Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5075 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5075 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 11790-2013 proposto da:
MARESCA

LUIGI

MRSLGU84M171690D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4532

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso

Data pubblicazione: 05/03/2018

lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1451/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2012 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO per delega verbale
Avvocato ORONZO DE DONNO;
udito l’Avvocato GIORGIO MAZZONE per delega verbale
Avvocato DAMIANO LIPANI.

2197/2001;

Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di
rigetto della domanda di Luigi Maresca intesa all.’accertamento della nullità del termine
apposto ai due contratti con Poste Italiane s.p.a. stipulati, ai sensi dell’art. 2
comma 1 bis d. Igs. 06/09/2001 n. 368, ‘per i periodi dal 10 luglio al 31 ottobre 2006
e dal 10 febbraio al 31 marzo 2007, con ripristino del rapporto e condanna della

1.1. Il giudice di appello ha convenuto con la decisione di prime cure che aveva
ritenuto il rapporto di lavoro cessato per effetto del comportamento concludente delle
parti osservando che nella specie il rapporto di lavoro a tempo determinato con Poste
Italiane s.p.a. aveva avuto complessivamente una durata limitata pari a cinque mesi e
che, dopo la cessazione, l’interessato aveva atteso ben tre anni prima di impugnare il
contratto e offrire le proprie prestazioni alla società. Ha osservato che, a prescindere
dal rilievo che nulla il lavoratore aveva allegato e provato in ordine alle ragioni per le
quali non aveva ritenuto di reagire immediatamente alla cessazione del rapporto,
neppure era ipotizzabile un affidamento nel ripristino del rapporto di lavoro; anzi, la
circostanza della mancata offerta di un nuovo contratto da parte di Poste non poteva
che essere intesa se non quale intenzione di considerare definitivamente cessato il
rapporto, intenzione questa alla quale il lavoratore aveva dimostrato di prestare
acquiescenza.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Luigi Maresca sulla base di
un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod.proc. civ.

Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 1372 cod. civ., censurando, con ampie argomentazioni, la
decisione sul rilievo del difetto di concludenza degli elementi considerati dal primo
giudice di appello nel conferire valenza negoziale alla condotta del lavoratore. In
particolare richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di neutralità del dato
temporale al fine di desumere la volontà di porre fine al rapporto di lavoro.
2.

Preliminarmente deve escludersi la eccepita da Poste Italiane s.p.a.

inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità delle censure in

società al pagamento delle retribuzioni maturate.

quanto le ragioni di critica alla decisione impugnata risultano adeguatamente
rappresentate mediante i richiami alla pertinente giurisprudenza di legittimità.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La sentenza impugnata, infatti, ha valorizzato il solo dato temporale per
conferire valenza negoziale alla condotta inerte del lavoratore, non avendo evidenziato
alcun ulteriore elemento in concreto destinato a dimostrare la chiara e certa volontà

2.3. Invero, le ulteriori considerazioni alle quali ha fatto riferimento il giudice di
appello, rappresentate dal non avere nulla allegato il lavoratore a giustificazione del
ritardo nel far valere la illegittimità del termine e nel non potersi configurare un
affidamento del lavoratore nella possibilità di future assunzioni da parte della
società,stante la mancanza di offerte lavorative da parte di Poste Italiane s.p.a. – sono
tutte riconducibili al mero decorso del tempo e sembrano implicare un onere per il
lavoratore di tempestiva impugnazione del contratto a termine del tutto privo,
all’epoca, di fondamento normativo ( per essere stato introdotto solo dall’art. 3 Legge
04/011/2010 n. 183).
2.4. La decisione non è, quindi, conforme al consolidato orientamento di questa
Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di
lavoro per mutuo consenso – costituente una eccezione in senso stretto, Cass.
7/5/2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente,
Cass. 1/2/ 2010 n. 2279 -, non è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore
dopo l’impugnazione del termine, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova
di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di
porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass.
17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass.
4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057).
2.4. Tale orientamento è stato confermato del recente arresto delle Sezioni unite
civili rappresentato dalla sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57,
58). In tale pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372, co. 1, c.c., secondo
cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, si è rammentato
l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad

2

del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro.

substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile
da comportamenti concludenti.
2.5. Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta
sentenza, avallato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante
del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il
termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra

giudizio attiene al merito della controversia” ed in linea con tale affermazione, anche
in ordine alla necessità che, ai fini della configurabilità del mutuo consenso, si richiede
che la durata del comportamento omissivo si accompagni ad ulteriori circostanze si
pone la successiva giurisprudenza di questa Corte.
3. A tanto consegue la cassazione della sentenza con rinvio per il riesame, alla
luce del principio sopra ribadito, ad altro giudice di secondo grado che si indica nella
Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, alla quale è demandato anche il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità , alla Corte d’appello di Milano, in
diversa composizione.
Roma, 16 novembre 2017

le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo

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