Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5070 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3644-2015 proposto da:

RISTORANTE CHURASCARIA IPANEMA DI SPADARO PIETRO E C. S.N.C., in

persona dei soci S.P. e V.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l’avvocato

ANTONIO DI IULIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MASSIMILIANO RATTI, LAMBERTO SCATENA, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositato il

08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per: attesa della decisione delle

Sezioni Unite; in subordine inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 8-1-2015 il tribunale di La Spezia dichiarava inammissibile un ricorso per ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, presentata dalla s.n.c. Ristorante Churascaria Ipanema di Spadaro Pietro & c..

Motivava la decisione affermando che nel concordato in continuità, nella specie previdente l’apporto di finanza esterna rappresentato dalla mera continuazione d’impresa da parte dell’assuntore, l’attestazione del professionista non poteva comunque prevedere un’alterazione dell’ordine dei privilegi.

Avverso il decreto, la società ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost., articolando tre motivi illustrati da memoria.

Il ricorso è stato notificato al procuratore generale presso questa Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto perchè proposto nei confronti di soggetto non legittimato.

Anche per il ricorso straordinario opera il principio che vuole riferito il contraddittorio alle parti del processo deciso col provvedimento gravato.

Consegue che il ricorso avrebbe dovuto esser proposto, semmai, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo.

In secondo luogo il ricorso è inammissibile perchè il decreto dichiarativo dell’inammissibilità della domanda (o della proposta) di concordato preventivo non può esser considerato alla stregua di provvedimento decisorio e definitivo.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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