Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5075 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 25/02/2020), n.5075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24184/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Torin, 7 presso

lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Vitale Gianluca, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello

Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.A., cittadino del (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Torino che, con ordinanza del 27.1016, rigettò il ricorso.

Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Torino, con sentenza emessa il 30.1.18, respinse l’appello, osservando che: il racconto reso dal ricorrente era inattendibile e incoerente, emergendo piuttosto le ragioni di carattere strettamente personale che lo avevano indotto a lasciare il (OMISSIS), non riconducibile alle fattispecie legali di cui s’assume la violazione; circa la protezione umanitaria, il riferimento all’età era irrilevante trattandosi di maggiorenne all’ingresso in Italia.

Il D. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo la Corte d’appello omesso ogni attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita del ricorrente nel contesto di provenienza e in Italia, attraverso un’adeguata comparazione (e ciò alla luce della richiamata sentenza della Corte n. 4455/18).

Con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, avendo la Corte d’appello revocato l’ammissione al gratuito patrocinio per l’infondatezza dell’appello, senza invece valutare il parametro normativo della colpa grave.

Il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, alle quali, con ordinanze nn. 11749, 11750 e 11751/2019 di questa sezione, è stata rimessa sia la questione relativa all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria, sia quella sui presupposti per la concessione di tale misura nel regime previgente (con specifico riguardo a quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 4455/2018).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA