Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5074 del 02/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5074
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12594/2008 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ALBERTO
MAGNO 9 presso lo studio dell’avvocato SEVERINI Gaetano, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 30/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BERARDINIS PAOLO per delega
Avv. SEVERINI GAETANO, che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto
il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.E. vendette nel 1999 un immobile inserito in area qualificata edificatoria da una variante di piano regolatore, deliberata dal Comune di Avezzano del 1977, che venne definitivamente approvata nel 2000. Con la dichiarazione dei redditi 1999, egli espose la plusvalenza realizzata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b, e provvide al versamento dell’acconto del 20% su di essa dovuto. Nel 2002, assumendo che l’imposta non fosse applicabile, perchè al momento dell’atto il P.R.G. non era stato ancora approvato dall’organo di controllo, ne chiese il rimborso, ed impugnò il silenzio rifiuto dell’Amministrazione. Il ricorso fu respinto dalla PCT di Firenze con sentenza n. 14/2004. Frattanto l’Ufficio aveva emesso cartella di pagamento del saldo, che venne anch’essa impugnata in questo processo. La CTP rigettò il ricorso osservando che le doglianze concernenti l’inapplicabilità dell’imposta dovevano essere fatte valere con l’impugnazione della sentenza 14/2004. La CTR ha viceversa rigettato l’appello motivando che la questione di diritto posta in causa era stata risolta dal D.L. n. 223 del 2006. Il contribuente ricorre con un motivo, col quale contesta l’efficacia interpretativa e retroattiva della novella applicata dalla CTR. L’Agenzia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso, deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 248 del 2006) si contesta il carattere interpretativo e quindi l’applicabilità retroattiva della norma posta dall’art. 36, comma 2, di quel testo di legge, il quale ha stabilito che: “ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico genera e adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
La questione è stata esaminata e decisa dalle Sezioni Unite di questo Corte con le sentenze nn. 25505 e 25506, depositate il 30 novembre 2006, che questo collegio condivide. Esse hanno riconosciuto che la norma in questione ha natura interpretativa, sicchè, a seguito dell’entrata in vigore di essa, come ha ritenuto la CTR, ogni perplessità che fosse stata giustificata dalla formulazione letterale del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b, deve considerarsi superata nel senso indicato dalla interpretazione autentica.
Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011