Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5067 del 05/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5067 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

e,«

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
L’Avvocato FANELLI CLAUDIO, in giudizio personalmente
ai sensi dell’art. 86 cpc, residente a Triggiano,
elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

rappresentante pro tempore,

legale
INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.31.05.2011 della C.T.R. di Bari – Sezione
n. 05 in data 18.04.2011, depositata il 30 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 febbraio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 05/03/2014

Assente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23417/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza

n.05, il 18.04.2011 e DEPOSITATA il 30.05.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
incidentale proposto dall’Agenzia, dichiarando non
dovuto il chiesto rimborso dell’IRAP 2005-2006.
Il contribuente affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2) L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
3)La questione posta dall’unico mezzo va esaminata
tenendo conto di principi, espressione di un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale.
Costituisce, in vero ius receptum(Cass.n.3672/2007,
n.3676/2007, n.3678/2007) che “a norma del combinato
disposto degli artt.2 primo periodo, e 3 comma 1
lett.c) del D.Lgs 15.12.1997 n.446, l’esercizio delle
attività di lavoro autonomo di cui all’art.49 comma l
TUIR(nella versione vigente fino al 31/12/2003) e
all’art.53 comma 1 del medesimo TUIR (nella versione
vigente dall’1.01.2004), è escluso dall’applicazione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2

n.31/05/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Bari Sezione

solo qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata”.
Nelle precitate decisioni è stato, pure, precisato, e

12812/2009,

n.

n.12810/2009,

(Cass.
che

14379/2010)

dell’autonoma organizzazione,

“il

requisito

il cui accertamento

spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede
di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando
il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni
strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
La sentenza non sembra in linea con il richiamato
orientamento
peraltro

giurisprudenziale,
senza

adeguatamente

avendo
motivare

affermato,
(Cass.

n.890/2006, n.1750/2006), la sussistenza dei
presupposti impositivi in base al fatto che il Fanelli
era iscritto all’albo professionale, risultava avere
effettuato spese per Euro 6.818,00 e possedeva beni
strumentali per un valore di Euro 13.307,00, quindi
omettendo di verificare se il contribuente disponesse
3

ribadito

successivamente

di

quella

operativa

“struttura

autonomamente

organizzata”, secondo le caratteristiche individuate
dalle pronunce della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU.
n.12108/2009).
4) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa

degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base del trascritto principio, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati
principi, il ricorso va accolto, nei sensi indicati, e
per l’effetto va cassata la decisione impugnata;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro
normativo di riferimento ed ai richiamati principi,
deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
4

possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma il 05 febbraio 2014.

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