Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5069 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5069 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

ORDINANZA

sul ricorso 16379-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4479

IRALDI

FABIO,

titolare

dell’omonima

Ditta

Individuale;
– intimato-

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 183/2011 della CORTE D’APPELLO

‘‘,‘

di TORINO, depositata il 17/02/2011 R.G.N. 1005/2010.

RG n 16379/20111

RITENUTO IN FATTO:

1.Con sentenza depositata il 17/2/2011, la Corte d’appello di Torino ha rigettato
l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza con cui il Tribunale di Asti l’aveva
condannato a pagare a Fabio Iraldi la somma di € 4.600,06 a titolo di rimborso del
90% dei contributi versati nel triennio 1995-1997. Avverso tale sentenza ha proposto
ricorso per cassazione l’Inps deducendo un motivo di censura . Con ordinanza del
25/10/2016 , ritenuta nulla la notifica del ricorso in quanto effettuata alla parte

della odierna intimata risultava

ex lege domiciliato in quanto esercente

extra

districtum, ne ha disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.. L’Istituto ha provveduto
regolarmente alla nuova notifica restando l’Iraldi intimato . La causa è stata, quindi,
posta in decisione all’odierna camera di consiglio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.La Corte territoriale, ritenuta infondata l’eccezione di decadenza riproposta dall ‘Inps
sia in quanto il ricorrente aveva inviato la domanda di rimborso in data 30/7/2007 e
dunque nel rispetto del termine di cui alla L n 17/2007 ,sia in quanto detto termine
non si riferiva alle domande di rimborso , ha , per quanto qui rileva, ritenuto che l’art.
3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), nel prorogare al 31.7.2007 il
termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre
1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme
dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all’art. 9, comma 17, I. n.
289/2002 – , avesse fugato ogni dubbio in ordine all’applicabilità delle disposizioni
recate dalla norma ult. cit. anche ai contributi previdenziali e, sotto altro ma connesso
profilo, ha considerato che non potevano distinguersi, ai fini dell’accesso ai benefici in
questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al
pagamento dei contributi e quella di coloro che, come la ditta in epigrafe, vi avessero
già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto
versato in eccesso rispetto al dovuto.
3. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli
articoli 3 quater co.1 del D.L. n. 300/2006, conv. in L. n. 17 del 2007; 4 co. 90 della
L. 350/2003, per avere la Corte territoriale escluso che l’ impresa in epigrafe fosse
decaduta dai benefici di cui all’art. 4, comma 90, L. n. 350/2003, cit., pur avendo
l’Iraldi presentato la domanda di restituzione con lettera raccomandata a/r spedita in

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personalmente presso la cancelleria della Corte d’appello di Torino ove il difensore

RG n 16379/20111

data 30 luglio2007 ricevuta dall’Istituto successivamente e dunque in violazione del
termine perentorio previsto dalla disposizione denunciata .
Il motivo è infondato .Questa Corte ha infatti già posto il principio secondo cui, al fine
di verificare l’osservanza del termine di decadenza fissato per l’istanza di sgravio dei
soggetti danneggiati dall’alluvione del Piemonte del 1994, vale il principio secondo il
quale, nell’ambito dei rapporti con la p.a., l’istanza è tempestiva qualora venga
presentata all’ufficio postale per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa

2012); e poiché nella specie è incontroverso che la domanda sia stata presentata in
data 30.7.2007 , nessuna censura merita la sentenza impugnata. VA , altresì,
richiamato quanto già affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24822 del
09/12/2015 che, nell’ estendere agli atti processuali con effetti sostanziali la scissione
degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla
giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali – in specie, si discuteva
dell’effetto interruttivo della prescrizione dell’atto di citazione – ha argomentato che il
principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002 ha una
portata espansiva potenzialmente applicabile a tutti gli atti (processuali e negoziali), in
quanto il parametro di costituzionalità utilizzato dalla Corte costituzionale non è solo il
diritto di difesa, ma soprattutto il principio di ragionevolezza, sotto il profilo che un
effetto di decadenza sarebbe fatto dipendere dal ritardo di un’attività non imputabile
al notificante , in quanto del tutto estranea alla sua sfera di disponibilità.
4.Ciò premesso si deve dare atto della decisione n. 195/2016 che, in subiecta
materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015 (notificata con il n. C
(2015) 5549 e pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016). Con tale decisione, infatti, la
Commissione ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici in
questione nel presente giudizio siano state adottate in violazione dell’art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, di
conseguenza, ha concluso che esse “costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il
mercato interno” (punto 133), aggiungendo, in punto di conseguenze (punti 134136): a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la
possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non
costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti
compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è
concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno
considerati come imprese, oppure perché il beneficio è in linea il regolamento c.d. de
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sia pervenuta all’ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del

RG n 16379/20111

minimis applicabile, oppure perché è concesso in conformità di un regime di aiuto
approvato od ad un regolamento di esenzione); b) che l’Italia è tenuta ad annullare
tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e
a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio
può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro
pagamento di aiuti; c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima
della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va

lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i
danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato
concesso, evitando i casi di sovra compensazione rispetto ai danni subiti dalla
impresa; inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi
fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti
previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i
medesimi costi. La Commissione, infine, ha esentato l’Italia dall’obbligo di recuperare
gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci
anni prima della sua decisione, con l’unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non
aventi, ai momento della calamità, una sede operativa nell’area colpita.
5. Va ricordato che le decisioni adottate dalla Commissione della Comunità europea,
nell’ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo
della politica della concorrenza nell’interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti
della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto
comunitario, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla
sua cognizione, obbligandolo a darvi attuazione, se necessario attraverso la
disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n.
15354 del 2014). Nel caso di specie, recando una normativa che, all’evidenza, detta
una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione
costituisce ius superveniens, sopravvenuto alla proposizione del ricorso per
cassazione.
6. Non osta alla valutazione degli effetti del richiamato ius superveniens il fatto che il
motivo di doglianza proposto dal ricorrente attenesse solo esplicitamente allo specifico
profilo della decadenza sostanziale per la proposizione della domanda amministrativa
tesa al riconoscimento dei benefici previdenziali, e non in generale alla disciplina
regolatrice gli aiuti di stato in rassegna. Deve escludersi infatti che sulla questione
della spettanza o meno degli aiuti de quo si sia formato il giudicato. Le Sezioni Unite
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considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2,

RG n 16379/20111

di questa Corte nella sentenza n. 21691/2016 – che ha affrontato il problema
dell’applicazione dello ius superveniens nei casi nei quali esso sia sopravvenuto tra le
pubblicazione della sentenza d’appello e la proposizione del ricorso per Cassazione con affermazione di carattere generale hanno chiarito che se la sentenza si compone
di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento
dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente
anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei

dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima. Tale evenienza
si è verificata nel caso in esame in cui la decisione sulla questione pregiudiziale della
decadenza sostanziale, che attiene all’ esercitabilità del diritto in questione e che viene
espressamente proposta dall’Inps, incide sulla sorte dell’intero bene oggetto della
domanda azionata in giudizio, nel senso che se il ricorso dell’Inps fosse stato fondato,
nessun beneficio previdenziale avrebbe potuto essere riconosciuto. In applicazione del
principio posto dalle Sezioni Unite, deve quindi ritenersi che nessun giudicato sia sceso
sulla questione della spettanza o meno degli aiuti in questione ( cfr in questo senso
Cass .26354/2016).
7. La decisione della Commissione Europea sopravvenuta nel corso del giudizio di
cassazione costituisce ius superveniens che deve essere applicato, anche d’ufficio e
poiché essa determina nel caso la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il
giudizio di legittimità si impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio dovrà infatti verificare la sussistenza del diritto della ditta in
epigrafe a fruire dei benefici di cui all’articolo 4, comma 90, I. n. 350/2003, e
successive modifiche e integrazioni, accertando a tal fine, anzitutto, l’eventuale
ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis (la cui
prova è a carico dei soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta
sussistente soltanto in ragione dell’essere l’importo oggetto della domanda inferiore
alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn. 6756 dei 2012 e
6780 del 2013) e tenendo conto che la regola de minimis, stabilendo una soglia di
aiuto al di sotto della quale l’art. 107, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile,
costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo
che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà
essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011).
Qualora la prova dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis non
venga fornita, il giudice del rinvio dovrà verificare la compatibilità con il mercato
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confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte

RG n 16379/20111

interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b),
TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l’importo del danno diretto subito
dall’impresa per effetto dell’alluvione, da accertare a livello della stessa impresa (cfr.
punto 132 della decisione), e dall’altro, nell’ambito del danno così individuato, quale
importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto:
cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi
conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi,

della compensazione del danno residuo.
8.Nell’accertare tali circostanze, inoltre, il giudice del rinvio dovrà attenersi
all’ulteriore principio secondo cui, posto che l’applicazione dello ius superveniens e il
giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla
decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione
della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti
prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente
disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per
l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998,
cit.).
9. In ragione dei principi di diritto dianzi esposti, la sentenza impugnata va
conclusivamente cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella
Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione
Roma 15 novembre 2017

giacché l’aiuto oggetto dell’attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti

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