Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5068 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/02/2017), n. 5068
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1325-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso
l’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IRCOP S.P.A., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
S.F., DEUTSCHE LEASING ITALIA S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7371/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6-12-2013 il tribunale di Roma dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, previa declaratoria di inammissibilità di una domanda di concordato.
La società proponeva reclamo, che la corte d’appello di Roma rigettava con sentenza in data 27-11-2014.
Invero la corte d’appello confermava il giudizio del tribunale circa l’inattendibilità dei bilanci depositati tardivamente in causa, e attestanti, a fronte di ben diversa situazione patrimoniale inizialmente allegata dalla stessa società mediante documenti informali, il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1. Riteneva quindi per eguale ragione inattendibile anche il connesso documento contabile tardivamente depositato, assieme ai bilanci, in ordine al valore degli elementi patrimoniali attivi, onde potersene inferire l’idoneità al soddisfacimento dei creditori. Infine confermava la statuizione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco, non avendo la società allegato la preannunciata proposta e il piano, ed essendosi limitata a richieste reiterate di rinvii, l’ultima delle quali non accolta dal tribunale in quanto generica e non documentata.
Avverso la sentenza, la società (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo la società denunzia l’erroneità della sentenza quanto allo svolgimento del primo grado di giudizio, avendo la corte d’appello affermato che la domanda di concordato era stata dal tribunale dichiarata inammissibile su conforme richiesta del pubblico ministero, quando invece una simile conforme richiesta era mancata del tutto.
Il motivo è inammissibile perchè la questione è palesemente irrilevante, emergendo dall’impugnata sentenza che il processo era scaturito da ben tre istanze di fallimento presentate da distinti creditori (Ircop s.p.a., Deutsche Leasing Italia s.p.a. e S.F.).
2 – Col secondo e col terzo motivo si deduce, rispettivamente, (1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, in relazione alla L. Fall., art. 1, comma 2, art. 18 e art. 162, comma 2; (2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, in relazione alla L. Fall., art. 5.
Nel complesso, la ricorrente censura la sentenza per aver mancato di accertare (o comunque per aver erroneamente affermato) l’esistenza dei requisiti dimensionali e dello stato di insolvenza, avendolo desunto da un immotivato giudizio di inaffidabilità dei bilanci ufficiali e dell’annessa situazione patrimoniale; inaffidabilità che difatti era stata correlata al tardivo deposito dei citati documenti all’udienza del 30-10-2013.
3. – I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono sì la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (cfr. tra le più recenti Sez. 1- n. 14790-14; e v. conf. Sez. 6-1 n. 11007-12).
La valutazione di inattendibilità, a tal riguardo dalla corte d’appello fornita, sostanzia un insindacabile giudizio di fatto; insindacabile poichè congruamente motivato in rapporto ai fatti storici presi a parametro – gli unici per i quali è possibile astrattamente ipotizzare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di omesso esame (v. Sez. un. n. 8053-14). La corte distrettuale ha infatti sottolineato la divergenza dei dati rinvenienti dai bilanci ufficiali (tardivamente depositati) rispetto a quelli originariamente allegati nei documenti informali della stessa società.
E a quanto sottolineato dalla corte d’appello può aggiungersi che finanche l’avvenuta presentazione di una domanda di concordato preventivo, supponendo esistente la condizione dimensionale di fallibilità, contraddice l’assunto dell’errore contabile, ancora oggi dalla ricorrente sostenuto.
4. – Considerazioni analoghe ostano al terzo motivo, atteso che lo stato di insolvenza della società, anche rispetto alla fase di liquidazione, è stato dalla corte d’appello ritenuto a valle della motivata inaffidabilità della situazione patrimoniale tardivamente indicata nei bilanci, tenuto conto, invece, dell’incontestata circostanza dell’esito negativo di tre pignoramenti eseguiti, distintamente e rispettivamente, dai tre creditori istanti.
La critica della motivazione, sulla quale ancora la ricorrente ha incentrato la censura, è inammissibile per genericità, a fronte del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che limita il sindacato sulla motivazione all’omesso esame del fatto storico decisivo in causa.
5. – Col quarto motivo la ricorrente denunzia infine la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. Fall., artt. 161 e seg., nella parte in cui la corte del merito ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale di rigetto dell’istanza di proroga del termine per la presentazione della proposta e del piano concordatario.
Anche il quarto motivo è infondato.
Contrariamente a quanto paventato dalla società, il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva”, ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c..
Esso dunque non è in generale prorogabile a richiesta della parte o d’ufficio, se non in presenza di giustificati motivi che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice.
La decisione è peraltro insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l’inammissibilità della domanda concordataria (cfr. da ultimo Sez. 1^ n. 6277-16).
Nel caso di specie la decisione di non accordare la proroga è stata motivata, per quanto dalla sentenza si apprende, con l’avere la relativa istanza fatto seguito ad altre già accolte e non adempiute, e con l’essere l’istanza medesima altresì generica e non documentata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017