Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5069 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 24/02/2021), n.5069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21797/2017 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Acero, 2/A,

presso lo studio dell’Avvocato Gino Bazzani, e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Giorgio Bortolotto, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio

Dè Cavalieri, 11 presso lo studio dell’Avvocato Mario Melillo, e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasquale Salvemini giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il signor R.C. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado – con cui il locale tribunale aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, assegnato la casa coniugale all’ex coniuge C.M.G. perchè vi abitasse con le tre figlie, due maggiorenni non autonome, e fissato a carico del ricorrente un assegno per il contributo al mantenimento delle figlie di Euro 2.800,00 mensili ed un assegno per il mantenimento della ex moglie di Euro 1.600,00 mensili -, determinava l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge in Euro 1.400,00 mensili.

2. Resiste con controricorso C.G.M..

3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dell’art. 2697 c.c. per avere riconosciuto in favore dell’ex coniuge dell’assegno divorzile in difetto dei presupposti di legge.

La Corte di appello aveva confermato il diritto all’assegno divorzile nel ritenuto rilevante squilibrio economico tra le risorse patrimoniali delle parti nell’apprezzata funzione assistenziale dal primo assolta non valutando le ragioni che avrebbero reso oggettivamente impossibile per l’ex coniuge procurarsi in via autonoma mezzi adeguati al proprio sostentamento per una pronuncia non informata al principio dell’autoresponsabilità economica da valere in materia per ciascuno degli ex coniugi, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11504 del 2017).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia integrato dalla mancata prova circa le ragioni oggettive ostative al raggiungimento da parte dell’ex coniuge di redditi propri. La sentenza di appello aveva omesso di considerare la circostanza che già in costanza di matrimonio la signora C. si era trasferita presso l’abitazione dei propri genitori ove continuava a vivere con la figlia più piccola e che aveva disposto dell’abitazione donatale dal marito vendendola.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dell’art. 2697 c.c. in ordine al quantum dell’assegno divorzile riconosciuto. Anche se ritenuta conforme a diritto in punto dell’an debeatur la sentenza era erronea nella parte in cui nel quantificare l’assegno prescindeva dagli elementi indicati dall’art. 5, comma 6, cit. (ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e della famiglia) e perchè era stata assunta in assenza di prove e su mere allegazioni dell’ex coniuge richiedente l’assegno.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla modalità di svolgimento della vita coniugale e dalle ragioni della decisione in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale. La signora C. aveva ben poco contribuito alla vita familiare essendosi ella affrancata dal marito in costanza di matrimonio andando a vivere con i propri genitori.

5. Il ricorso è fondato per le affermazioni di principio di seguito indicate che consentono, nella loro comune convergenza, di trattare congiuntamente tutti i motivi di ricorso.

6. Vale nel senso indicato la più recente affermazione di principio adottata da questa Corte di cassazione in forza della quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi propria dell’assegno divorzile è finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (così da Cass. SU 11/07/2018 n. 18287).

Nello squilibrio delle posizioni che allo scioglimento del vincolo si accompagni per i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno, l’indicata posta, contrassegnata dalla funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede, con l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (Cass. SU cit.).

Nell’applicazione della nuova regola di giudizio, è d’obbligo, poi, ribadire l’orientamento di questa Corte per il quale, nell’intervenuta cassazione della pronuncia impugnata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge – che reimposti i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito – il giudizio di rinvio trova sua giustificazione nella necessità di porre le parti nelle condizioni di dispiegare al pieno il diritto di difesa, rimettendo le medesime nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie esito del nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. 23/04/2019 n. 11178; vd., in termini: Cass. Cass. 31/10/2018 n. 27823).

7. Accolti i motivi nel senso sopra indicato, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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