Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5072 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5072 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 19456-2012 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4484

BARTOLUCCI LILIANA;
– intimata –

avverso

la

sentenza n.

1135/2010

della CORTE

Data pubblicazione: 05/03/2018

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/08/2011 R.G.N.

335/2006.

R.G.19456/2012

RITENUTO
la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1135/2010, in accoglimento dell’appello
proposto da Bartolucci Liliana, accertava che sussistesse il nesso causale tra l’attività

invalidanti dichiarava nella misura dell’8% condannando l’Inail alla corresponsione del
trattamento di legge;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inail con un motivo col
quale deduce violazione falsa applicazione dell’articolo 13 n. 2 del decreto legislativo
n. 38 del 23/2/2000 e del Dm di approvazione delle tabelle del 25/7/2000, nonché
dell’articolo 74 del d.p.r. 1124/1965, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.,
atteso che la Corte d’appello aveva condannato l’Inail al pagamento delle prestazioni
di legge per malattia professionale con riferimento ad un grado di invalidità dell’8%,
laddove la domanda di riconoscimento di malattia professionale era stata presentata
dall’interessata all’Inail il 18 dicembre del 1998 / cioè anteriormente al 25 luglio del
2000; non potendosi perciò applicare la nuova disciplina di legge ex art. 13 del
decreto legislativo n. 38/2000 la quale trovava applicazione soltanto agli infortuni
verificatisi e alle malattie professionali denunciate dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di approvazione delle tabelleie quindi dopo il 25 luglio del 2000;
mentre per gli eventi precedenti il minimo indennizzabile con rendita richiedeva
l’accertamento di un’invalidità permanente pari o superiore all’11°/0;
che col secondo motivo l Inail denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli
2907 c.c. 1 99, 100 e 278 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 numero 3 c.c.) in quanto/
quand’anche si volesse interpretare il dispositivo della sentenza come mero
accertamento del nesso causale/ la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse ad agire;
che l’intimata non ha esercitato attività difensive;
CONSIDERATO
che la malattia di cui si discute non rientrare

ratione temporis nell’orbita della

disciplina del d.lgs. 38/2000, siccome per espressa previsione dell’art.13 comma 2 del

lavorativa espletata dalla medesima lavoratrice e la malattia contratta, i cui postumi

R G . 194 5 6/ 2 O 12

d.lgs.38/2000, le disposizioni sul nuovo sistema di liquidazione, che ha introdotto
l’indennizzo delle menomazioni per danno biologico a partire dal 6 °/o , riguardano
soltanto ” i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali
verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3″ (emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato nella G.U. del
25 luglio 2000);

Cost. 426/2006) la disciplina precedentemente in vigore, nella quale non era previsto
un sistema specifico di indennizzo del danno biologico essendo erogabile, ai sensi
dell’art. 74 del DPR cit. (anche per le malattie professionali, dopo la sentenza della
Corte Cost. 93/1977), soltanto una rendita per inabilità permanente commisurata
all’attitudine al lavoro e solo in caso di raggiungimento della soglia minima dell’11°/0 di
menomazione;
che,pertanto, la Corte d’Appello, a fronte di una invalidità dell’8%, ha errato ad
accogliere la domanda della ricorrente per una malattia professionale rientrante nella
disciplina precedente al d.lgs. 38/2000, essendo stata la relativa denuncia presentata
all’INAIL in data 18 dicembre del 1998 e quindi prima del 25 luglio 2000;
che il primo motivo di ricorso va / dunque, accolto, mentre resta assorbito il secondo
motivo; la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la domanda deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda ex art.
384, 2 comma c.p.c.;
che le spese dell’intero processo possono essere compensate in ragione dell’alternarsi
dei giudizi e dei motivi della decisione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa le
spese dell’intero processo.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 15.11.2017

il unzionario

Giur;o

CORTE SPREMA DI cAbstale

IV Sezione 010101e~

Il Presidente

che ,per gli eventi dannosi antecedenti,si applica (legittimamente, secondo la Corte

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