Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5072 del 02/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 02/03/2011), n.5072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15581/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ALBERTO
MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI Gaetano, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 224/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 06/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato DE BERARDINIS PAOLO per delega
Avv. GAETANO SEVERINI, che si riporta alla memoria depositata:
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.E. vendette nel 1999 un immobile inserito in area qualificata edificatoria da una variante di piano regolatore, deliberata dal Comune di Avezzano del 1977, che venne definitivamente approvata nel 2000. Con la dichiarazione dei redditi 1999, egli espose la plusvalenza realizzata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b, e provvide al versamento dell’acconto del 20% su di essa dovuto, pari a L. 150.243.000. Nel 2002, assumendo che l’imposta non fosse applicabile, ne chiese il rimborso, ed impugnò il silenzio rifiuto dell’Amministrazione. Il ricorso fu respinto in primo grado ma accolto in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella formulazione applicabile ratione temporis, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), considera “redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
… le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
La CTR ha ritenuto fondata la domanda di rimborso sul rilievo che “nella specie è pacifico in causa che, al momento della cessione del terreno in oggetto (26/11/99) lo strumento urbanistico (variante di Piano) che doveva rendere “suscettibile” di utilizzazione edificatoria l’area in parola, non si era “perfezionato”, in quanto ancora all’esame della Regione, e quindi non era “vigente”.
L’Agenzia deduce violazione di legge, assumendo che la corretta interpretazione della norma in riferimento debba far considerare tassabili le plusvalenze realizzate con la cessione di terreni compresi in aree edificabili in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune ancorchè questi ultimi non siano ancora entrati in vigore in pendenza dell’atto di approvazione della Regione e della adozione dei piani particolareggiati.
Il motivo è fondato.
Nelle more del giudizio, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha stabilito che: “ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Definendo i contrasti giurisprudenziali suscitati dalla formulazione letterale delle disposizioni legislative richiamate, con le sentenze nn. 25505 e 25506, depositate il 30 novembre 2006, le sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto che, a seguito dell’entrata in vigore di tale norma “interpretativa”, “un’ area è da considerarsi fabbricabile ai fini fiscali se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, dovendosi valorizzare il rilievo che “già l’avvio della procedura per la formazione del PRG determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali”.
Va dunque accolto il ricorso e, poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto, decisa la causa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della lite.
Poichè la questione posta dal ricorso è stata risolta sulla base di una disposizione normativa entrata in vigore dopo il giudizio d’appello, è giustificata la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso del contribuente introduttivo della lite.
Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011