Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5074 del 05/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5074 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

anticipazione TFR.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

Data pubblicazione: 05/03/2014

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
NOSETTI FRANCO residente a Torino,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n. 520/06/2011 della C.T.C. di Torino Collegio n. 06 in data 09.06.2011, depositata il 09
giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 febbraio 2014, dal Relatore Dott.

Antonino Di Blasi;
Assente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27831/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.520/06/2011, pronunziata dalla C.T.C. di Torino
Sezione n.06, il 09.06.2011 e DEPOSITATA il 09.06.2011.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto il ricorso
proposto dall’Ufficio e confermato l’operato dei
Giudici di primo e secondo grado, affermando che la
somma percepita dal contribuente,

a titolo di

anticipazione sulla indennità di fine rapporto e sulla
quale erano state operate le ritenute IRPEF, andava
riliquidata e rimborsata, in applicazione della Legge
n.482/1985.
2)

L’ Agenzia contribuente affida l’impugnazione a

quattro mezzi.
3) L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4) La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere
esaminata e decisa, tenendo conto del consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In tema
di IRPEF, la riliquidazione delle ritenute effettuate
sulle somme

in data successiva al 1 0

corrisposte
2

l

gennaio 1980 a titolo di anticipazione sul trattamento
di fine rapporto, al fine di adeguarle ai
favorevoli

criteri

legge 29 settembre
sostituto

di

tassazione previsti dalla
n.

1985,

d’imposta

piu’

in

sede

482, non compete al
di

definitiva

del

riposo

lavoratore, ma all’Amministrazione

finanziaria, la quale puo’
d’ufficio,
somme

procedervi

anche

indipendentemente dall’inserimento delle

percepite

a

titolo

di

TFR

nella

dichiarazione dei redditi del contribuente,
trattandosi di un adempimento non prescritto dalla
legge, la cui mancata effettuazione non giustifica di
per se’ il diniego della riliquidazione, in
quanto, potendo l’Ufficio richiedere eventualmente i
dati necessari al calcolo, soltanto l’inosservanza
del relativo onere probatorio giustifica il rigetto
della domanda di rimborso” (Cass. n.14296/2009,
n.9957/2008, SS.UU. n. 25/2000, n.14996/2000).
5) Posta la realtà fattuale, sembra che la sentenza
della CTR, che ha confermato la decisione dei Giudici
di merito, i quali a loro volta avevano disposto la
riliquidazione delle somme corrisposte dopo
1’01.01.1980, in applicazione della Legge n.482/1985,
risulti in linea con il trascritto principio e vada
3

liquidazione del TFR al momento del collocamento a

solo

integrata

nella

motivazione,

per

meglio

esplicitarne il dictum in coerenza con il quadro
normativo di riferimento e con il citato orientamento
giurisprudenziale.
6) Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in

cpc, e la relativa definizione, con il relativo
rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati
principi, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per la pronuncia sulle spese del giudizio
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 05 febbraio 2014.

camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis

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