Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5067 del 16/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 16/02/2022), n.5067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10058-2018 proposto da:
N.R., domiciliato presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’avvocato LILIANA TARI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 914/39/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 28 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 25271 del 2014, respingeva l’appello proposto da N.R. avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del N. nella GECOS s.r.l., società a ristretta base partecipativa, per l’anno 2005. Richiamando il principio di diritto enunciato nella pronuncia di cassazione, secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale, la CTR rilevava che il socio N., che non rivestiva un ruolo solo formale all’interno della società, non aveva fornito la prova – idonea a vincere la presunzione – di una diversa destinazione degli utili extraconta bili.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 marzo 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Con ordinanza n. 11517/2019 questa Corte, considerato che il contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente, con tempestiva memoria, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
L’atto di rinuncia comporta l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022