interessi hanno funzione compensativa e vanno calcolati anno per anno, sulle somme via via rivalutate Cass. civ. Sez. 1^, 6 ottobre 2005 n. 19510 e 30 marzo 2007 n. 7981).

La diversa statuizione della sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nel senso che sulla somma liquidata in risarcimento dei danni e devalutata alla data del (OMISSIS) debbono essere corrisposti gli interessi compensativi al saggio legale; interessi da computarsi unitamente alla rivalutazione monetaria e che pertanto dovranno essere calcolati sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno.

La sentenza impugnata deve essere confermata quanto al provvedimento sulle spese dei due gradi di merito.

4.- Considerato l’esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente e ricorrente incidentale e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di S. Agata Militello a pagare sulla somma liquidata in risarcimento dei danni, devalutata alla data del (OMISSIS) e progressivamente rivalutata anno per anno, gli interessi compensativi al saggio legale.

Condanna il Comune di S. Agata Militello a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata dalla sentenza impugnata, e le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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