Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5075 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 25/02/2020), n.5075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 24184/2018 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Torin, 7 presso
lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Vitale Gianluca, con procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente
domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello
Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 203/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 30/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2019 dal Consigliere dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
D.A., cittadino del (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Torino che, con ordinanza del 27.1016, rigettò il ricorso.
Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Torino, con sentenza emessa il 30.1.18, respinse l’appello, osservando che: il racconto reso dal ricorrente era inattendibile e incoerente, emergendo piuttosto le ragioni di carattere strettamente personale che lo avevano indotto a lasciare il (OMISSIS), non riconducibile alle fattispecie legali di cui s’assume la violazione; circa la protezione umanitaria, il riferimento all’età era irrilevante trattandosi di maggiorenne all’ingresso in Italia.
Il D. ricorre in cassazione con due motivi.
Resiste il Ministero con controricorso.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo la Corte d’appello omesso ogni attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita del ricorrente nel contesto di provenienza e in Italia, attraverso un’adeguata comparazione (e ciò alla luce della richiamata sentenza della Corte n. 4455/18).
Con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, avendo la Corte d’appello revocato l’ammissione al gratuito patrocinio per l’infondatezza dell’appello, senza invece valutare il parametro normativo della colpa grave.
Il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, alle quali, con ordinanze nn. 11749, 11750 e 11751/2019 di questa sezione, è stata rimessa sia la questione relativa all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria, sia quella sui presupposti per la concessione di tale misura nel regime previgente (con specifico riguardo a quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 4455/2018).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020