Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5075 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21712/2007 proposto da:

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS) (già San Paolo IMI) in

persona dell’Avvocato B.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA

Antonio Umberto, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 22961/2007 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO DARIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1071/2007 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Quarta Bis Civile, emessa il 14/1/2007, R.G.N. 41494/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 18 gennaio 2007 il Tribunale di Roma ha respinto la opposizione all’esecuzione proposta dal San Paolo IMI spa nei confronti di M.B., il quale aveva proceduto ad esecuzione forzata nei suoi confronti con pignoramento mobiliare eseguito il (OMISSIS), per ottenere l’assegnazione di complessivi Euro 44.716,17, oltre interessi e spese successivi, in virtù della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Roma in data 13 dicembre 2002.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il San Paolo, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il M. con un solo motivo.

Il M. ha depositato memoria.

Il ricorso su istanza del M. “per la riunione dei giudizi e contestuale istanza di anticipazione dell’udienza” è stato fissato per la attuale pubblica udienza con decreto del Presidente titolare del 17 settembre 2009.

Al riguardo, osserva il Collegio che la detta istanza, come si evince anche dal decreto presidenziale di cui sopra, non va interpretata come istanza di riunione dei ricorsi affini tra loro, ma non identici, bensì solo idonea a trattare nella stessa udienza le varie impugnazioni, per cui il presente ricorso va discusso separatamente dagli altri ricorsi, vertendosi sia in esso che negli altri ricorsi di parti e questioni diverse.

Infatti, in altro ricorso si censura la sentenza n. 1089 del Tribunale di Roma emessa il 18 gennaio 2007 nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione vertente tra FBS, il M. e il San Paolo IMI spa, che rimase contumace; nel ricorso (RG. n. 29175) sì censura la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 maggio 2007 nel giudizio vertente tra San Paolo IMI s.p.a. e il M. e riguarda la efficacia interruttiva dell’intervento di terzo ai fini della prescrizione del credito del San Paolo vantato nei confronti del M., dichiarata dal Tribunale con sentenza del 13 dicembre 2002.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente osserva il Collegio che il “ricorso incidentale” del M. in realtà è semplicemente un controricorso,nel quale si deducono eccezioni per affermare la inammissibilità o improcedibilità del ricorso e contestarne il contenuto, per cui erroneamente è stato iscritto al R.G. con il numero 22961.

Ciò posto, comunque, i due ricorsi ex art. 335 c.p.c., vanno riuniti.

2. – Ad avviso del Collegio va esaminata la prima eccezione controricorso (difetto di legittimazione attiva della ricorrente- violazione art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Assume il ricorrente incidentale che il contratto di mutuo IMI- Robomac risale al 1982, per cui la Banca “avrebbe l’obbligo di spiegare (con documenti e non solo con semplici enunciazioni) come e perchè è subentrata all’IMI nel rapporto qui dedotto”, essendo essa tenuta a provarla.

La eccezione va disattesa.

Infatti, dalla vicenda processuale, quale si ricava dal ricorso, risulta che l’IMI in data 12 ottobre 1998 fu incorporata dall’Istituto bancario San Paolo di Torino a far data dal 1 novembre 1998, per cui sorgeva il San Paolo IMI spa.

Per effetto della fusione per incorporazione l’Istituto bancario San Paolo di Torino subentrava all’IMI in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ivi compreso il residuo credito vantato dall’IMI nei confronti del M. e derivanti dal contratto di fideiussione a garanzia di un finanziamento concesso per L. un miliardo e cento milioni ed erogato limitatamente a L. un miliardo e quarantacinque milioni ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (v. p. 5 ricorso).

E’ del tutto evidente – anche perchè non contestate in primo grado – che queste circostanze consentono di ritenere completamente legittimato il San Paolo-IMI ad opporsi all’esecuzione intrapresa dal M. e, peraltro, la documentazione concernente la procura speciale (v. p. 6 ricorso) non risulta contestata.

Ne consegue che al quesito (p. 4 controricorso) va data risposta negativa.

Anche la seconda eccezione del resistente va disattesa.

3. – Con la seconda eccezione, il resistente pone in rilevo che il giudice a quo ha esaminato l’opposizione iuxta alligata et probata, per cui la Corte di cassazione, attesa la sua funzione nomofilattica, non può essere chiamata a pronunciarsi su “nuove prove”, che si sta cercando di introdurre nel presente giudizio, al fine di screditare l’operato del primo giudice (p. 4-5 controricorso).

Questa deduzione, peraltro generica nella sua formulazione perchè non si indica quali siano queste nuove prove, va disattesa perchè il motivo del ricorso cui essa si riferisce riguarda la asserita possibilità di un riesame o meno da parte della Corte di cassazione delle prove già acquisite in altro procedimento, ma anche l’omesso esame di un documento (copia dell’atto di p.p.t. completo delle relate di notifica e della sottoscrizione del difensore o di un elemento di fatto ( la pendenza innanzi al tribunale di Roma-Sez.4^- di una procedura esecutiva presso terzi promossa da FBS nei confronti del M. (p. 14 ricorso).

4. – In merito al ricorso principale osserva il Collegio quanto segue.

I primi due motivi di ricorso (il primo: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il secondo :omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) vanno esaminati congiuntamente, in quanto, in estrema sintesi, ripropongono la stessa censura.

Infatti, il ricorrente Istituto bancario lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia rigettato il ricorso in opposizione promosso dal San Paolo-IMI sul presupposto che la parte opponente non abbia in alcun modo provato che la citata FBS abbia mai notificato a detto M. alcun atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito da questi azionato nei propri confronti, essendosi limitato esso opponente a produrre una copia uso studio dell’atto di pignoramento in questione, priva di sottoscrizione e delle relative relate di notifica (p. 10 ricorso).

Aggiunge il ricorrente che egli era nella impossibilità di produrre la documentazione occorrente, in quanto riversata nell’originale e completa degli elementi idonei dall’ufficiale giudiziario direttamente nella cancelleria per la formazione del fascicolo di ufficio di cui all’art. 488 c.p.c., senza trascurare che, una volta che il p.p.t è stato notificato, solamente il creditore pignorante è legittimato ad ottenere copia del p.p.t. dal fascicolo dell’esecuzione nel quale l’originale del pignoramento è stato depositato (p. 11 ricorso).

Siffatte deduzioni, per come formulate, in relazione anche alla motivazione del giudice di prime cure, concretano un tipico errore revocatorio.

Infatti, il giudice a quo ha respinto il primo motivo della opposizione (oggi oggetto del ricorso) sul presupposto che l’opponente “non ha provato che la citata FBS abbia mai notificato a detto M. alcun atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito da questi azionato nei propri confronti, essendosi limitato esso opponente a produrre una copia uso studio dell’atto di pignoramento in questione, priva di sottoscrizione e di relate di notifica” (p. 2 sentenza impugnata).

Con siffatto argomentare il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il necessario presupposto della prova documentale relativa ai fatti formanti oggetto della controversia, che, invece, la ricorrente assume di essere stata nell’impossibilità di produrre durante il corso del giudizio per causa di forza maggiore, pur riconoscendo che era detta produzione decisiva per la causa (secondo motivo – p. 8 ricorso).

La qualcosa induce alla conclusione che si tratta di un errore revocatorio, per cui il motivo, così come formulato, non può essere preso in esame in questa sede, dovendo essere proposto, invece, avanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, trattandosi di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile.

Il rigetto dei due motivi, per quanto sopra esposto, comporta l’assorbimento del terzo.

Conclusivamente, il ricorso principale va respinto e l’Istituto ricorrente condannato alle spese del presente giudizio per cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso della Banca Intesa san Paolo s.p.a. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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