Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5070 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante pro tempore G.G. procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e

difesa dall’Avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2457/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 3/5/2004, depositata il 24/05/2004,

R.G.N. 2653/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con D.M. 3 marzo 1984 la s.p.a. Alimer – Alimentari Meridionali e’ stata ammessa al contributo pubblico per oltre lire venti miliardi, per provvedere alla realizzazione di un impianto di lavorazione di carni suine, da localizzare in (OMISSIS), ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 32 relativa alla ricostruzione nelle zone terremotate dell’(OMISSIS).

A garanzia dell’adempimento degli obblighi inerenti al finanziamento la s.p.a Minerva Assicurazioni (oggi Zurich International Italia), ha rilasciato in favore del Ministero due polizze fideiussorie per gli importi di L. 5.271.000.000 (successivamente ridotta a L. 3.550.000.000) e di L. 2.085.800.000.

Lo stabilimento e’ stato ultimato nel 1992 ed, a seguito del certificato di collaudo in data 20.7.1992, e’ stato erogato ad Alimer un contributo di circa L. 30 miliardi.

Nel 1993 e’ stata presentata contro Alimer istanza di fallimento (accolta poi nel 1995) ed il Ministero delle attivita’ produttive ha disposto la decadenza della societa’ dai benefici del contributo, escutendo le polizze fideiussorie.

Con atto di citazione notificato il 5.6.1998 la Zurich ha convenuto il Ministero davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata l’insussistenza di ogni obbligo di garanzia, poiche’ il contributo pubblico era stato interamente convertito in opere e le polizze si riferivano solo all’attivita’ svolta fino al collaudo. In subordine ha contestato l’ammontare della somma dovuta.

Il Ministero ha resistito alle domande, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 5533/2001 il Tribunale ha assolto la Zurich da ogni obbligo di garanzia, con la motivazione che era intervenuto fra Alimer ed il Ministero un lodo arbitrale, che aveva disapplicato, ritenendolo illegittimo, il provvedimento di decadenza dal contributo emesso dal Ministero e che comunque la societa’ assicuratrice aveva garantito solo l’esecuzione delle opere di costruzione dello stabilimento.

Proposto appello dal Ministero, a cui ha resistito la Zurich, con sentenza 3 – 24 maggio 2004 n. 2457 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande della compagnia assicuratrice.

Con atto notificato il 27.6.2005 Zurich International Italia propone sei motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste il Ministero delle attivita’ produttive con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha motivato la sua decisione rilevando che il lodo arbitrale, su cui si e’ fondata la sentenza del Tribunale, e’ stato annullato dalla Corte di appello, a causa della nullita’ della clausola compromissoria; che, a norma della clausola n. 5 delle polizze fideiussorie, le obbligazioni di garanzia si debbono ritenere estese a tutti gli obblighi posti a carico di Alimer dal disciplinare di finanziamento e dalle norme in esso richiamate, fra i quali rientrano una serie di comportamenti attinenti all’attivita’ di gestione (fra cui l’obbligo di mantenere la destinazione industriale dello stabilimento per almeno dieci anni; di garantire determinati livelli occupazionali per almeno cinque anni; di non cedere l’attivita’ per almeno tre anni, ecc); che in ogni caso le polizze contenevano contratti autonomi di garanzia, prevedendo il pagamento a prima richiesta, con esonero del fideiussore dal beneficio di escussione, donde l’inopponibilita’ al creditore garantito delle eccezioni di merito attinenti al pagamento.

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di rilevare che l’annullamento del lodo arbitrale era stato determinato dall’accertata nullita’ dell’intero contratto, per difetto di consenso e di forma (dovuta al fatto che non era stato prodotto in giudizio l’originale o una copia autentica del disciplinare).

La Corte di appello avrebbe dovuto trame la conseguenza che anche le polizze fideiussorie sono mille, perche’ afferenti ad un contratto invalido.

2.1.- Il motivo non e’ fondato.

La sentenza impugnata ha preso in considerazione il sopraggiunto annullamento del lodo arbitrale non per la sua efficacia negoziale in ordine alla disciplina dei rapporti fra le parti, ed in particolare al rapporto di garanzia; bensi’ solo al fine di dimostrare il venir meno dell’argomentazione essenziale in base alla quale il Tribunale aveva accolto la domanda della Zurich International.

La ricorrente, del resto, non deduce ne’ dimostra di avere mai sollevato eccezioni di nullita’ del contratto garantito e delle polizze fideiussorie, ne’ per le cause indicate nel lodo, ne’ per altri motivi, nel corso del giudizio di primo grado o nei motivi di appello.

Le censure sollevate in questa sede imputano cosi’ alla sentenza impugnata l’omesso esame di ipotetiche cause di nullita’ non eccepite da alcuno, la cui delibazione avrebbe richiesto nuovi e specifici accertamenti in fatto.

3.- Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., e dell’art. 1363 c.c. e seg., dei par. 7.4. e 7.5. dell’ordinanza del Ministro segretario di stato 26.5.1982 e del D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 39 nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, quanto alla qualificazione delle polizze fideiussorie come contratti autonomi di garanzia e quanto all’estensione dell’oggetto della garanzia al periodo successivo alla costruzione ed al collaudo dello stabilimento.

4.- I suddetti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, non sono fondati.

4.1.- Va premesso che la qualificazione delle polizze fideiussorie come contratti di garanzia a prima richiesta non costituisce argomento determinante della decisione di rigetto delle domande della ricorrente, quanto piuttosto considerazione aggiuntiva alla ragione principale e piu’ ampiamente sviluppata, secondo cui l’oggetto della garanzia riguardava tutte le obbligazioni assunte da Alimer verso il Ministero, ivi incluse quelle attinenti all’attivita’ di gestione.

La soluzione della Corte di appello deve essere comunque condivisa anche nella parte in cui ha ritenuto che le polizze contenessero una garanzia a prima richiesta.

4.2.- La stessa ricorrente ammette che la clausola 5, comma 1, obbliga la compagnia assicuratrice a corrispondere l’indennizzo entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero. Fa pero’ rilevare che la richiesta di pagamento doveva essere inviata unitamente al certificato di collaudo ed ai mandati relativi al pagamento dei contributi gia’ erogati. Cio’ dimostrerebbe che la garanzia era subordinata alla documentazione attestante la fondatezza della domanda del creditore.

Soggiunge che il 3 ed il 4 comma della stessa clausola 5 consentono al contraente di dimostrare che la spesa sostenuta per la costruzione, ammissibile al contributo di finanziamento, e’ di importo superiore al valore delle opere eseguite e collaudate, e che in tal caso l’obbligazione per interessi e per la restituzione del capitale e’ determinata dalla differenza fra il 75% della spesa documentata e riconosciuta dall’assicurato e l’importo del contributo ricevuto.

Cio’ dimostrerebbe che – nel caso di revoca del contributo – qualunque interessato avrebbe potuto contestare l’importo della somma da restituire e chiederne la riduzione.

Rileva ancora che non vi e’ clausola di rinuncia alle eccezioni, nei rapporti fra assicuratore e creditore, e che la rinuncia al beneficio di escussione non e’ significativa in ordine alla qualificazione delle polizze come fideiussioni tipiche od a prima richiesta.

Addebita quindi alla Corte di appello di avere omesso di interpretare il contratto secondo il significato fatto palese dalla congiunta considerazione di tutte le clausole in esso contenute.

4.3.- Le censure non valgono ad infirmare la correttezza della decisione della Corte di appello.

Essa ha tratto argomento dalla previsione dell’obbligo dell’assicuratore di pagare inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

La documentazione da allegare alla domanda, cosi’ come le disposizioni relative all’eventuale riduzione della somma da restituire, riguardano l’aspetto formale del rapporto ed hanno lo scopo di determinare l’entita’ della somma dovuta dall’assicuratore, ma nulla hanno a che fare con la proponibilita’ di eventuali eccezioni di inadempimento del debitore.

Non si tratta cioe’ di clausole che consentano al fideiussore di sottrarsi al pagamento entro i trenta giorni, dimostrando che il debitore ha adempiuto e nulla deve, o sollevando altre eccezioni attinenti al rapporto garantito.

Si tratta solo dell’indicazione dei criteri in base ai quali deve essere determinata l’entita’ della prestazione di garanzia, dovuta dall’assicuratore.

4.4.- La sentenza impugnata ha correttamente deciso anche il punto determinante della sua decisione, attinente alla natura degli obblighi coperti dalle polizze fideiussorie.

La ricorrente le addebita di avere preso in esame la sola clausola n. 5 delle due polizze, omettendo di considerare le disposizioni della clausola n. 2, che pone a carico del beneficiario le obbligazioni “derivanti dal decreto ministeriale di concessione del contributo, dalle disposizioni del disciplinare di fruizione del medesimo e dalle norme da esso richiamate”.

Assume che fra le norme richiamate dal disciplinare vi e’ l’Ordinanza 26.5.1982 del Ministro Segretario di Stato, recante le modalita’ di erogazione dei contributi, ordinanza che, unitamente alla L. n. 219 del 1981, art. 32 manifesta che la garanzia fideiussoria ha oggetto limitato all’obbligo di realizzare lo stabilimento.

In particolare, gli art. 7.4 e 7.5 dell’Ordinanza dimostrano che le polizze erano attivabili solo nelle ipotesi di sospensione o di ritardo dei lavori, o comunque di mancato o incompleto compimento dell’opera per la quale il contributo era stato erogato, e che la proprieta’ del lotto assegnato e la comproprieta’ delle parti comuni all’area industriale sarebbero state trasferite al beneficiario del contributo dopo un anno dal conseguimento di quote pari al 70% dell’occupazione stabile e del volume di produzione previsto.

La Corte di appello sarebbe cosi’ incorsa nella violazione delle norme sull’interpretazione, che impongono di assegnare al contratto il significato fatto palese da tutte le clausole del relativo testo, complessivamente considerate e coordinate fra di loro.

4.5.- La tesi prospettata dalla ricorrente non e’ condivisibile.

L’interpretazione adottata dalla Corte di appello ha fatto corretta applicazione del criterio primario ed essenziale di interpretazione dei contratti, che e’ quello per cui al contratto e alle singole clausole va assegnato il significato che meglio esprime la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), cioe’ lo scopo da esse perseguito in relazione agli interessi che si proponevano di realizzare.

Nella specie le polizze fideiussorie dovevano garantire il buon fine di finanziamenti erogati dallo Stato alle imprese, ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, di conversione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

L’art. 32 della legge – contenuto nella Parte 2^, relativa a “Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti” – concerne gli interventi diretti allo scopo di incentivare nelle zone colpite gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale e con l’obiettivo di assicurare l’occupazione degli abitanti delle zone individuate.

E’ chiaro che lo scopo di favorire la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma tramite l’incentivazione delle nuove iniziative industriali, con le conseguenti ricadute occupazionali, non si poteva ritenere realizzato tramite la mera attivita’ edificatoria di nuovi stabilimenti, destinati a rimanere inattivi (come nella specie e’ avvenuto a causa del fallimento dell’impresa, finanziata, a distanza di un solo anno dalla riscossione di circa trenta miliardi di lire di finanziamento pubblico).

Lo scopo immediato perseguito dallo Stato era lo sviluppo delle attivita’ industriali ed economiche nella zona. In vista di questo veniva erogato il finanziamento e venivano richieste le garanzie per il caso che l’operazione non andasse a buon fine.

La disposizione dell’ultima parte dell’art. 32, per cui il mancato completamento della costruzione entro il termine avrebbe comportato la decadenza dal beneficio, non puo’ essere interpretata nel senso che solo la costruzione interessava e solo per essa si richiedeva la garanzia, come prospettato dalla ricorrente.

La norma ha disposto, se mai, una sorta di autotutela immediata contro le prime manifestazioni di inadempimento e di inadeguatezza del beneficiario a portare a termine il compito per cui gli era stato assegnato il contributo.

L’interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui le varie disposizioni dirette a sanzionare i ritardi nella costruzione dimostrerebbero che solo il completamento della costruzione era garantito dalle polizze fideiussorie, avrebbe potuto essere seguita solo in presenza di specifiche ed inequivocabili clausole contrattuali, dirette a delimitare il rischio in questi termini.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le disposizioni richiamate in questa sede, che avevano palesemente lo scopo di regolare aspetti peculiari e specifici del rapporto, rilevanti ad effetti diversi da quello avente ad oggetto l’estensione della garanzia.

5.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto relativo alla copertura assicurativa del caso di fallimento dell’impresa finanziata.

Assume che esso non e’ previsto da alcuna clausola del disciplinare e che, soprattutto, non e’ stato sanzionato con la decadenza dal contributo, unica fattispecie a cui dovrebbe essere ricollegata l’obbligazione di garanzia.

5.1.- Il motivo non e’ fondato.

Per quanto concerne la rilevanza del fallimento quale causa che ebbe a determinare l’inadempimento degli obblighi di gestione successivi alla costruzione, vale quanto si e’ detto sopra, sicche’ correttamente la Corte di appello non ne ha tenuto conto. Tanto piu’ quando si consideri che dagli atti emerge che il fallimento fu provocato da gravi illeciti e malversazioni compiuti dagli amministratori di Alimer.

L’assunto per cui la garanzia fideiussoria riguarderebbe solo i casi di decadenza dal contributo risulta privo di ogni riferimento o supporto probatorio.

Quanto alla mancanza di espressa previsione nel disciplinare della sanzione di decadenza dal contributo, con riferimento ai comportamenti che hanno condotto al fallimento della societa’ finanziata, correttamente la Corte di appello l’ha ritenuta irrilevante.

Si trattava infatti di clausola risolutiva espressa, la cui mancanza non esclude che determinati comportamenti possano essere ritenuti rilevanti al fine di giustificare lo scioglimento del rapporto, facendo applicazione dei principi generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento.

6.- Il quinto ed il sesto motivo, con cui la ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla sua eccezione di decadenza del Ministero dal diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1957 c.c., e sull’entita’ della somma dovuta in forza delle due polizze, sono inammissibili.

In primo luogo la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado e’ impugnabile per cassazione non gia’ per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, bensi’ per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

Ne consegue che, se il vizio e’ denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o 5, come nel caso in esame, anziche’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso e’ inammissibile (fra le altre, Cass. civ., Sez. 3^, 4 giugno 2007 n. 12952 e 17 luglio 2007 n. 15882).

In secondo luogo la ricorrente lamenta apparentemente l’omessa o insufficiente motivazione, in realta’ l’omessa pronuncia, su domande ed eccezioni, senza specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza abbia formulato le domande ed eccezioni non esaminate, si’ da consentire a questa Corte di verificare che le domande di cui si lamenta l’omesso esame siano state effettivamente e legittimamente proposte dal ricorrente al giudice di appello.

L’omessa specificazione e’ causa di inammissibilita’ del ricorso per Cassazione, per violazione del principio di autosufficienza (cfr.

Cass. civ. Sez. 3^, 17 gennaio 207 n. 978, fra le altre).

8.- Il ricorso deve essere rigettato.

9.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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