Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5070 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 24/02/2021), n.5070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27673-2019 proposto da:

C.I.S.P.A. – CENTRO IMBOTTIGLIAMENTO SICILIANO PRODOTTI ALIMENTARI

SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo studio

dell’avvocato CORINNA MARZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARBARA CAPRI’;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA

PROVENZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 882/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 27673/2019 la CTR, nei giudizi riuniti accoglieva l’appello proposto dal Comune di Palermo avverso la pronuncia nr. 2653/2014 e nr. 347/2014, emessa dalla CTP di Palermo con cui era stata dichiarata inammissibile l’opposizione della società Centro Imbottigliamento Siciliano prodotto alimentari s.p.a. nei riguardi della cartella di pagamento relativa alla Tarsu per l’anno di imposta 2011 ed accolta l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento relativa alla Tarsu 2012.

Il Giudice del gravame riteneva ammissibile l’opposizione proposta nei riguardi della cartella di pagamento dell’anno 2011 considerando che quest’ultima costituiva il primo atto impugnato.

Rilevava l’insussistenza del dedotto vizio di motivazione alla luce delle puntuali indicazioni contenute nel detto atto per quel che attiene alle superfici, alla specifica destinazione ed ai criteri di determinazione dell’imposta applicati riportati nella delibera comunale.

Osservava che il contribuente non aveva provato la sussistenza dei presupposti per l’esenzione del tributo.

Rilevava in questa prospettiva che la documentazione prodotta (registri di carico e scarico dei rifiuti e la perizia giurata) non rappresentava una prova idonea evidenziando che le annotazioni riportate sui registri di carico e scarico erano riferite a periodi diversi dalle annualità interessate così come la perizia giurata descrittiva di uno stato dei luoghi riguardante un periodo coevo alla sua redazione.

Avverso tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Palermo.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si lamenta che il giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione su una non corretta lettura degli atti prodotti in causa.

Si osserva infatti che nelle cartelle in oggetto mancherebbe alcun riferimento ai criteri di determinazione dell’imposta applicati contrariamente a quanto affermato in sentenza.

In tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonchè, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).

Il rapporto tributario è dunque connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente, che ha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazione ovvero ad un accertamento dell’ente (vedi Cass., Sez. T, n. 20646 del 01/10/2007).

Il Comune può infatti procedere alla notifica di atti di accertamento, qualora il contribuente non presenti la menzionata denuncia, oppure quando quest’ultima risulti incompleta o infedele.

Tuttavia, ai sensi del D.Lgs. cit., art. 72, comma 1, l’importo del tributo (con addizionali, accessori e sanzioni), liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate o degli accertamenti notificati, deve essere iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione.

Ciò significa che, quando l’importo del tributo e delle altre voci sopra indicate viene determinato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, o in forza di denunce presentate (anche in variazione), e non contestate, ovvero a seguito di accertamenti già notificati, il Comune, ove la tassa sia in tutto o in parte non pagata, può subito procedere alla liquidazione e alla riscossione mediante ruolo.

Questa Corte ha più volte affermato che il D.Lgs. cit., art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente (così Cass., Sez. T, n. 22248 del 30/10/2015 e Cass., Sez. T, n. 19120 del 28/09/2016; su requisiti dell’atto di accertamento in rettifica, v. da ultimo Cass. Sez. T, n. 20620 del 31/07/2019 e Cass., Sez. 6-T, n. 22470 del 09/09/2019).

In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Nè potrebbe essere diversamente, tenuto conto che la tassa, in mancanza di diversa allegazione e prova, è da ritenersi determinata sulla base di dati già noti al contribuente, perchè da lui denunciati o comunque già applicati nell’anno precedente, anche a seguito di accertamento, e adattati alle nuove tariffe, determinate con atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), che si presumono da quest’ultimo conosciute, o almeno conoscibili, in quanto soggetti a pubblicità legale (cfr., con riferimento ad un altro tributo, Cass., Sez. T, n. 30052 del 21/11/2018).

Nel caso di specie è incontestato che l’iscrizione a ruolo è avvenuta sulla base dei ruoli relativi agli anni precedenti in assenza di denunce di variazione da parte del contribuente il quale come ha sottolineato il giudice di appello, non ha subito alcuna lesione nell’esercizio del suo diritto di difesa contestando nel merito il contenuto della pretesa impositiva.

Corretta pertanto deve ritenersi la decisione impugnata che si sottrae alla critica che le viene mossa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la CTR avrebbe fondato la sua decisione sulla base di una omessa o non corretto esame delle circostanze documentate in atti.

Il motivo è inammissibile perchè sotto mentite spoglie di error in judicando mira alla rivalutazione delle prove che non si addice a questa sede di legittimità la quale non integra un terzo grado di giudizio di merito (Cass. 8758/2017).

La decisione cui è prevenuta la CTR rappresenta infatti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottrae quindi alla censura con la quale la parte ricorrente si limita a richiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice competente. E’ noto del resto che rientri nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione. (Cass. n. 9873/2014).

La CTR ha spiegato le ragioni per le quali la documentazione prodotta dalla contribuente ed in particolare sia la perizia giurata che i registri di carico e scarico non fossero prove idonee ai fini della dimostrazione dell’esenzione dal pagamento del tributo.

Giova altresì ricordare che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. (cfr. Cass. 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014). Si è inoltre affermato che: “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. ord. n. 16812 del 26/06/2018; così Cass. 19150/16).

Non è quindi invocabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie; nè sono stati dedotti elementi volti a dimostrare che la considerazione della risultanza pretermessa avrebbe certamente determinato – alla luce del più complesso ed articolato quadro istruttorio considerato dal giudice di merito – un esito differente della lite (Cass. 2019 n. 22231).

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 7000,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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