Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5074 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34905-2018 R.G. proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

DONATO DI CAMPLI;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

PESCARA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

CHIETI, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO PRESA, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di

regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Chieti in

funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in

oggetto, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

F.L. assunta come invalida civile presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli investiva il Tribunale di Chieti in ordine al riconoscimento del proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rigetto – da parte della Camera di Commercio di Pescara della domanda di trasferimento da lei presentata nel 1993 e rinnovata nel 1994;

il Tribunale di Chieti, dinanzi al quale la lavoratrice aveva riassunto il procedimento in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1166 del 2018 che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, sostenendo che la competenza territoriale a giudicare sulla controversia dovesse essere in capo al Tribunale di Pescara in base al principio secondo cui competente territorialmente è il foro della “…ultima sede cui la ricorrente era stata assegnata prima della cessazione del rapporto di lavoro…”, individuato dal Tribunale di Chieti nel Liceo di (OMISSIS), Comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Pescara (p. 2 ord.) ove la lavoratrice era stata prima comandata e successivamente trasferita definitivamente quale personale A.T.A. in forza dei benefici della L. n. 104;

la cassazione dell’Ordinanza del Tribunale di Chieti è domandata da F.L. sulla base di due motivi; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti – Pescara, nel frattempo accorpatasi, è rimasta intimata;

la Procura Generale ha reso le sue conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso, indicando come competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Chieti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo l’istante denuncia “Violazione dell’art. 413 c.p.c., comma 5”; sostiene l’irrilevanza nel caso di specie della norma indicata in epigrafe atteso che con la Camera di Commercio di Pescara non si era mai instaurato alcun rapporto di lavoro, essendo la sede originaria del rapporto presso la Camera di Commercio di Napoli; censura la pronuncia del Tribunale di Chieti là dove questi ha ritenuto corretto il criterio territoriale di competenza con riferimento alla sede dell’ente dove la ricorrente prestava servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro con altro e diverso datore di lavoro;

col secondo motivo la ricorrente deduce che avendo rilevato d’ufficio l’incompetenza per territorio, il Tribunale di Chieti avrebbe impedito alla parte di disporre del potere di adesione alla prospettazione dell’organo giudicante, così come stabilito dall’art. 38 c.p.c., u.c., con evidente violazione dell’art. 111 Cost.;

osserva il Collegio che le conclusioni rese dal Pubblico Ministero sono condivisibili e, quindi, che il ricorso è fondato;

la giurisprudenza di questa Corte, proprio con specifico riguardo all’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha stabilito che per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’art. 413 c.p.c., ponendosi l’esigenza di stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale (Sez. Un., n. 11043/2001; conf. Cass. n. 17903 del 2016 e Cass. n. 16536/2002);

tale principio, il quale contiene un adattamento del criterio di cui all’art. 413 c.p.c. a situazioni in cui sono assenti gli elementi direttamente considerati in quest’ultima disposizione, costituisce un utile richiamo nel presente giudizio per affermare la competenza del Tribunale di Chieti quale sede della Camera di commercio di Pescara a seguito (Ndr: testo originale non comprensibile);

nel caso in esame, il Tribunale si e spogliato della competenza in base all’erroneo presupposto dell’applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 5, secondo il quale nei rapporti di lavoro con le pp.aa. il foro competente è quello nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio a cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto;

secondo il Tribunale l’art. 413 assegnerebbe esclusiva rilevanza al luogo in cui il dipendente prestava servizio al momento della cessazione del rapporto per cui nel giudizio (e a prescindere da ogni considerazione in merito alla fondatezza o meno delle opposte istanze ed eccezioni formulate dalle parti…) “…appare ininfluente che il ricorso sia stato proposto avverso la Camera di Commercio (peraltro avente originariamente anch’essa sede a Pescara, così come il fatto che dopo il dicembre del 2016 la sede dell’ente sia stata accentrata a Chieti” (p. 2 ord.);

l’ordinanza impugnata merita di essere cassata, per difformità delle conclusioni raggiunte con il pacifico orientamento di legittimità sopra richiamato, atteso che nel caso di specie il risultato dell’equazione fra rapporto di lavoro costituito e rapporto di lavoro virtuale deve condurre all’identificazione del foro territorialmente competente in relazione alla sede che ha emesso il provvedimento di diniego del trasferimento, asseritamente foriero di danni a carico dell’odierna istante, cioè alla camera di Commercio di Pescara, oggi accorpata alla Camera di Commercio di Chieti;

in definitiva, l’istanza di regolamento di competenza va accolta; l’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge; il medesimo Tribunale di Chieti provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’istante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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