Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5071 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS) in proprio e quale esercenti la potestà sul

figlio minore A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NAZIONALE 230, presso lo studio dell’avvocato FARACI FRANCESCO MARIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALOSI FILIPPO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato

PUGLIESE FEDERICA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOTO OTTAVIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente-

e contro

C.F. (OMISSIS), ASSITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 22144/2005 proposto da:

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA in persona del Dott.

A.M. procuratore speciale del suo Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22,

presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE FEDERICA, rappresentata e

difesa dall’avvocato NOTO OTTAVIO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

F.A., G.M., C.F.,

M.D.;

– intimati –

e sul ricorso n. 22494/2005 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA

TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTALIANO MARIA giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

F.A., G.M., M.D.,

ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 320/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 15/12/2004, depositata il 21/03/2005,

R.G.N. 1156/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI per delega dell’Avvocato MARIA

MATTALIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

F.; accoglimento ricorso Assitalia, rigettasi C.F..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A. e G.M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A., hanno proposto domanda di risarcimento dei danni contro il dott. C. F. e il dott. M.D., imputando loro di non avere rilevato dalle ecografie effettuate nella 17ma e nella 35ma settimana di gravidanza della F.A. la presenza di malformazioni encefaliche del feto, venuto poi alla luce con gravi deficit mentali e fisici. Gli attori imputavano ai convenuti di non avere informato per tempo la madre, sì da metterla in condizione di interrompere la gravidanza.

I convenuti hanno resistito alla domanda. Il M. ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la sua assicuratrice, s.p.a. Assitalia, per esserne garantito.

Con sentenza n. 10766/2003 il Tribunale di Palermo ha accolto le domande di risarcimento dei danni proposte dagli attori in proprio, respingendo quelle proposte in nome del figlio minore, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è configurabile un diritto dell’individuo a non nascere se non sano.

Ha quantificato i danni in Euro 408.063,23 a carico del C. F. e in Euro 153.023,72 a carico del M. ed ha condannato Assitalia a rimborsare a quest’ultimo le somme pagate, in forza dell’assicurazione in corso.

Proposto appello principale dai soccombenti e incidentale dai danneggiati, con sentenza 15 dicembre 2004 – 21 marzo 2005 n. 320 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha elevato ad Euro 600.000,00 la condanna a carico del C.F. ed ha assolto il M.D. da ogni domanda, in quanto l’ecografia da lui eseguita alla 35ma settimana di gravidanza non avrebbe comunque consentito alla F.A. di interrompere la gestazione, pur se essa fosse stata informata delle malformazioni del feto.

Con atto notificato il 21 – 23 giugno 2005 F.A. e G.M. propongono due motivi di ricorso per Cassazione.

Tutti gli intimati resistono con controricorso.

Assitalia ed il C.F. propongono a loro volta rispettivamente uno e quattro motivi di ricorso incidentale, con atti notificati il 7 ed il 16 settembre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- I resistenti eccepiscono l’improcedibilità del ricorso principale, sul rilievo che esso è stato iscritto a ruolo il 18.7.2005, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, di cui all’art. 369 c.p.c.. L’ultima notificazione è quella effettuata al dott. C., perfezionatasi il 23.6.2005, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere iscritto a ruolo entro il 15.7.2005.

3.- L’eccezione non è fondata.

Il ricorso è stato inviato alla Cancelleria della Corte di cassazione, per l’iscrizione a ruolo, a mezzo del servizio postale.

In applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per cui non debbono gravare sulla parte le eventuali lungaggini addebitabili al servizio postale od ai soggetti incaricati delle notificazioni, si deve ritenere che la parte abbia provveduto all’iscrizione a ruolo alla data della consegna all’ufficio postale del plico contenente il ricorso e i documenti necessari, da recapitare alla Cancelleria della Corte di cassazione.

Ove detta consegna sia avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., l’iscrizione è da ritenere tempestiva, pur se il plico pervenga a destinazione oltre tale termine.

Nella specie la consegna all’ufficio postale è avvenuta in data 8 luglio 2005, quindi tempestivamente.

3.- E’ invece fondata l’eccezione sollevata dal C.F. di inammissibilità del ricorso principale, perchè privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il ricorso manca completamente dell’esposizione dei fatti di causa, oltre che dello svolgimento del processo, mentre i motivi sono formulati in termini del tutto generici; mancano dell’indicazione delle norme di legge violate e delle ragioni per cui se ne afferma la violazione. Manca altresì la deduzione in termini specifici degli asseriti vizi di motivazione, con l’indicazione degli aspetti in relazione ai quali la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione.

Le censure dei ricorrenti si risolvono in generiche critiche al merito della sentenza impugnata.

Questa Corte ha più volte deciso che il ricorso deve contenere tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti di informazione, ivi inclusa la sentenza impugnata (Cass. civ. 21 luglio 2004 n. 13550).

4.- All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale proposto da Assitalia, perchè tardivo.

La sentenza impugnata in questa sede è stata infatti notificata agli attori dall’avv. Noto, difensore di Assitalia e del dott. M. D., il 5.5.2005.

Fin da questa data, pertanto, Assitalia era a conoscenza della sentenza, sicchè il termine per il ricorso per Cassazione era quello di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, e all’art. 326 c.p.c., a decorrere da quest’ultima data e veniva a scadere il 4 luglio 2005.

Il ricorso incidentale di Assitalia risulta notificato il 7.7.2005 ed, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso principale, va dichiarato inefficace perchè tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

5.- Resta da esaminare il ricorso incidentale del dott. C. F., che è tempestivo, non essendo stata a lui notificata la sentenza della Corte di appello.

6.- Con il primo motivo, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che la Corte di appello gli abbia imputato la responsabilità per l’omesso riscontro delle malformazioni sulla prima ecografia, traendo argomento dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che da un lato non sono univoche e dall’altro lato hanno costituito oggetto di specifiche e circostanziate critiche ad opera dei consulenti di parte.

Il CTU aveva accertato che “il referto ecografico….conteneva elementi che potevano indurre a sospettare alterazioni del rapporto armonico della testa del feto” espressione inidonea a manifestare una diagnosi sicura – mentre numerosi e prestigiosi medici specialisti della materia hanno affermato nelle perizie di parte che la malformazione non era percepibile tramite il solo esame di quella prima ecografia.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia omesso di tenere conto delle suddette circostanze, senza esplicitarne le ragioni.

7.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1175 c.c., comma 2, e degli artt. 2236 e 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello ha addossato al C.F. la responsabilità per omessa informazione circa le condizioni del feto, trascurando di accertare se ricorressero i presupposti essenziali a cui la legge subordina la possibilità di interrompere la gravidanza oltre i novanta giorni dal concepimento: cioè se sussistesse un processo patologico in atto a carico della madre; se vi fosse il rischio che il processo degenerasse nel caso di prosecuzione della gravidanza, e se fosse certo che il feto non fosse in grado di vivere di vita autonoma.

Non è stato accertato, pertanto, che la tempestiva informazione avrebbe impedito il verificarsi del danno.

8.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., oltre che vizi di motivazione, sul rilievo che la Corte di appello non ha tenuto conto del concorso di colpa della donna, che non si è fatta assistere da alcun ginecologo nel corso della gravidanza, limitandosi a sottoporsi alle due ecografie di cui è causa. Se si fosse fatta seguire da un medico, le anomalie del feto sarebbero emerse per tempo, anche a prescindere dall’esito della prima ecografia.

9.- I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

Il ricorrente mette in discussione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove circa la sussistenza della responsabilità professionale, il nesso causale fra tale responsabilità e il danno che ne è conseguito e il concorso di colpa della vittima, circostanze tutte la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se non sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La sentenza impugnata risulta congruamente e logicamente motivata, con riguardo a tutti gli aspetti denunciati dal ricorrente.

In primo luogo ha rilevato che la perizia redatta dai dott.ri Gl., Ci. e Ma. ha accertato che il referto dell’ecografia effettuata dal C.F. il (OMISSIS) conteneva elementi che potevano indurre a sospettare alterazioni del rapporto armonico della testa del feto, evidenziando un’anomalia del parietale sinistro ed altre anomalie, che avrebbero dovuto indurre il sanitario ad effettuare esami di 2 e di 3 livello per approfondire la situazione.

La Corte di merito si è altresì data carico delle critiche dei periti di parte – fra cui quella che la CTU avrebbe confuso il lato destro con il lato sinistro del feto rilevando che l’inesattezza non aveva alcuna influenza sull’esito degli accertamenti circa l’esistenza di elementi di sospetto di forte anomalia del cranio, ed ha addebitato la responsabilità al C.F. sul rilievo che – pur se il referto dell’ecografia fosse stato dubbio – egli avrebbe avuto il dovere di compiere o di consigliare alla donna ulteriori e più approfonditi accertamenti.

La Corte di appello ha preso specificamente in esame il problema della sussistenza dei presupposti per l’interruzione della gravidanza, giungendo a conclusione positiva, sul rilievo che a quella data il feto non era ancora suscettibile di vita autonoma e che la madre era incorsa in una grave crisi depressiva, con note di somatizzazione viscerale e cardiocircolatorie e con i conseguenti disturbi, dopo avere acquisito conoscenza delle malformazioni del figlio, sì che è da ritenere che analoga reazione patologica avrebbe manifestato anche in precedenza.

Nè il ricorrente può addebitare a colpa della vittima il fatto di non essersi fatta assistere da altri medici, ove si consideri che a ciò ha indubbiamente concorso anche il fatto di non essere stata messa per tempo in allarme circa la possibilità di complicazioni, cioè l’inadempienza dello stesso ricorrente.

La colpa del medico è stata correttamente individuata dalla Corte di appello nella superficialità, leggerezza ed irresponsabilità da lui dimostrata – ancorchè in occasione di un’unica indagine ecografica – non facendosi carico nè della gravità degli effetti di una negligente indagine ecografica, nè della necessità di dare supporto all’inesperienza della gestante, eseguendo egli stesso ulteriori accertamenti o consigliando ulteriore e specialistica assistenza medica.

10.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla liquidazione dei danni, imputando alla Corte di appello di avere proceduto in via equitativa, trascurando i principi di legge per cui la parte danneggiata ha l’onere di fornire la prova del danno e solo in caso di impossibilità il giudice può procedere con giudizio equitativo.

Assume che i danneggiati non hanno fornito alcuna prova dei concreti pregiudizi economici patiti, delle spese affrontate, ecc. e che la Corte di merito ha omesso di considerare che le spese di cura sono a carico del servizio sanitario nazionale e ha liquidato i danni morali in misura eccessiva.

11.- Il motivo è manifestamente infondato, se non inammissibile, avendo il ricorrente riproposto in questa sede le medesime censure sollevate in appello, che la sentenza impugnata ha preso in esame ed ha confutato, con specifica e congrua motivazione.

I danni verificatisi nel caso in esame rientrano indubbiamente fra quelli dei quali è pressochè impossibile l’esatta quantificazione, trattandosi fra l’altro, in gran parte di danni futuri.

La Corte di appello ha affermato che sono state documentate le spese relative a numerosi ricoveri e che altri ricoveri si renderanno necessari in futuro; ha altresì commisurato la liquidazione dei danni morali non solo alla lacerazione interiore del padre e della madre per le condizioni del figlio, al peso su di essi gravante per l’assistenza e la cura, ma anche al danno all’integrità psico – fisica che il CTU ha accertato nei loro confronti.

Trattasi di danni la cui quantificazione non può che avvenire con giudizio equitativo, giudizio che, nella specie, è stato adeguatamente motivato ed appare conforme a principi di equilibrio e di buon senso.

12.- Il ricorso deve essere rigettato.

13.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, quanto ai rapporti fra il C.F. ed i ricorrenti.

Si compensano fra la s.p.a. Assitalia ed i ricorrenti, in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale della s.p.a. Assitalia.

Rigetta il ricorso incidentale proposto da C.F..

Condanna il C.F. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei ricorrenti, liquidandole complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Compensa le spese del giudizio di cassazione fra Assitalia e i ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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