Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5073 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5073 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 20884-2012 proposto da:
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

G.P. S.R.L., DE NARDO CARMINE;
– intimati –

4509

avverso la sentenza n. 5882/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2011 R.G.N.
6155/2008.

Data pubblicazione: 05/03/2018

RILEVATO IN FATTO
che, la Cassa Edile della provincia di Avellino ricorre per cassazione
avverso la sentenza n. 5822, depositata il 31/10/2011, con la quale la Corte
d’appello di Napoli aveva confermato la pronuncia emessa dal giudice di prime
cure avente ad oggetto l’opposizione, proposta dalla stessa Cassa avverso il
decreto ingiuntivo emesso in favore di De Nardo Carmine per il pagamento di
somme relative a ferie, festività e gratifica natalizia non accantonate dal datore
di lavoro di quest’ultimo, la G.P. S.r.l.;

che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame,
ritenendo che in base all’art. 1271, secondo comma, cod.civ., la Cassa Edile
non può eccepire al lavoratore l’inadempimento (nei suoi confronti) della parte
datoriale, essendo quindi legittimato, lo stesso, a richiedere a quest’ultima non
solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), ma anche il pagamento
delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare a favore del
lavoratore (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia);
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la Cassa Edile della
provincia di Avellino affidandosi ad un unico motivo;
che, De Nardo Carmine ritualmente evocato non difende, e la Cassa Edile
della provincia di Avellino presenta memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di gravame la ricorrente denuncia in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1271, secondo comma, cod.civ.,
e dell’art. 19 del CCNL, 29 gennaio 2000, per i dipendenti delle imprese edili,
per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la Cassa Edile
sarebbe obbligata a corrispondere al lavoratore anche importi (per ferie,
festività e gratifica natalizia) non accantonati dal datore di lavoro;

Udienza del 15 novembre 2017 – Aula B
n. 39 del ruolo – RG n. 20884/12
Presidente:D’Antonio – Relatore:Perinu

che, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di secondo grado non paiono
condivisibili alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n.
10140/2014), che il Collegio ritiene di condividere, ed in base al quale,
l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e
festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro,
ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti
relativi, elemento di fatto che dà origine al rapporto delegatario;
che, a tale conclusione si perviene dalla premessa che le Casse edili,
organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché
gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da
rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai
lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie,
festività, permessi, gratifica natalizia), che per l’elevata mobilità che
caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti ,
risulterebbero di importo minimo, e quindi di problematica erogazione;
che, in considerazione di ciò, ritiene il Collegio si debba accogliere il
ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che, non dovendosi procedere ad accertamenti di merito, va accolta
l’originaria domanda e per l’effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto, con
spese del giudizio liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito accoglie l’originaria domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto, e
condanna De Nardo Carmine al pagamento delle spese processuali che si
liquidano per il giudizio di primo grado in euro 1800,00 per onorari di cui
2

che, in particolare, per quanto qui rileva, la Corte di merito ha fondato il
proprio convincimento sul presupposto che il rapporto fra la Cassa Edile ed il
datore di lavoro sarebbe da configurarsi come una delega da parte del datore,
costituitasi con l’iscrizione alla Cassa, e che tale iscrizione non esige forme
particolari, essendo sufficiente per il principio della libertà delle forme
negoziali, anche un comportamento concludente, quale l’invio, da parte
dell’impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati o l’adesione del
datore di lavoro alla disciplina contrattuale dell’istituto, e con l’ulteriore
conseguenza, che non potendo la Cassa Edile delegata opporre ai lavoratori
delegatari le eccezioni che avrebbe potuto opporre al datore di lavoro
delegante (ex art. 1271 cod.civ.) la medesima non può eccepire ai lavoratori
l’inadempimento, nei suoi confronti, della parte datoriale;

1100,00, per diritti ed accessori di legge, per quello d’appello, in euro 2000,00,
di cui 300,00 per diritti, oltre agli accessori di legge, ed in euro
per onorari,
1500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e le
spese generali al 15% per il presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.11.2017.

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