Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5072 del 16/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1862-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3507/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO

MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

Che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agente per la riscossione avverso la pronuncia della CTP di Roma che annullava la cartella derivante da riliquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2000; che il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo sui lamenta violazione di legge per aver la CTR ritenuto che Agenzia delle entrate – Riscossione non possa ricorrere al patrocinio del libero foro, rimanendo vincolata all’Avvocatura dello Stato;

che con il secondo si lamenta, in via subordinata, violazione di legge per non essere stato accordato termine onde regolarizzare il mandato; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, il primo assorbente il secondo: Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) (per tutte: Cass., Sez. Un., n. 30008 del 2019). Nella specie, la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per nullità del mandato ad litem conferito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione al difensore del libero foro; che, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR per il Lazio – Roma, cui demanda la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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