Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5074 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FBS SPA (OMISSIS) quale procuratore di Orta S.R.L. in persona del

Dott. F.G., considerato domiciliata “ex lege” in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SORRENTINO UGO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.B. (OMISSIS), INTESA SAN PAOLO;

– intimati –

e sul ricorso n. 22960/2007 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO DARIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

FBS SPA, INTESA SAN PAOLO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1089/2007 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE

QUARTA BIS CIVILE, emessa il 14/1/2007, depositata il 18/01/2007,

R.G.N. 41496/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SAITTA con delega dell’Avvocato ANTONIO U.

PETRAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 1089/07 del 18 gennaio 2007 il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione di terzo proposta da FBS, rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta da M.B. e condannava la FBS al pagamento delle spese di lite.

In questo giudizio restava contumace il S. Paolo IMI. Avverso questa decisione propone ricorso la FBS, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il M. che, a sua volta propone ricorso incidentale articolato in due motivi e precisamente il primo e il terzo, così come indicati nel controricorso.

Il M. ha depositato memoria.

Il ricorso, su istanza del M., “per la riunione dei giudizi e contestuale istanza di anticipazione dell’udienza” è stato fissato per la attuale Udienza pubblica con decreto del Presidente titolare del 17 settembre 2009.

Al riguardo, osserva il Collegio che la detta istanza, come si evince anche dal decreto presidenziale di cui sopra, non va interpretata come istanza di riunione dei ricorsi affini tra loro, ma non identici, bensì solo idonea a trattare nella stessa udienza le varie impugnazioni, per cui il presente ricorso va discusso separatamente dagli altri ricorsi, vertendosi sia in esso che negli altri ricorsi di parti e questioni diverse.

Infatti, in altro ricorso si censura la sentenza n. 1071 del Tribunale di Roma emessa il 10 gennaio 2007 nel giudizio di opposizione all’esecuzione vertente tra San Paolo IMI s.p.a. e il M.; nel ricorso (RG. n. 29175) si censura la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 maggio 2007 nel giudizio vertente tra San Paolo IMI s.p.a. e il M. e riguarda la efficacia interruttiva dell’intervento di terzo ai fini della prescrizione del credito del San Paolo vantato nei confronti del M., dichiarata dal Tribunale con sentenza del 13 dicembre 2002.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente osserva il Collegio che il “ricorso incidentale” del M. in realtà è semplicemente un controricorso, nel quale si deducono eccezioni per affermare la inammissibilità o improcedibilità del ricorso e contestarne il contenuto, per cui erroneamente è stato iscritto al R.G. con il numero 22960.

Ciò posto, comunque, i due ricorsi ex art. 335 c.p.c. vanno riuniti.

l.- In punto di fatto L’IMI aveva concesso alla ROBOMAC srl. un finanziamento per un miliardo e cento milioni erogato D.P.R. 8 novembre 1976, n. 902 e effettivamente versato nella somma di un miliardo e 45 milioni.

Questo finanziamento veniva garantito dal M. unitamente a F.F., M.A. e alla società Meccanizzazione Industriale sr., come previsto dall’art. 5 del contratto di finanziamento.

Il contratto di finanziamento veniva risolto dall’IMI con atto notificato il 15 dicembre 1989.

L’IMI si incorporava con il San Paolo e il San Paolo subentrava all’IMI in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, crediti e debiti, ivi compreso il credito ceduto dall’IMI verso il M. e derivante dal contratto di finanziamento.

Il 19 dicembre 2000 il credito del San Paolo verso il M. veniva ceduto unitamente ad altri crediti alla Merril Lynd Capital Market ltd (p. 2 – 3 ricorso).

Il 28 marzo 2002 la Merril L. n. 130 del 1999, ex artt. 1 e 4 sulla cartolarizzazione cedeva in blocco a Orta srl i residui crediti del portafoglio, ivi compreso il credito verso il M. (avviso sulla G.U. del 8 aprile 2002).

In data 22 aprile 2002 la ORTA conferiva alla FBS procura speciale per la gestione del recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetti del portafoglio ivi compreso il credito della Orta nei confronti del M..

Con sentenza del 13 febbraio 2002 (poi appellata e riformata dalla Corte di appello con la sentenza), di cui tratta il ric. n. 15 del ruolo di udienza, il Tribunale condannava il San Paolo a pagare al M. Euro 36.556.07, oltre interessi e spese di lite.

Quindi il M., vittorioso in primo grado, notificava copia di detta sentenza in forma esecutiva, unitamente a precetto con ingiunzione di pagamento di Euro 44.716,17.

Il 19 marzo 2003 la FBS, avendo appreso che il M. era creditore verso il San Paolo ex sentenza del dicembre 2002 e che sui beni immobili delle stesso gravano trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli e vi era una procedura esecutiva iscritta al RG n. 64645/99 otteneva dal giudice dell’esecuzione l’autorizzazione a procedere ad esecuzione mobiliare introdotta ex art. 482 c.p.c. nei confronti del M..

Il 27 marzo 2003 la FBS pignorava presso i terzi i crediti del M., ovvero pignorava tutte le somme a qualunque titolo dovute dal San Paolo, ivi comprese quelle di cui alla sentenza del dicembre 2002.

Il 19 marzo 2003 il M., malgrado il pignoramento presso terzi, provvedeva ad espropriazione forzata nei confronti del San Paolo – IMI e sottoponeva a pignoramento Euro 45.132,30 convertiti in assegni circolare di pari importo.

La FBS, quale procuratrice speciale della Orta, chiedeva che venisse accertata la invalidità, la inefficacia e la inopponibilità nei confronti della Orta del pignoramento mobiliare esecutivo dal M. in danno del S.Paolo – IMI. Si costituiva il M. che contestava le avverse pretese e chiedeva la condanna per lite temeraria.

Restava contumace il San Paolo – IMI. 2.- Osserva il Collegio che, per ragioni logiche, vada esaminata la prima eccezione del controricorso del M. (violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., comma 1), che presenta due profili.

Con il primo profilo si deduce la violazione dell’art. 111 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è stata emessa nei soli confronti della FBS in proprio mentre le parti originarie sarebbero state la Società Orta s.r.l. ed esso M..

Il profilo va disatteso.

Infatti, pur se nel giudizio di merito le parti erano il San Paolo e il M., è, altresì, incontestabile che nel giudizio esecutivo la FBS ha agito in virtù di procura speciale rilasciata dalla Orta, cessionaria in blocco dei residui crediti del portafoglio della Merril Lynch Capital Market ltd, ivi compreso il credito vantato nei confronti del M. ed ha proposto opposizione perchè la esecuzione esecutiva del M. intrapresa contro il San Paolo IMI era, a suo dire, gravemente pregiudizievole per il terzo opponente, poichè, stante la rilevante esposizione debitoria del procedente, essa opponente si sarebbe trovata verosimilmente nell’impossibilità pratica di soddisfare il proprio credito.

Ne consegue la possibilità per il cessionario di svolgere l’intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4, pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l’opposizione fosse proposta, in quanto ha eccepito, come cessionaria del credito per procura speciale, di essere titolare non di un generico diritto di credito, ma di quel diritto che era suscettibile di essere soddisfatto sulla cosa oggetto dell’opposizione.

Il secondo profilo anch’esso va disatteso.

Infatti, contrariamente a quanto deduce il resistente, la sentenza del Tribunale andava impugnata secondo quanto disposto dall’art. 616 c.p.c., novellato con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 essendo stata emessa nel gennaio 2007 (Cass. n. 20414/06).

Ne consegue che al primo quesito (p. 4 controricorso) va data risposta negativa.

2.- Con la seconda eccezione il M. lamenta il difetto di legittimazione attiva della ricorrente – violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la FBS non avrebbe spiegato come e perchè è subentrata all’IMI nel rapporto qui dedotto (p. 6 controricorso).

Il motivo va anch’esso disatteso, oltre che, in apparenza, generico e, peraltro, sfornito del quesito.

Al riguardo, comunque, è sufficiente leggere la cronistoria della vicenda processuale, riportata dalla FBS ed in specie ai n. 6 – 9 di p. 3 ricorso, per rendersi conto della sua infondatezza.

Oltretutto, la documentazione inerente la procura speciale non risulta contestata.

3.- Il ricorso della FBS presenta un solo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Si tratta di un motivo inammissibile, perchè tratta di un errore revocatorio, laddove in esso si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, “l’odierna ricorrente non poteva fare altro, nel giudizio di opposizione di terzo che allegare una fotocopia del p.p.t. (ovviamente, non, come detto in sentenza, munita di sottoscrizione e delle relative relate di notifica, come è stato fatto)” (p. 10 ricorso).

In merito a questa doglianza, va detto che il giudice di primo grado ha respinto la opposizione in quanto “l’opponente non ha provato di aver notificato al M. alcun atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito da questi a sua volta azionato nei confronti della società San Paolo IMI, essendosi limitato esso opponente a produrre una copia uso studio dell’atto di pignoramento in questione, priva di sottoscrizione e delle relative relate di notifica” (p. 2 sentenza impugnata).

A fronte di tale decisione, non si può non sottolineare che il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il necessario presupposto della prova documentale relativa ai fatti formanti oggetto della controversia, che, invece, la ricorrente assume di essere stata nell’impossibilità di produrre durante il corso del giudizio per causa di forza maggiore, pur riconoscendo che era detta produzione decisiva per la causa.

Allorchè, poi, la ricorrente assume che l’argomentare del giudice fosse erroneo, perchè la fotocopia dell’atto era l’unico documento all’epoca in suo possesso, essendo l’atto di pignoramento in originale depositato nel fascicolo di ufficio del giudizio di opposizione presso terzi e pendente innanzi al Tribunale e rubricato al RG. n. 1390/03, allegato al fascicolo di parte, con la sottoscrizione del suo procuratore e le relative relate di notifica (p. 10 ricorso), non fa che rafforzare il convincimento del Collegio che si tratta di un errore revocatorio, per cui il motivo, così come formulato, non può essere preso in esame in questa sede, dovendo essere proposto, invece, avanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, trattandosi di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile.

In conclusione, il ricorso va respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso della FBS e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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