Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5068 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 02/03/2011), n.5068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33293/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA CAMPIGNA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato BRIZZOLARI Maurizio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANNESCHI MARCO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il resistente l’Avvocato BRIZZOLARI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7.10.05 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, annullava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in relazione ad un contratto di acquisto di fondi rustici.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale affermava che all’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi doveva riconoscersi la natura di ente pubblico territoriale e, pertanto, il medesimo doveva pagare l’imposta nella misura agevolata (somma fissa) prevista dall’art. 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro per i trasferimenti immobiliari a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi o di comunità montane.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta del seguente motivo:

Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1 della Parte Prima (atti soggetti a registrazione in termine fisso) della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro prevede una agevolazione nella misura dell’imposta per i trasferimenti immobiliari “a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane”. La sentenza impugnata assume che l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dovrebbe assolvere all’imposta di registro sugli atti di acquisto immobiliare nella suddetta misura agevolata, in quanto avrebbe natura di ente pubblico territoriale.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale sviluppa i due seguenti argomenti:

1) Gli Enti Parco nazionali possono ritenersi enti pubblici territoriali perchè il territorio è inserito tra i loro elementi caratterizzanti dalla legge quadro sulle aree protette n. 349 del 1991.

2) Il testo della L. n. 390 del 1986, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 4, comma 8 (legge finanziaria per l’anno 2000), equipara espressamente gli Enti Parco nazionali agli enti pubblici territoriali, laddove dispone: “Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti Parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonchè di enti ecclesiastici, la concessione”.

L’Agenzia delle Entrate afferma l’erroneità del ragionamento giuridico della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta delle seguenti considerazioni:

– gli Enti Parco sono enti strumentali dello Stato o di enti pubblici territoriali;

– la disposizione dettata dall’art. 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro, in quanto norma di agevolazione fiscale, non consente interpretazioni analogiche in ordine all’identificazione dei soggetti beneficiari;

– la disposizione dettata dalla L. n. 390 del 1986, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, ha una portata limitata alla specifica materia ivi disciplinata, ossia la disciplina della concessione o della locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

Il contro ricorrente eccepisce in primo luogo il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 31/1/2005, pronunciata tra le stesse parti il 17.3.05 e depositata il 30.3.05, con la quale la medesima Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sul presupposto della natura di ente pubblico territoriale dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’Ente di rimborso della differenza tra l’importo versato a titolo di imposta di registro su un contratto di acquisto immobiliare secondo la misura ordinaria e l’importo dovuto secondo la misura agevolata riservata agli enti pubblici territoriali. Nel merito il contro ricorrente sviluppa le argomentazioni già svolte nella sentenza impugnata.

E’ preliminare l’esame dell’eccezione di giudicato esterno.

L’eccezione va disattesa, perchè la copia in atti della sentenza 31/1/05 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna non reca l’attestazione del relativo passaggio in giudicato; in proposito si sottolinea che detta copia non è stata prodotta in allegato al controricorso (dove non viene menzionata nell’elenco degli allegati steso a pag. 9), ma risulta contenuta nel fascicolo di parte del giudizio di appello, che si è concluso prima che per detta sentenza spirasse il termine lungo per l’impugnazione. Sul principio che per far valere il giudicato esterno è necessario che la formazione de medesimo sia provata da idonea attestazione di cancelleria, si veda la pronuncia di questa Corte n. 8476/2008: “Affinchè il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria; per converso, non può essere invocata come giudicato esterno una sentenza di merito impugnata per cassazione, producendo copia del ricorso e del controricorso, alfine di dimostrare che questi non riguardano la questione attualmente controversa, in quanto – salvi i casi in cui l’avvenuta formazione del giudicato appaia quale fatto incontestabile “ictu oculi” – l’esistenza dell’impugnazione ed il conseguente nonchè imprevedibile sviluppo della lite non permettono di avere certezza circa il carattere definitivo delle statuizioni sulla questione nello stesso senso, si veda anche la sentenza 10623/2009.

Nel merito, il ricorso è fondato.

In proposito va in primo luogo osservato che secondo la consolidata tradizione giuridica italiana – da cui non vi è motivo di ritenere che si discosti la terminologia utilizzata nel punto 7 dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa del Registro – l’espressione “enti pubblici territoriali” rimanda a quegli enti pubblici (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) per i quali un determinato territorio è un elemento costitutivo (e non soltanto un limite spaziale della competenza e legittimazione ad agire); enti che abbracciano necessariamente la totalità degli individui che risiedono nel rispettivo territorio (popolazione); che sono esponenziali delle rispettive comunità, in quanto centri di imputazione degli interessi generali delle stesse; che sono enti politici, nel senso che i titolari dei relativi organi di governo sono direttamente o indirettamente scelti dalle comunità mediante procedimenti elettorali; che sono dotati di autonomia (art. 114 Cost.), anche finanziaria (art. 119 Cost.).

Gli Enti Parco nazionali non presentano le caratteristiche sopra sintetizzate e, pertanto, non sono sussumibili nella nozione di enti pubblici territoriali; essi sono enti pubblici strumentali dello Stato, come fatto palese dal loro assoggettamento alla vigilanza del Ministro dell’Ambiente, prevista dalla L. n. 349 del 1991, art. 9, comma 1.

Le contrarie argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, e riproposte dal contro ricorrente, non appaiono persuasive.

Quanto al rilievo della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il territorio sarebbe inserito tra gli elementi caratterizzanti dei parchi nazionali già dalla L. n. 349 del 1991, esso è non supportato da specifici richiami normativi; detto rilievo pare ancorarsi al disposto dell’art. 2, comma 1 della legge (“I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”); ma la semplice lettura di tale disposizione evidenzia che le aree ivi menzionate sono elementi costitutivi dei parchi, non degli Enti Parco. Nè più concludente appare il riferimento svolto nel controricorso alla citata L. della n. 394 del 1991, art. 1, comma 4 (“I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili”); dal fatto che i territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui alla L. n. 349 del 1991, art. 1, comma 3, costituiscano aree protette nulla è possibile inferire in ordine alla natura giuridica degli Enti Parco.

Deve poi essere disattesa anche la seconda argomentazione spesa dalla sentenza impugnata a sostegno dell’assunto secondo cui gli Enti Parco Nazionali sarebbero da qualificarsi enti pubblici territoriali, fondata sul disposto della L. n. 390 del 1986, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 4, comma 8.

La L. n. 390 del 1986, art. 2, ha un oggetto ben definito, consistente nella disciplina (mediante l’attribuzione al Ministro delle finanze del potere di stabilire criteri e modalità) della concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di taluni enti; nessun argomento testuale o extratestuale autorizza l’estensione della portata dispositiva di tale norma oltre il suddetto ambito. Il ragionamento del giudice di merito è quindi infondato e, anzi, le conclusioni che tale giudice trae dal riferimento normativo in esame vanno completamente rovesciate. Proprio il rilievo che il legislatore – quando, con la L. 488 del 1999, ha voluto includere anche gli Enti Parco nazionali tra i soggetti contemplati nella L. n. 390 del 1986, art. 2 – sia intervenuto con la tecnica dell’interpolazione, inserendo nel comma 2, di detto articolo, dopo le parole “enti pubblici territoriali”, l’inciso “ivi compresi gli Enti Parco nazionali “dimostra che gli Enti Parco nazionali non sono enti pubblici territoriali (altrimenti l’interpolazione sarebbe stata superflua) e che a questi ultimi il legislatore del 1999 li ha voluti equiparare per i limitati effetti di cui alla L. n. 390 del 1986, art. 2. Peraltro, che alla L. n. 488 del 1999, art. 4, comma 8 (ora peraltro abrogato dal D.P.R. n. 296 del 2005, art. 329) non possa attribuirsi alcuna portata generale è confermato dalla considerazione che la applicabilità della disposizione ivi contenuta era limitata nel tempo, per l’espresso disposto della L. n. 488 del 1999, art. 4, comma 9, fino alla piena operatività dell’Agenzia del demanio.

In conclusione va escluso che l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi possa considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro, un ente pubblico territoriale. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione impugnato.

Le spese si compensano, in considerazione dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dal contribuente in primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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