Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5071 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5071 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 19077-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente

e

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4483

contro

IAVARONE BENITO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli
avvocati ALBERTO BOER, PAOLO BOER, che lo

Data pubblicazione: 05/03/2018

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2935/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2012 R.G.N.

8679/2009.

R.G. 19077/2012

RITENUTO
che Iavarone Benito, dipendente in possesso dei requisiti per godere della pensione di
anzianità, esercitata l’opzione per rimanere in servizio ai sensi dell’art. 1, c. 12, della

tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo antecedente;
che accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di Roma
(sentenza 17.5.2012) rigettava l’impugnazione, rilevando che per il disposto dell’art.
1, c. 12-13, della I. 243 per il calcolo della pensione avrebbe dovuto calcolarsi la
retribuzione in godimento al momento dell’esercizio dell’opzione, considerando non
solo le somme effettivamente percepite, ma anche quelle che sarebbero state
percepite se il rapporto fosse effettivamente cessato alla data di esercizio dell’opzione;
atteso che l’obbligazione contributiva – a differenza di quella tributaria collegata alla
percezione effettiva del reddito da parte del contribuente – è connessa alla
maturazione della retribuzione, anche se questa non sia stata ancora corrisposta e che
in base al principio dell’automaticità delle prestazioni non rileva la circostanza che la
contribuzione dovuta sia stata versata o meno dal datore di lavoro e che la
retribuzione convenuta sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva;
con la conseguenza che nella retribuzione pensionabile dovessero ritenersi compresi
anche le retribuzioni ed i ratei delle mensilità aggiuntive maturate e non corrisposte
al momento dell’ingresso nel bonus;
che propone ricorso per cassazione l’INPS con unico motivo nel quale deduce la
violazione di legge atteso che ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, a favore dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione, si applica il
principio generale secondo cui le gratifiche e le mensilità eccedenti la 13^ devono
essere computati nel periodo di paga in cui sono effettivamente percepite, secondo il
“generale criterio di cassa che regola la contribuzione”; pertanto la contribuzione
corrisposta direttamente al lavoratore per effetto dell’opzione, ex art. 1, c. 12-13,
della I. 243, includeva i ratei di 13ma e di 14ma già maturati i quali non potevano
quindi entrare nella retribuzione pensionabile;
che Iavarone Benito resiste con controricorso;
1

I. 243/04, chiedeva che nella retribuzione pensionabile fossero inclusi i ratei di

R.G. 19077/2012

CONSIDERATO
che secondo l’art. 1, commi 12 della I. 243/2003: ” Peri/periodo 2004-2007, al fine di
incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel
settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di

generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio
della predetta facolta’ viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile
per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell’esercizio della predetta facolta’. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare
all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta’, e’
corrisposta interamente al lavoratore.
che il successivo comma 13

stabilisce:” All’atto del pensionamento il trattamento

liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta’ di cui al comma 12 e’
pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell’esercizio della predetta facolta’, sulla base dell’anzianita’ contributiva maturata
alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento”;
che la questione oggetto del giudizio – già decisa da questa Corte con sentenza
21668/2017 – attiene alla determinazione della retribuzione pensionabile per il
lavoratore che ha esercitato l’opzione e goduto del c.d. bonus relativo al posticipo del
pensionamento stabilito dalle norme citate; dovendosi in particolare stabilire se, in
seguito al godimento del bonus, la retribuzione pensionabile includa anche il computo
dei ratei di 13nna che erano già maturati all’atto della domanda di esercizio
dell’opzione per il conseguimento del bonus e la prosecuzione del rapporto di lavoro;
che a fronte della tesi sostenuta dalla difesa del controricorrente ed accolta della
sentenza impugnata secondo cui la pensione (e la sua base pensionabile) si cristallizza
2

anzianital, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione

R.G. 19077/2012

al momento dell’esercizio dell’opzione, con inclusione dei ratei di 13ma e 14ma
maturati e su cui erano dovuti i contributi; si contrappone la tesi dell’INPS secondo la
quale nel maturato che integra la base pensionabile non si calcolano i ratei di 13ma e
14mq in quanto i contributi sulla 13ma e 14ma sarebbe stati pagati solo a al momento
della effettiva corresponsione, secondo il criterio di cassa; e che, pertanto, essi
sarebbero dovuti al lavoratore nel corso della prosecuzione del rapporto, in conformità
al criterio stabilito dalla legge secondo cui con l’esercizio dell’opzione il lavoratore

di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facolta’, e’ corrisposta interamente al lavoratore;
che – come già deciso con la sentenza n. 21668/2017 – la tesi patrocinata dall’INPS
di rivela infondata essendo smentita dal comma 13 dell’art.1 dal quale risulta
chiaramente che il trattamento pensionistico liquidato a favore del lavoratore che
abbia esercitato la facolta’ di opzione deve essere ” pari a quello che sarebbe
spettato”

ove egli non avesse esercitato la stessa facoltà; e, poiché in caso di

cessazione del rapporto sui ratei di 13ma e 14ma maturati sarebbero stati versati i
contributi, in quanto rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere
per l’ipotesi di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità ed alla
fictio iuris previsti dalla norma;
che la retribuzione pensionabile equivale quindi alla retribuzione imponibile, mentre il
criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche,
conguagli e premi, stabilito dall’art.6, comma 9 del d.lgs. n.314 del 1997, può
operare soltanto per i normali rapporti in corso, ma non per quelli cessati prima del
mese di corresponsione delle stesse somme;
che la tesi accolta non sarebbe smentita neppure ove la contribuzione di cui si discute,
relativa ai ratei di 13ma e 14ma maturati prima della domanda di opzione, fosse stata
per errore versata al lavoratore nel mese di corresponsione della somma (secondo il
principio stabilito dall’art.1 comma 12 cit.) venendosi in tal caso a configurare
l’ipotesi del pagamento indebito;
che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso
dell’INPS che va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,

3

rinuncia alla contribuzione e la somma corrispondente alla contribuzione che il datore

R.G. 19077/2012

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in C 2200 di cui 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di
spese generali ed oneri accessori.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 15.11.2017

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