Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5076 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28120/2006 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE

43 presso lo studio dell’avvocato EUFRATE ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COPPOLA Giuseppe, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 76/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 22 maggio 2006 la commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l’appello di F.R. nei confronti dell’agenzia delle entrate, confermando l’accertamento notificato il 22 giugno 2000 (IRPEF 93). Ha motivato la decisione ritenendo che, nell’ambito di una s.r.l. a ristretta base sociale, quale era pacificamente la fallita soc. Fema Costruzioni, operava la presunzione di percezione di utili da parte dei soci, tenuto conto anche dell’assenza di scritture contabili obbligatorie e di redditi per l’esercizio 1993, a fronte di redditi d’impresa accertati per l’esercizio 1992. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il contribuente; l’avvocatura erariale si è costituita ai fini dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

A. Con il primo motivo (e relativo quesito), il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. Fall., art. 42, dubitando che sia legittimo, senza le risultanze di apposita indagine penale, presupporre che gli ex soci della società, fallita in data 23 luglio 1993, abbiano prelevato denaro o altre utilità dalla massa. Il motivo non è fondato.

B. In primo luogo, va ribadito il principio di diritto secondo cui:

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci” (Cassazione civile sez. trib., 24 luglio 2009, n. 17358 – D&G 2009).

C. Si aggiunga che trattandosi di accertamento nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, la disponibilità delle scritture contabili e dei beni del soggetto fallito da parte della curatela (L. Fall., ex artt. 88 e 42) giustifica, ad esempio, la richiesta da parte dell’Ufficio finanziario di notizie al curatore fallimentare, ma resta fermo che il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria per il periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data di dichiarazione del fallimento è e rimane la parte fallita, e non il curatore del fallimento (Cass. 8594/1993), tenuto – per quanto qui rileva – all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 10, applicabile ratione temporis; cfr. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 125 e D.P.R. n. 597 del 1973, art. 73) (Cassazione civile sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16793 – Fallimento 2003, 638).

D. Quindi, mentre il curatore fallimentare deve presentare dichiarazione per il reddito d’impresa relativo a tutti gli anni ricompresi nell’intera procedura, resta fuori dalle attribuzioni della curatela ciò che riguarda la disponibilità di cespiti non compresi nel fallimento (Cassazione civile sez. trib., 20 settembre 2006, n. 20391 – Giust. civ. Mass. 2006, 10), ivi compresi gli eventuali utili extracontabili ripartiti e le responsabilità fiscali come sopra delineate.

E. Dunque, la censura del ricorrente non coglie nel segno quando invoca a discarico la L. Fall., art. 42, sia perchè immotivamente disconosce la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, sia perchè trascura la ripartizione legale degli obblighi fiscali.

F. Infine, va osservato che l’amministrazione può accertare il tributo evaso nei confronti del soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento di eventuali responsabilità penali Cass. 13694/2006, in generale.

G. Con il secondo motivo (e relativo quesito), il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7 e 45 (T.U.I.R.), asserendo che i redditi sottosti a tassazione erano stati “sicuramente non percepiti nell’anno solare accertato, ma in ipotesi percepiti nell’anno precedente”.

H. Anche questa censura non coglie nel segno. Dalla lettura della sentenza impugnata si comprende che gli utili extracontabili recuperati a tassazione erano relativi all’esercizio 1993, nel corso del quale si era verificato il fallimento della società (luglio 1993). Come si è detto, nelle società di capitali a ristretta base sociale, una volta accertato maggior reddito, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Essa, infatti, non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cassazione civile sez. trib., 22 aprile 2009, n. 9519 – Giust. civ. Mass. 2009, 4, 660).

I. Nè, occorre che l’accertamento degli utili extracontabili in capo alla società sia definitivo, stante l’indipendenza del giudizio relativo all’accertamento del reddito del socio (Cassazione civile sez. trib., 11 novembre 2003, n. 16885 – D&G, 2003, 44, 107);

definitività che, in ogni caso, ricorre nella specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 4).

J. Restava salva, per il socio, la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti, ma nulla di ciò è stato addotto in ricorso o emerge dalla sentenza impugnata.

K. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente alle ulteriori spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo a favore della sola agenzia delle entrate.

L. Va, infatti, rilevata la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado, non è stato evocato in cassazione dal ricorrente ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. L’intervento ministeriale va, dunque, dichiarato inammissibile; esso non ha inciso concretamente sul presente giudizio di legittimità e dunque le relative spese possono essere compensate tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle ulteriori spese del presente giudizio di legittimità, liquidate a favore dell’agenzia delle entrate in Euro 1200,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara inammissibile l’intervento ministeriale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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