Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5071 del 16/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1645-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA N. 32, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE POMPEO PINTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO TRITTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3845/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO

MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

Che la soc. Mallardo & C. s.r.l. operante nel settore del commercio di elettrodomestici e strumenti elettronici in genere ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativo all’impugnazione promossa dalla società contribuente avverso l’atto di accertamento per Iva, Ires e Irap relativo all’anno 2003;

che l’Ufficio si è costituito con rituale controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo sui lamenta inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, quindi passaggio in giudicato della sentenza d’appello, errata la gravata sentenza nel ritenere invece estinto il giudizio;

che con il secondo si lamenta violazione della disciplina in materia di notifica, con irregolarità, irritualità o nullità della notifica predetta;

che quanto al primo motivo: nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita anche dalla relata di notificazione di un atto processuale, allorché il vizio della sentenza derivi dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell’atto (Cass., n. 10402 del 2017; Cass., n. 2343 del 2019; Cass., n. 1676 del 2020; Cass., n. 31101 del 2021). In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l’eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall’ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, e dell’art. 395 c.p.c., n. 2 (Cass., n. 24846 del 2020). Il principio è estensibile anche all’ipotesi in cui la querela di falso attenga alla notifica del ricorso introduttivo di una precedente fase dinnanzi al giudice di legittimità nel corso del medesimo giudizio tra le parti. Nela specie, la ricorrente ha proposto querela di falso in via principale con riguardo alla notifica del ricorso per cassazione, dal cui accoglimento è originato il giudizio di rinvio con la conseguente dichiarazione di estinzione per mancata riassunzione nel termine di legge;

che il motivo è quindi inammissibile;

che, quanto al secondo motivo, qualora l’Avvocatura dello Stato si avvalga, L. 15 ottobre 1986, n. 664, ex art. 7, comma 3, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l’obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi della L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2, con la firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente (nella specie, un ufficio periferico dell’amministrazione finanziaria), oppure di un suo sostituto, “purché dalla copia foto riprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale”, non rilevando, per la funzione certificativa di questa sottoscrizione, che l’Ufficio che abbia materialmente ricevuto l’atto, ed il cui titolare abbia apposto la propria sottoscrizione, non coincida con quello competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa (Cass., n. 4826 del 2014; Cass., n. 3425 del 2015; Cass., n. 15523 del 2020). Nella specie, il ricorrente si duole per la stesura della relata di notifica in calce alla copia e non all’originale del ricorso per cassazione;

che il secondo motivo è quindi infondato;

che, in conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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