Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5075 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 19878/2014 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo

n.25, presso l’avvocato Merla Giovanni, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Trieste n.173, presso l’avvocato Terranova Liliana, rappresentata e

difesa dall’avvocato Modesti Maria Grazia, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3666/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MERLA GIOVANNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso (e deposita il certificato di morte della

sig.ra B.B.M.), nonchè la cessata materia del

contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame principale e quello incidentale proposti, rispettivamente, dal signor N.A. e dall’ex coniuge B.B.M., contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città che, a seguito della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, in parziale accoglimento della domanda della seconda, aveva determinato (oltre che la misura del contributo del figlio, non ancora autosufficiente sul piano economico) in Euro 500,00 mensili l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, compensando le spese del giudizio tra le parti.

1.1. Secondo il giudice distrettuale, per quello che ancora rileva in questa sede, innanzitutto, la B., ancorchè avanzando una richiesta di “assegno di mantenimento”, aveva inteso domandare un assegno divorzile, così come si sarebbe desunto sia dalle vicende dedotte dalla parte e sia dal provvedimento sollecitato, per quanto espresso nella formula del “rigetto della domanda di eliminazione dell’assegno”, domandandone il riconoscimento in Euro 1.000,00 mensili.

1.2. Senza dire che, per la natura esclusivamente assistenziale dell’emolumento divorzile, rispetto a quella più ampia dell’assegno di mantenimento previsto per la separazione, la richiesta del secondo poteva ritenersi comprensiva del primo, in quanto più limitata.

2. Richiamati i principi giurisprudenziali elaborati in riferimento all’assegno divorzile ed alla sua funzione, la Corte distrettuale ha determinato in concreto l’entità dell’assegno ritenendo corretta la determinazione operata dal primo giudice, in considerazione: a) delle condizioni delle parti; b) della mancata deduzione da parte dell’appellante in ordine alla possibilità dell’ex coniuge di procurarsi ulteriori mezzi, anche avuto riguardo all’età ed alla qualificazione professionale della medesima; c) dell’assenza di profili di colpa; d) dell’attuale insufficienza dei mezzi di cui poteva disporre.

2.1. In particolare, l’assegno determinato dal Tribunale doveva essere confermato, considerate: le condizioni delle due parti, il pregresso tenore di vita, il contributo di ciascuno al tenore di vita familiare, la durata (trentennale) del matrimonio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor N., con tre mezzi di impugnazione, illustrati anche con memoria, con la quale rappresenta l’avvenuto decesso della signora B. e insiste nell’accoglimento del ricorso ovvero, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dell’annullamento di ogni precedente pronuncia.

5. La signora B. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso (violazione e mancata applicazione dell’art. 2909 cod. civ., artt. 325 e 112 cod. proc. civ. e art. 124 disp. att. cod. proc. civ.) il ricorrente, in relazione alla domanda giudiziale proposta dalla B., lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del giudicato interno relativo alla sentenza (n. 16789/2005) non definitiva, pronunciata sullo status, decisione contenente anche la statuizione di “conferma in via provvisoria (de)i provvedimenti di separazione”.

1.1. Tale statuizione, non impugnata, avrebbe dato luogo ad un giudicato che non poteva più essere oggetto di riesame da parte del Tribunale e avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice di appello, pena la violazione del principio della domanda (art. 112 cod. proc. civ.).

2.Con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 180 e 186 nonchè art. 112 cod. proc. civ.), il ricorrente, in relazione all’eccepito difetto di una domanda di assegno divorzile, lamenta la sostituzione domanda realmente proposta (quella dell’assegno di mantenimento) da parte del giudice distrettuale il quale, andando oltre il suo contenuto (art. 112 cod. proc. civ.) e dando una interpretazione oltre il senso letterale, non si sarebbe reso conto della radicale diversità ontologica e giuridica tra le due domande (quella dell’assegno di mantenimento rispetto a quell’altra dell’assegno divorzile) affermando come posta la seconda, ma senza una valida motivazione e senza tener conto del significato delle parole contenute nell’atto processuale (rispetto a quella considerata come sostanzialmente posta).

3.Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5) il ricorrente denuncia un errore interpretativo contenuto nel diritto vivente in materia di assegno divorzile, formatosi in modo costituzionalmente non corretto.

3.1. Infatti, un obbligo di attribuzione al coniuge più debole di un assegno volto a garantire il medesimo tenore di vita in costanza di matrimonio violerebbe il principio costituzionale di ragionevolezza, atteso che con esso si proietterebbe, ben oltre l’orizzonte matrimoniale, il “tenore di vita” avuto nel corso del rapporto, prolungando all’infinito i vincoli economici assai oltre l’orizzonte del fatto genetico.

3.2. Del resto, andando oltre la ratio legis dell’art. 5 menzionato, che conferirebbe all’assegno solo una funzione assistenziale, il diritto vivente, travalicandola, avrebbe individuato il presupposto di esso nello sbilanciamento delle situazioni patrimoniali, imponendo la ricerca di una sua misura idonea al mantenimento del tenore di vita coniugale, così producendo un’alterazione del dato normativo.

3.3. In ogni caso, la Corte non avrebbe valutato che le diverse posizioni degli ex coniugi andavano valutate al momento della loro definitiva separazione, quando la Corte d’appello, con la sentenza del 1996, aveva escluso che sussistesse un tale diritto della B..

3.4. Infine, la medesima Corte non avrebbe esaminato e considerato i nuovi oneri per il ricorrente, nati a seguito del suo nuovo matrimonio, mentre avrebbe agevolato l’onere probatorio della B., che godrebbe di un reddito sostanzialmente pari all’ex coniuge.

4. Va innanzitutto esaminata l’eccezione relativa al segnalato (dal ricorrente) evento morte della persona fisica (e parte) controricorrente (l’ex coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile) nonchè della conseguente richiesta di pronunciare la cessazione della materia del contendere e di dare i conseguenti provvedimenti in ordine alla sorte delle pronunce già rese nella fase di merito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18130 del 2013, relativo al decesso dell’ex coniuge debitore, e precedenti conformi).

4.1. L’eccezione non può essere accolta, in difetto di una convergente adesione della parte resistente (ossia della creditrice), atteso che la contesa introdotta davanti a questa Corte – per le sue statuizioni economiche, che sono state esecutive fino al momento del decesso dell’ex coniuge, ivi incluse le spese del giudizio necessario per il loro accertamento – comporta riflessi, anche di diritto successorio, riguardanti il patrimonio della parte, che non possono essere valutati e che, comunque, non possono formare oggetto di esame in questa sede.

5.Il primo dei tre mezzi di cassazione (con il quale si lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del giudicato interno relativo alla sentenza (n. 16789/2005) non definitiva, pronunciata sullo status, decisione contenente anche la statuizione di “conferma in via provvisoria (de)i provvedimenti di separazione”) è infondato, atteso che – in disparte il fatto che il ricorrente non dice “se, dove, come e quando” egli abbia posto tale questione (relativa alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, del giudicato interno portato dalla sentenza (n. 16789/2005) non definitiva) davanti alla Corte territoriale (profilo di inammissibilità della censura) -, in ogni caso il capo decisorio richiamato (quello contenuto nella sentenza non definitiva del Tribunale), nell’affermare la “conferma in via provvisoria (de)i provvedimenti di separazione”, palesemente non costituisce una pronuncia relativa all’assetto patrimoniale dei coniugi che, solo in via di pronuncia definitiva, avrebbe dovuto o negare o affermare l’esistenza di un obbligo patrimoniale (e dire della sua natura), ponendolo a carico della parte economicamente più forte, secondo i noti principi sui quali si dirà, a seguire.

6. Infatti, anche la seconda censura – implicante l’esame di quei principi – non è fondata.

6.1. Il giudice distrettuale ha opportunamente riferito della giurisprudenza di questa Corte che, in altra fattispecie riguardante la materia divorzile, ha enunciato il principio di diritto riguardante i criteri identificativi della domanda giudiziale, stabilendo che quella relativa alla “attribuzione dell’assegno divorzile è subordinata alla domanda di parte”, ma anche che essa “non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonchè ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell’assegno medesimo”, onde “per accertare se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (nella specie, negli atti introduttivi il ricorrente aveva chiesto l’accertamento negativo del diritto all’assegno divorzile della moglie, la quale si era opposta)”.

6.2. La censurata Corte territoriale, una volta richiamati tali principi di diritto, li ha anche applicati in concreto, motivando in ordine alla fattispecie portata al suo esame, attraverso l’enunciazione dei criteri a cui si è attenuta per individuare la natura ed il contenuto della domanda giudiziale (desumendone la consistenza sia dalle vicende dedotte dalla parte e sia dal provvedimento giudiziale sollecitato, per quanto espresso nella formula del “rigetto della domanda di eliminazione dell’assegno mensile”, a cui ha dato il contenuto sostanziale della richiesta di un assegno divorzile, anche in considerazione di una domanda di riconoscimento di una maggior somma di denaro, con cadenza mensile).

6.3. Orbene, l’identificazione della domanda giudiziale è attività propriamente rimessa alle valutazioni del giudice di merito, il quale ha il potere di individuarla sulla base di una pluralità di indici, attraverso un ragionamento di cui, ovviamente, deve dar atto nella motivazione, avendo “riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 2015).

6.4. E’ stato ritenuto, infatti, non implausibilmente, che il giudicante, “nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale” (Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 2014).

6.5.11 controllo esercitabile sul processo di identificazione della domanda (petitum e causa petendi), costituendo questione processuale, consente alla Corte di cassazione di spingersi – con pieni poteri – sino al punto da smentire l’approdo del giudice di merito purchè, a fronte di una plausibile interpretazione da parte di quest’ultimo, si offrano plausibili elementi di fatto e di diritto idonei a mettere in discussione l’operazione ermeneutica compiuta, elementi che non possono ridursi, come si è detto, alla sola formulazione letterale dell’istanza, poichè proprio tale postulato è metodologicamente errato, atteso che i principi costituzionale relativi al diritto di azione (art. 24 Cost.) richiedono che si dia importanza privilegiata alla (reale) volontà della parte sostanziale del giudizio, specialmente laddove si controverta di diritti e status così rilevanti, come sono quelli afferenti alla persona ed alla famiglia.

6.6. Insomma, il giudice di merito ha ben operato e rettamente identificato la domanda proposta, esaminandola – come suo dovere nel merito.

7. La terza ed ultima censura pone una rilevante pluralità di questioni.

7.1. Anzitutto: un presunto travalicamento della lettera e della ratio della legge sull’assegno divorzile, da parte del diritto vivente elaborato da questa Corte, a cui si sarebbe attenuto il giudice distrettuale, caricando l’interpretazione della disposizione di finalità improprie.

7.2.Una doglianza del tutto infondata, in primis in via astratta e generale.

7.2.1. Infatti, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 25010 del 2007) ha riconosciuto, in via di principio, che “la determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poichè, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione”.

7.2.2. Perciò, non a caso, la Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2015), sollecitata sul punto da deduzioni critiche del tipo di quelle poste a base delle censure del ricorrente, ha escluso la fondatezza della “questione di legittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 impugnata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., “nell’interpretazione di diritto vivente per cui (…) l’assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio””.

7.2.3. Giustamente il Giudice delle leggi ha osservato che”l’ipotizzato diritto vivente non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile”.

7.2.4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, in concreto, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5”, sicchè “tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla”.

7.2.5. Insomma, ha concluso la Corte costituzionale, “l’erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure formulate dallo stesso in ragione della riportata premessa”.

7.2.6. E a conforme giudizio di infondatezza deve giungersi in ordine a questa parte delle critiche mosse dal ricorrente alla sentenza della Corte territoriale, che non ha affatto postulato la garanzia al coniuge economicamente più debole del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma ha compiuto una più complessa ponderazione di elementi, tenendo conto non solo del dislivello esistente tra i due patrimoni e redditi ma anche di altri fattori, quale ad esempio quello relativo all’impossibilità per il coniuge di procurarsi altre fonti di reddito (in ragione dell’età avanzata) e della durata trentennale del matrimonio (con tutte le aspettative maturate).

7.3. Quanto alle residue censure (relative alla prova di tutte le circostanze prese in considerazione dal giudice a quo), la parte sostanzialmente sollecita una revisione della valutazione che ha portato all’esito non condiviso, ciò che però non è deducibile in Cassazione.

7.4. Infine, quanto al momento determinativo dell’assegno divorzile, il giudice distrettuale non ha affatto errato rapportandolo al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20582 del 2010) e, in questa sede, va confermato.

8. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto ed il ricorrente condannato alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuto al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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