Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5072 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20689-2019 proposto da:

CECCARELLI CANALI A. E C. SNC, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA N. 2/A,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Ceccarelli Canali A. e C. snc, esercente l’attività di autotrasporti merci per conto terzi, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna avverso l’avviso di accertamento in forza del quale l’Agenzia delle Dogane, disconoscendo l’agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 448 del 1998 sull’aliquota di accisa gravante su un quantitativo di gasolio per autrotrazione per non averlo indicato nel quadro “B” della dichiarazione, recuperava la somma di Euro 105.872,84 corrispondente all’imposta per il consumo di carburante degli anni 2008, 2009, 2020 e 2012 indebitamente compensata dalla società.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo che la contribuente non poteva usufruire dell’agevolazione fiscale non avendo provveduto a indicare nel quadro B della dichiarazione il quantitativo di gasolio per autotrazione oggetto del recupero dell’imposta depositato in un serbatoio privo delle autorizzazioni di legge.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello ribadendo l’irregolarità dell’impianto di distribuzione di carburanti e l’obbligatorietà della corretta compilazione da parte del contribuente per ottenere il beneficio fiscale e rilevando che la contribuente non aveva offerto elementi probatori della destinazione del carburante acquistato ai veicoli di sua proprietà.

4. Avverso la sentenza della CTR Ceccarelli Canali A. e C. snc ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Dogane si è costituita depositando controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, tabella A allegata, art. 4 bis, del medesimo D.Lgs., art. 24 ter, e del D.L. n. 263 del 2000, art. 1, convertito in L. n. 343 del 2000, e del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR fondato il proprio convincimento sulla irregolarità, per mancato intervento di atti autorizzativi di natura amministrativa, del serbatoio di carburante e, quindi, su un elemento extratributario che non costituisce presupposto essenziale per beneficiare dell’aliquota ridotta dell’accisa.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che l’impugnata sentenza non abbia tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado la circostanza che l’ammontare dei quantitativi di carburante di cui alle fatture di acquisto, esaminate nel corso della indagine fiscale, non fosse stato impiegato ed utilizzato dai mezzi di trasporto nella disponibilità della società ricorrente. Ci si duole anche della motivazione carente, apparente e contraddittoria.

2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto non coglie le rationes decidendi dell’impugnata sentenza.

2.1 I giudici di secondo grado, infatti, recependo ed integrando le argomentazioni della sentenza di primo grado, hanno individuato le ragioni del rigetto del gravame non nella disponibilità da parte della società di un distributore di carburante sprovvisto di autorizzazioni amministrative ma nella violazione da parte della contribuente degli obblighi formali previsti dalla normativa di settore e nella mancata prova dell’impiego del carburante nell’uso agevolato.

2.2 Nella parte conclusiva della motivazione si legge quanto segue “in conclusione l’affermazione dei primi giudici secondo cui la parte non ha sufficientemente dimostrato il consumo del carburante per cui è stato richiesto il beneficio deve essere confermata, così come va ribadita l’obbligatorietà di una corretta compilazione da parte del contribuente della dichiarazione richiedente un beneficio fiscale, cosa che nel caso in esame non è avvenuto e tale fatto è incontestato”.

3. Il secondo motivo presenta in primo luogo profili di inammissibilità.

3.1 Come sopra evidenziato la decisione di rigetto dell’appello dell’impugnata sentenza, oltre a far leva sulla mancata prova della destinazione del gasolio per autotrazione ai veicoli di proprietà della contribuente, fonda il giudizio di legittimità dell’atto anche sulla ulteriore ed autonoma ratio decidendi dell’inosservanza da parte della società dell’obbligo della corretta compilazione della dichiarazione D.P.R. n. 277 del 2000 ex art. 3, commi 1 e 2.

3.2 Il motivo del ricorso si limita a censurare solo le ragioni giuridiche dell’impugnata sentenza afferenti la prova dell’utilizzo del carburante non attingendo l’ulteriore nucleo motivazionale della decisione relativo all’obbligatorietà della corretta compilazione della dichiarazione richiedente beneficio fiscale. Nè può sostenersi, come affermato dal contribuente della memoria, che tale ratio decidendi sia stata oggetto di impugnativa con il primo motivo che, come si evince chiaramente dalla sua lettura, sottopone a critica la sentenza nella parte in cui ha dichiarato fiscalmente rilevante l’irregolarità amministrativa dell’impianto di distribuzione del carburante.

3.3 Va al riguardo richiamato il principio affermato da questa Corte in più pronunce secondo il quale nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr. ex multis, Cass. Sez.U. 16602/2005 e numerose successive conformi).

3.4 Va, inoltre, rilevata l’infondatezza del motivo in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, la circostanza dell’utilizzo del carburante per alimentare i mezzi di proprietà della contribuente non è incontestata atteso che, come risulta dalla lettura degli atti difensivi, l’Ufficio ha sostenuto che l’inosservanza da parte della contribuente dell’obbligo di indicazione del distributore privato di carburante ha impedito ogni accertamento circa la sua attribuzione ai veicoli pesanti aventi titoli all’agevolazione.

3.5 Contrariamente all’assunto di parte ricorrente la sentenza non è affetta da motivazione carente, apparente e/o contraddittoria in quanto i giudici di seconde cure hanno compiutamente esposto le ragioni in fatto e diritto, argomentando, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado che si era soffermata solo sulla obbligatorietà della dichiarazione, anche sulla mancata prova della destinazione del carburante acquistato dalla ditta Ceccarelli agli automezzi di sua proprietà.

3.6 Inammissibili, infine, in quanto involgenti un giudizio di fatto insindacabile in questa sede, appaiono i rilievi del ricorrente circa l’asserita errata valutazione da parte della CTR degli elementi probatori ed in particolare della perizia dell’Ing. Z..

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

condanna Ceccarelli Canali A. e C. snc al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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