Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5070 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/02/2017), n. 5070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3644-2015 proposto da:
RISTORANTE CHURASCARIA IPANEMA DI SPADARO PIETRO E C. S.N.C., in
persona dei soci S.P. e V.L., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l’avvocato
ANTONIO DI IULIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MASSIMILIANO RATTI, LAMBERTO SCATENA, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositato il
08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per: attesa della decisione delle
Sezioni Unite; in subordine inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 8-1-2015 il tribunale di La Spezia dichiarava inammissibile un ricorso per ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, presentata dalla s.n.c. Ristorante Churascaria Ipanema di Spadaro Pietro & c..
Motivava la decisione affermando che nel concordato in continuità, nella specie previdente l’apporto di finanza esterna rappresentato dalla mera continuazione d’impresa da parte dell’assuntore, l’attestazione del professionista non poteva comunque prevedere un’alterazione dell’ordine dei privilegi.
Avverso il decreto, la società ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost., articolando tre motivi illustrati da memoria.
Il ricorso è stato notificato al procuratore generale presso questa Corte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto perchè proposto nei confronti di soggetto non legittimato.
Anche per il ricorso straordinario opera il principio che vuole riferito il contraddittorio alle parti del processo deciso col provvedimento gravato.
Consegue che il ricorso avrebbe dovuto esser proposto, semmai, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo.
In secondo luogo il ricorso è inammissibile perchè il decreto dichiarativo dell’inammissibilità della domanda (o della proposta) di concordato preventivo non può esser considerato alla stregua di provvedimento decisorio e definitivo.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017