Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5068 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 24/02/2021), n.5068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20366/2017 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di

Rienzo, 69 e rappresentato e difeso dall’Avvocato Werner Manzillo,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia,

213 presso lo studio dell’Avvocato Raffaele Bava, e rappresentata e

difesa dagli Avvocati Claudia Calubini, e Sonia Pezzana, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 304 del 2017

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il signor V.A. ricorre, ex art. 111 Cost., con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia nel decidere sull’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del locale tribunale, l’aveva respinta così confermando la decisione di primo grado.

2. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 9 novembre 2016, pronunciando in un giudizio introdotto L. n. 898 del 1970, ex art. 9 e succ. per la modifica delle condizioni di divorzio, aveva condannato il signor V. al pagamento in favore dell’ex coniuge, B.G., ai sensi della L. n. 898 cit., dell’art. 12-bis della somma di Euro 3.830,616 a titolo di percentuale del trattamento di fine rapporto maturato dopo la domanda di divorzio e, a modifica di quanto statuito nella sentenza di divorzio adottata dal medesimo Tribunale il 18 novembre 2013, aveva altresì posto a carico del primo l’obbligo di versare in favore della seconda un assegno divorzile nella misura di Euro 200,00 mensili.

3. La Corte di appello ha ritenuto l’infondatezza della censura con cui l’appellante contestava l’irritualità dell’ordine di esibizione rivolto ex art. 210 c.p.c. al proprio datore di lavoro per conoscere l’ammontare del T.F.R. e di quella con cui l’appellante contestava che il primo giudice non aveva tenuto conto delle statuizioni adottate dalla stessa Corte territoriale nel precedente giudizio di divorzio, definito in grado di appello con sentenza del 18 settembre 2014, con cui i giudici avevano già condannato il signor V. a corrispondere all’ex coniuge il 40% della indennità di fine rapporto percepita dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.

L’intervenuta condanna aveva infatti natura generica non essendo specificato l’importo del T.F.R. su cui calcolare il 40% di legge e come tale richiedeva un ulteriore intervento di altro giudice.

L’importo dell’assegno poi, di contro a quanto dedotto, non poteva essere ridotto in ragione di un peggioramento del reddito dell’appellante invocato dalla parte con riferimento al periodo 20122015 e tanto perchè il peggioramento rilevante era quello invece intervenuto dopo la sentenza di divorzio del 18 luglio 2014.

4. Resiste con controricorso la signora B..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 210 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello, in accoglimento dell’ordine di esibizione del cedolino portante il T.F.R. liquidato dall’ultima datrice di lavoro, la A2A Reti Gas S.p.A., richiesto ex art. 210 c.p.c. dall’ex coniuge, aveva violato le regole di riparto dell’onere della prova esonerando la signora B. dal proprio.

L’appellata avrebbe potuto far ricorso all’accesso agli atti ex D.Lgs. n. 196 del 2003 invece di instaurare un procedimento per modifica delle condizioni di divorzio e la sua mancata richiesta di autorizzazione al garante della privacy avrebbe dovuto intendersi quale grave inerzia; il ricorrente d’altra parte non aveva mai rifiutato di esibire il cedolino, ma si era opposto al pagamento della quota calcolata sui due T.F.R., percepiti dalle società succedutesi nella veste di datore di lavoro, dichiarandosi invece disponibile a versare il minore importo pari al 40% del solo T.F.R. avuto dall’ultimo datore.

Pertanto anche la condanna alle spese nel primo grado di giudizio era ingiusta nella non necessità dell’ordine di esibizione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del principio del “ne bis in idem” di cui all’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Tribunale e la Corte di appello di Brescia, pronunciando in un procedimento per la modifica delle condizioni del divorzio L. n. 898 del 1970, ex art. 9 non avevano tenuto conto del precedente accertamento della Corte di appello che, in sede di divorzio, aveva adottato condanna generica al pagamento del T.F.R. senza determinarne l’ammontare.

La signora B. era stata negligente in sede di giudizio divorzile e non aveva impugnato la sentenza o comunque non si era rivolta a diversa autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento anche nel quantum, “inopinatamente” unendo alla domanda di modifica delle condizioni del divorzio quella di corresponsione della quota del T.F.R.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame dell’effettiva sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi ragione fondante il diritto all’assegno divorzile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente aveva subito una contrazione del redditi a far data dal suo pensionamento evidenza non considerata dai giudici di merito che avevano invece ritenuto la contrazione di quelli dell’ex coniuge.

Si era in tal modo confusa la funzione, invece distinta, dell’assegno divorzile rispetto a quella propria del diritto alla percentuale del T.F.R. ex art. 12-bis L. divorzio, apprezzando la contrazione dei redditi della signora B. solo perchè costei aveva ottenuto una quota del T.F.R. di sua spettanza inferiore a quella rivendicata (da un solo datore di lavoro). Non erano stati valutati in tal modo i cespiti immobiliari ereditari di cui ella godeva, la titolarità del trattamento pensionistico, l’età che le avrebbe consentito di ricercare un lavoro e l’aiuto che le veniva dal figlio con lei convivente.

4. Il primo motivo di ricorso presenta profili che sono di inammissibilità e di infondatezza.

4.1. La proposta censura è inammissibile per mancanza di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, genericità e difetto di sussunzione.

4.1.1. Quanto al primo profilo, vero è che, in ragione di quanto in più occasioni affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU 28/10/2020 n. 23745; Cass. 02/03/2018 n. 5001).

Il ricorrente ha denunciato la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel confermare la decisione di primo grado che aveva ordinato l’esibizione al terzo, datore di lavoro, del cedolino relativo al T.F.R. del ricorrente e tanto a sostegno, in punto di prova, della pretesa fatta valere dell’ex coniuge L. n. 898 del 1970, ex art. 12-bis senza così indicare le norme violate e, con le parti della sentenza da riformare, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che delle prime avrebbe sostenuto la dedotta interpretazione.

4.1.2. Il motivo è comunque generico perchè non dialoga con la ratio della motivazione impugnata nella parte in cui la sentenza rileva la non acquisibilità, in altro modo, della documentazione relativa al T.F.R. e la finalità non esplorativa della richiesta.

4.1.3. In ordine al rilevato difetto di sussunzione, poi, si è ancora detto da questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018 n. 6035).

Il ricorrente deduce di non essersi opposto alla produzione del T.F.R. e che una malintesa interpretazione della sua condotta processuale avrebbe irritualmente determinato i giudici di merito a disporre l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

La dedotta diversità fattuale relativa alla condotta assunta dal ricorrente in giudizio depone per l’esposta integrazione della inammissibilità da difetto di sussunzione, in cui la premessa ritualità è data dalla identità del fatto denunciato in cassazione rispetto a quello ricostruito nel giudizio di merito, identità che nel motivo dedotto difetta.

4.2. Il motivo è comunque infondato per le ragioni di principio di seguito indicate da valere – nella comune finalità di apprensione di un dato di cognizione di cui vengano in rilievo profili di riservatezza – nei rapporti tra ordine di esibizione, rivolto da una parte del processo di cognizione civile e all’interno di questo, all’altra parte o ad un terzo, di cui all’art. 210 c.p.c., ed il diritto di accesso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 7 da esercitarsi al di fuori del processo e governato dalle norme del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La questione offre occasione di rimarcare dei due istituti gli interessi che ne sono alla base e la loro composizione alla luce dell’esigenza, più generale, destinata a guidare le iniziative di accertamento favorendone lo svolgimento in un unico contesto al fine di contenere con il numero dei procedimenti, i possibili conflitti.

Là dove l’istanza di esibizione avanzata da una parte ad un terzo ex art. 210 c.p.c. abbia ad oggetto un documento attestante l’ammontare del credito dalla prima vantato in giudizio, essa non ha natura esplorativa, essendovi certezza di percezione della componente reddituale da parte dell’avente diritto e, rilevante ed ammissibile, è strumento che meglio si concilia con la celere definizione della causa, senza involgere sostituzioni probatorie al di fuori dell’indagine giudiziale.

Non può pertanto darsi ragione a chi – come il ricorrente -invochi il diverso modello dell’accesso agli atti ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in via alternativa rispetto a quello di cui all’art. 210 c.p.c. che presuppone, invece, l’introduzione di un accertamento giudiziale sul diritto ad un bene o una prestazione rispetto al quale è strumentalmente connesso.

In siffatta cornice l’accesso ai dati personali ex D.Lgs. n. 196 del 2003 è modalità destinata a dar luogo ad un contenzioso del tutto ultroneo e divisivo e tanto in violazione del principio di concentrazione delle tutele.

L’ordine di esibizione alla parte o ad un terzo compulsabile all’interno di un giudizio civile di cognizione rinviene in siffatto ambito ragioni e termini di contemperamento degli interessi in gioco per un percorso segnato, senza che se ne possa prescindere, dal potere, a previsione costituzionale, riconosciuto al singolo di agire in giudizio a tutela del diritto vantato (art. 24 Cost., comma 1).

Il mezzo di cui all’art. 210 c.p.c. espressamente disciplinato nel giudizio civile lascia che all’interno del processo, e secondo le regole sue proprie, trovino composizione la pretesa della parte ad ottenere l’esibizione documentale, in quanto strumentale alla prova del vantato diritto, con le posizioni del terzo destinatario dell’ordine – nella indispensabilità e fruttuosità del rimedio calibrate sulle previsioni dell’art. 94 disp. att. c.p.c. – e, ancora, con quelle dell’altra parte, le cui eventuali ragioni di tutela del dato sensibile, ex D.Lgs. n. 196 del 2003, da individuarsi rispetto ai contenuti del documento oggetto dell’ordine di esibizione, rinvengono recessivo apprezzamento all’interno della stessa normativa speciale sulla privacy rispetto alle esigenze di giustizia.

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 8, comma 2, lett. g) infatti, espressamente prevede che “I diritti di cui all’art. 7 – relativo all’accesso ai dati personali ed altri diritti – non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati (…) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado (…)” e tanto, per l’appunto, nel preponderante rilievo riconosciuto, secondo sistema, al diritto di azione ex art. 24 Cost., comma 1, rispetto al diritto alla riservatezza sui dati sensibili.

Alla necessitata composizione tra diritto di azione e tutela dei dati personali cui perviene la stessa normativa sulla privacy per l’indicato apprezzamento di prevalenza, si accompagna altresì l’esigenza di non moltiplicare, con il terreno di confronto tra posizioni vantate, le possibili ragioni di conflitto tra le parti e tanto nell’avvertita necessità di sistema di dare concentrazione alla valutazione delle posizioni dalle parti vantate in una unica sede ed alle regole sue proprie.

Tanto è destinato a valere in una fattispecie, qual è quella in esame, in cui peraltro l’accesso al dato (l’ammontare del T.F.R. maturato dall’ex coniuge lavorato pendente la domanda di divorzio e di accertamento dell’assegno divorzile promossa dall’altra parte) non può dirsi altrimenti consegnato alla mera volontà del singolo che liberamente ne dispone: così per l’opposizione che il ricorrente – che si assume come disponibile all’esibizione del cedolino relativo alla quantificazione del T.F.R. spettante all’ex coniuge – deduce, in modo inammissibile in questo giudizio, come più sopra indicato, di non aver frapposto all’avversa richiesta.

5. Il secondo motivo è inammissibile perchè reiterativo di censure correttamente disattese dal giudice di appello le cui conclusioni non vengono contestate nel giudizio di legittimità previo confronto con le ragioni spese nell’impugnata decisione.

La Corte di merito ha correttamente ammesso la deducibilità nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio L. n. 989 del 1970, ex art. 9 della richiesta della quota del T.F.R. spettante all’ex coniuge che aveva maturato l’assegno divorzile senza che a ciò ostasse l’intervenuta condanna generica al pagamento di detta posta in sede di giudizio di divorzio.

Il giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio ben può essere utilizzato dall’ex coniuge per far valere il diritto alla quota del 40% del trattamento di fine rapporto maturato da parte dell’altro coniuge dopo la domanda di divorzio.

Si tratta di diritto il cui accertamento in quanto strettamente connesso a quello sull’assegno divorzile – nel senso che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il diritto al T.F.R. spetta L. n. 898 del 1970, ex art. 12-bis all’ex coniuge cui sia stato riconosciuto l’assegno divorzile là dove il T.F.R. maturi in favore dell’altro dopo la proposizione della domanda di divorzio (Cass. 06/06/2011 n. 12175; Cass. 29/10/2013 n. 24421) – ben può essere introdotto nel giudizio di modifica L. n. 898 del 1970, ex art. 9 semprechè il riconoscimento in favore dell’ex coniuge lavoratore maturi dopo la domanda di divorzio, fermo l’accertamento del diritto all’assegno.

Integra la necessaria sopravvenienza dei motivi richiesta dall’art. 9 cit. l’intervenuta liquidazione del T.F.R. in epoca successiva alla domanda di divorzio all’ex coniuge lavoratore nè l’accesso al modello procedimentale definito dall’art. 9 cit. resta interdetto da un preteso giudicato formatosi sul diritto ex art. 12-bis cit. su cui il giudice del divorzio abbia pronunciato con condanna generica là dove siano state dedotte, nel successivo giudizio di modifica, sopravvenienze qual è l’intervenuta liquidazione di quel trattamento dopo la pronuncia di divorzio, sulla cui quantificazione, soltanto, può determinarsi la quota percentuale spettante all’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio.

La Corte di merito ha ritenuto che la condanna generica al T.F.R. ottenuta dalla signora B. in sede di giudizio divorzile non costituisse valido titolo esecutivo, richiedendo un nuovo accertamento giudiziale diretto a quantificare la posta reclamata nella sopravvenuta evidenza fattuale della liquidazione nelle more maturata in favore del V..

A fronte di siffatta motivazione il ricorrente ha solo genericamente contestato della prima la fondatezza assumendo che l’ex coniuge avrebbe dovuto attivarsi nello stesso giudizio di divorzio o in altro, ma non in sede di modifica delle condizioni di divorzio, in tal modo inammissibilmente reiterando le originarie censure alla sentenza di primo grado e riproponendo la denuncia della violazione del principio del “ne bis in idem” disattesa.

6. Il terzo motivo è inammissibile perchè diretto ad una non consentita, nel giudizio di legittimità, rivalutazione degli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito, o, comunque, in quanto è il portato di evidenze in fatto nuove, per la prima volta dedotte nel giudizio di legittimità senza dare conto della loro tempestiva allegazione nel giudizio di merito (Cass. 27/12/2019 n. 34476; Cass. 13/12/2019 n. 32804).

La questione introdotta con il motivo è comunque infondata.

In tema di accertamento della capacità economica degli ex coniugi ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, le risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi hanno valore solo indiziario, nella discrezionalità attribuita al giudice del merito di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti (Cass. 09/05/1997 n. 4067; Cass. 08/10/1999 n. 11290; Cass. 19/06/2003 n. 9806; Cass. 28/04/2006 n. 9876; vd. anche: Cass. 17/02/2011 n. 3905).

La Corte di merito in applicazione del principio indicato ha diversamente motivato sulle condizioni patrimoniali delle parti e tanto basta, senza che, di contro a quanto ancora argomentato nelle memorie illustrative dal ricorrente, possa darsi applicazione alla nuova regola di giudizio di cui a Cass. SU n. 18287 del 2018, sulla natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e le sue differenti variabili, in un procedimento, qual è quello di specie, di revisione ex art. 9 Legge Divorzio.

Come già chiarito da questa Corte, una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza (Cass. 20/01/2020 n. 1119).

7. Il ricorso è in via conclusiva infondato e va rigettato.

Le spese restano liquidate secondo soccombenza come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, V.A. a rifondere a B.G. le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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