Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5073 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FURNARI FRANCESCO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato SCUDERI MATTEO con studio in CATANIA, VIA

FIRENZE 118 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 11/4/2005, depositata il

29/04/2005, R.G.N. 958/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 22 marzo 2004 il Tribunale di Catania, su ricorso per finita locazione intimato da G.G. nei confronti di R.A., dichiarava la efficacia novativa del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con il R. il (OMISSIS), ma rigettava la domanda di rilascio motivando che il G. non aveva inviato disdetta motivata ex L. n. 431 del 1998, revocando pertanto l’ordinanza di rilascio.

Avverso siffatta decisione proponeva appello principale il G. e appello incidentale il R..

La Corte di appello di Catania con sentenza del 29 aprile 2005, in accoglimento dell’appello principale, riformava la sentenza di prime cure; condannava il R. al rilascio dell’immobile e compensava tra le parti le spese di lite.

A seguito dell’istanza del G. il giudice dell’appello, che aveva omesso di indicare la data del rilascio, rettificava in tal senso la sentenza.

Contro questa decisione insorge R.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso G.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (nullita’ della sentenza per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 56 cosi’ come novellato dal D.L. 13 settembre 2004, art. 7 bis convertito nella L. 12 novembre 2004, n. 269 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata non era indicata la data di rilascio dell’immobile, per cui nessuna delle parti era stata messo in grado di conoscere la data dalla quale si sarebbe potuto eseguire la sentenza.

La decisione era nulla perche’ tale omissione non poteva essere rimediata con il ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale.

Il motivo e’ inammissibile.

Infatti, la mancata omissione della fissazione del termine per il rilascio dell’immobile locato di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 56 anche nel testo novellato, e’ deducibile in sede esecutiva e non in sede di legittimita’, avendo il relativo provvedimento omissivo natura non decisoria (tra le tante Cass. n. 11063/03, richiamata puntualmente dal resistente).

2. Con il secondo motivo, che presenta alcuni profili, (nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in estrema sintesi, il ricorrente si duole che sia stata dichiarata la natura novativa, sotto l’aspetto soggettivo ed oggettivo del contratto stipulato il (OMISSIS) tra il G.G. ed esso attuale ricorrente.

Ritiene il Collegio che questo motivo vada disatteso in relazione alle varie argomentazione addotte dal ricorrente.

Al riguardo, e premesso che l’art. 1230 c.c. non dispone che l’estinzione dell’obbligazione debba essere espressa, ma solo che sia inequivoca, il giudice dell’appello ha avuto modo di accertare:

1) che rispetto all’originario contratto verbale risalente al (OMISSIS) tra il G.F., padre del G., e il R. i due contraenti fossero solo il G.F. e il R.A. ed il G.F. non aveva mai agito quale rappresentante del figlio minore, come, invece, sostenuto dal R., perche’ dalla documentazione prodotta e cioe’ almeno fino al marzo 1988 il destinatario dei pagamenti per il canone da corrispondere ed effettuati mediante assegni era il G. F..

Questo argomentare e’ logicamente ineccepibile sia perche’ al marzo 1988 il G.G. era gia’ maggiorenne, essendo nato il (OMISSIS) (v. intestazione sentenza e ricorso), sia perche’, contrariamente a quanto assume il ricorrente (p. 6 ricorso), il giudice dell’appello, “a prescindere dalla considerazione che costituisce deduzione nuova quella secondo cui il G.F. nello stipulare il contratto del (OMISSIS)” abbia agito come rappresentante del figlio minore (p. 6 sentenza impugnata), ha rilevato la infondatezza della deduzione “posto che proprio nessun riscontro vi e’ in proposito ” ed “attesa la natura personale del rapporto di locazione” la qualita’ di locatore non postula necessariamente la qualita’ di proprietario, essendo sufficiente la disponibilita’ materiale del bene (p. 4 – 5 sentenza impugnata).

Aggiunge, inoltre, il giudice a quo che non vi e’ alcun riscontro che nel (OMISSIS), divenuto maggiorenne G.G., il rapporto locativo si incardino’ tra quest’ultimo ed il R., non potendo ritenersi attendibili le cedole degli assegni prodotte dal R. (p. 5 sentenza impugnata).

Pertanto, non puo’ trovare ingresso e condivisione l’asserzione, peraltro generica, del ricorrente, secondo la quale il giudice dell’appello avrebbe dimenticato “che il ricevimento e susseguente incasso di tali assegni non e’ mai stato contestato dal G. ne’ in primo ne’ con atto di appello” (p. 6 ricorso).

2) che il (OMISSIS) fu il G.G. a stipulare un nuovo contratto con il R. con scadenza (OMISSIS).

Si tratta di un fatto incontrovertibile, che ha consentito ai giudici del merito di ritenere novativo il nuovo rapporto, data la presenza di un soggetto diverso dall’originario contraente e correlato anche alle modifiche sul canone e sulla scadenza che esso contratto presentava.

Ora, se e’ giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale, come fa rilevare il ricorrente, si evince che le mere modifiche alla scadenza e al canone non sono indicative della novazione del rapporto, trattandosi di accessori al contratto, mentre occorre sia l’animus novandi sia la causa novandi, e’, altresi’, indubbio che la mancata corresponsione dei canoni con il mezzo degli assegni al G.G. almeno fino al (OMISSIS), ovvero anche quando era divenuto maggiorenne, la sostituzione di una delle parti nel contratto inducono ragionevolmente a ritenere che tra il G. G. e il R.A., in modo inequivoco, si sia voluto stipulare un nuovo contratto, che fosse in soluzione di continuita’ con quello originario, che, quindi, essi consideravano estinto.

Peraltro, la circostanza dedotta nel motivo, secondo cui il contratto del (OMISSIS) “nasce solo da un problema di natura fiscale in previsione dell’immediata entrata in vigore della L. del 1998”, per cui il G. avrebbe regolarizzato fiscalmente e formalmente la sua posizione di locatore (p. 7 ricorso), e’ meramente enunciata se non addirittura nuova, perche’ non emergente ne’ affrontata dal giudice dell’appello.

La novazione del precedente contratto, ovvero la sostituzione del nuovo rapporto a quello originario, e’ stata volontaria e contrattuale ed i fatti concludenti, che sono sufficienti a renderla configurabile, sono stati ritenuti inequivoci dal giudice del merito.

Infatti, la sostituzione del creditore originario, il destinatario, diverso dal nuovo creditore, anche quando quest’ultimo era diventato maggiorenne, della corresponsione dei relativi canoni quando il contratto tra il padre del G. e il R. era solo verbale;

l’accettazione da parte del debitore di nuova entita’ dei canoni e nuova scadenza (questi ultimi due elementi di per se’ non indici di novazione, ma, pur sempre, quanto meno indizi da collegare ad altri e ben piu’ consistenti circostanze fattuali e documentali, come e’ accaduto nel caso in esame, ove il giudice dell’appello ne accenna per porre poi in rilievo il fattore eminente della diversita’ delle parti – v.p. 4 sentenza impugnata) sono tutti fatti concludenti nell’individuare, come avvenuta, la nuova regolamentazione.

Alla luce di essi l’apprezzamento della loro concludenza, rientrando nella interpretazione delle volonta’, costituisce giudizio di merito, come tale insindacabile in questa sede perche’ congruamente e logicamente motivato.

Ne consegue che non corrisponde al vero la censura nella parte in cui si assume che il giudice dell’appello avrebbe errato, perche’ avrebbe dato risalto alle modifiche accessorie contenute nel nuovo contratto (in estrema sintesi, la censura tra p. 6 e 7 ricorso).

3.- Con il terzo motivo (nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia pronunciato o abbia omesso ogni motivazione in ordine ad esso.

Al riguardo, osserva il Collegio che questo motivo risulta assorbito dal rigetto del secondo motivo e, comunque, esso e’ infondato, perche’ se e’ vero che nel decisimi di esso non si parla, il giudice l’ha trattato nella parte del suo argomentare circa la configurabilita’ e la rilevanza nella fattispecie della novazione attribuita al contratto del 26 novembre 1998 (v. p. 5 sentenza impugnata), essendo lo stesso centrato sulla ritenuta portata non novativa di quel contratto (v. narrativa sentenza impugnata p. 3).

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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