Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5068 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5068 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 18607-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4441

NOVATI GIOVANNI;
– intimato E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G.

Data pubblicazione: 05/03/2018

proposto da:

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

COLOMBI BICE MARIA, in qualità di erede di NOVATI
GIOVANNI nonché collettivamente e impersonalmente
eredi di NOVATI GIOVANNI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 864/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 20/07/2011 R.G.N. 1123/2009.

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

R.G. n. 18607/2012
Inps/Eredi Novati Giovanni

Rilevato
Che Giovanni Novatí chiedeva l’indennità di accompagnamento ed il
Tribunale di Lodi, all’esito di c.t.u., rigettava la domanda per carenza del
requisito sanitario; proposto appello dal Novati, la Corte d’Appello di Milano
(sentenza 20.07.11) accoglieva l’impugnazione e riconosceva la richiesta
prestazione, rilevando che il c.t.0 aveva accertato che l’assicurato era
affetto da vasculopatia che impediva la deambulazione duratura e che la
valutazione geriatrica effettuata in ambito ospedaliero attestava che lo
stesso era incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani
della vita;
che l’INPS notificava ricorso per cassazione al difensore del Novati e appreso il decesso dello stesso (avvenuto il 7.06.12) – alla moglie Colombi
Bice Maria ed agli eredi collettivamente nell’ultimo domicilio;
che con il ricorso l’INPS con unico motivo deduce violazione dell’art. 1 della
I. 18/80 e motivazione contraddittoria, rilevando come il giudice abbia
totalmente disatteso i requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione della
prestazione, disattendendo immotivatamente i giudizi medico-legali
formulati dal c.t.0 quanto alla ridotta capacità sia di deambulazione, sia di
compiere gli atti comuni della vita, ritenuta dal c.t.u. di gravità non tale da
richiedere l’intervento di un accompagnatore;
che gli eredi di Giovanni Novati sono rimasti intimati;
Considerato
Che l’impugnazione è tempestiva ed è corretta l’instaurazione del giudizio di
legittimità a seguito del decesso di Giovanni Novati giacché l’Inps, tentata
in data 18 luglio 2012 la notifica del ricorso nei confronti del Novati,
rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Tosini, presso lo studio di
quest’ultimo in Milano Piazza S. Nazaro in Brolo n. 3 ed ottenuta la
restituzione dell’atto per irreperibilità del destinatario, ha proceduto alle
necessarie verifiche (così apprendendo del decesso di Giovanni Novati
avvenuto il 7 dicembre 2012) ed ha provveduto ad avviare la notifica del
medesimo ricorso, diretta impersonalmente e collettivamente agli eredi, in
data 14 settembre 2012, prima della scadenza del termine di sei mesi dal
decesso previsto dall’art. 328 terzo comma cod. proc. civ.;

che il ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa

Corte di legittimità (Cass. 26092/2010; 6091/2014; 15882/2015) secondo
la quale in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla
sua spettanza, l’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la
contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la
pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.

permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli
atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza
continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza
impossibilità), posto che dalla lettura della sentenza impugnata si evince
che la c.t.u. espletata aveva accertato che la vasculopatia periferica da cui
Giovanni Novati era affetto gli consentiva una deambulazione autonoma in
ambito domestico e più limitata in ambito extradomestico e che era emersa
la necessità di una assistenza non continua ma generica e riferita solo ad
attività non essenziali ma strumentali (maneggio denaro, preparazione di
farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici);
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la sentenza impugnata

va dunque cassata e la causa va decisa ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.
con il rigetto della domanda originaria proposta da Giovanni Novati:
che l’esito alterno delle fasi di merito giustifica la compensazione delle

spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Giovanni Novati e
compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 14 novembre 2017

118 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto

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