Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5073 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17249/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., P.G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CASSIODORO 19 presso lo studio dell’avvocato JANARI Luigi,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5 giugno 2001, A. e P.G.F. vendettero un terreno inserito dal vigente P.R.G. del Comune di Fumane in “zona residenziale di espansione”. Sulla plusvalenza dichiarata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b, pagarono imposte Irpef rispettivamente di Euro 12.697 e 25.394. Successivamente ne chiesero il rimborso, sull’assunto che il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali aveva annullato l’autorizzazione sindacale al progetto di variante di completamento al piano di lottizzazione riguardante i terreni oggetto di compravendita, facendo venir meno il presupposto della imposizione.

Formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnarono producendo comunicazione del Comune di Fumane che attestava che, in data 6 giugno 2001, sui terreni era stato apposto vincolo di inedificabilità. I ricorsi, riuniti, vennero respinti in primo grado ma accolti in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel giudizio di primo grado, i contribuenti produssero sentenza del TAR del Veneto 13.07.2002 che aveva respinto il ricorso proposto dalla società Immobiliare propria dante causa avverso il decreto del Ministro dei Beni Culturali che aveva annullato l’autorizzazione del Sindaco del Comune di Fumane relativa al progetto di variante di completamento al piano di lottizzazione riguardante i terreni oggetto di compravendita. La CTP respinse il ricorso sul rilievo che non era stato provato che la pronuncia del TAR Veneto fosse divenuta irrevocabile. La CTR, rilevato che era stata prodotta in appello attestazione del Consiglio di Stato concernente il passaggio in giudicato di quella sentenza, ha accolto il gravame.

Coi motivi di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b, e vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria. Si sostiene che in base alla norma invocata la suscettibilità edificatoria doveva apprezzarsi al momento della compravendita e non rileva che fosse successivamente venuta meno; e che il passaggio in giudicato della sentenza del TAR del Veneto che ha annullato l’autorizzazione sindacale al progetto di variante era irrilevante in causa, giacchè è pacifico che la destinazione a “zona residenziale di espansione” dell’area in questione, stabilita dal P.R.G., era venuta meno per effetto non di quella sentenza ma del vincolo di inedificabilità apposto da Comune di Fumane il 6 giugno 2001 (dopo la compravendita).

I motivi sono fondati.

Nella formulazione applicabile ratione temporis, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), considera “redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

… le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Nelle more del giudizio, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha stabilito che: “ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Definendo i contrasti giurisprudenziali suscitati dalla formulazione letterale delle disposizioni legislative richiamate, con le sentenze nn. 25505 e 25506, depositate il 30 novembre 2006, le sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto che, a seguito dell’entrata in vigore di tale norma “interpretativa”, “un’ area è da considerarsi fabbricabile ai fini fiscali se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, dovendosi valorizzare il rilievo che “già l’avvio della procedura per la formazione del PRG determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali”.

Nella specie, in base alla previsione del piano regolatore generale vigente al momento della compravendita, la astratta suscettibilità di utilizzazione edificatoria del terreno compravenduto sussisteva, ed influenzava positivamente il valore commerciale dell’immobile pur in presenza della incertezza indotta dal decreto ministeriale che aveva annullato l’autorizzazione sindacale al progettato piano di lottizzazione. Il decreto di annullamento era stato, del resto, impugnato, e la relativa causa venne definita soltanto dopo la compravendita, col passaggio in giudicato della sentenza del TAR del Veneto del 13.07,2002. La pendenza della lite dimostrava che l’aspettativa di edificabilità non era priva di concretezza. Sicchè il presupposto impositivo della norma (e cioè il fatto che il prezzo di cessione potesse incorporare un maggior valore di mercato conferito al bene dallo strumento urbanistico che consentiva di prevederne la edificabilità) era sussistente.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non appaiono necessari altri accertamenti di fatto – respinti i ricorsi dei contribuenti introduttivi della causa.

Poichè la questione posta dal ricorso è stata risolta sulla base di una disposizione normativa entrata in vigore dopo il giudizio d’appello, è giustificata la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta i ricorsi dei contribuenti introduttivi della lite.

Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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