Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5067 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 02/03/2011), n.5067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33202/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.S., N.C., SAF SS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VISENTINI E ASSOCIATI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINI Luciano, giusta delega

a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 103/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 14/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ANTONINI, che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto registrato a Perugia in data 19.2.2000, la società “SAF Società Semplice” acquistava un fondo rustico in agro di (OMISSIS), chiedendo di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla L. n. 984 del 1977. L’atto quindi veniva assoggettato a tassazione scontando la normale aliquota per l’imposta catastale e la sola imposta fissa per registro e trascrizione. Avendo successivamente il Corpo Forestale dello Stato segnalato all’Amministrazione finanziaria che non risultava redatto il piano di coltura e conservazione previsto dalla citata L. n. 984 del 1977, art. 10, nè erano stati realizzati interventi di forestazione sui terreni oggetto del rogito, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società ed ai soci avvisi di liquidazione con cui si provvedeva al recupero delle normali imposte di registro e trascrizione.

Avverso tale avviso, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che lo accoglieva. La sentenza di primo grado veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con la sentenza 103/05, che argomentava che il beneficio fiscale di cui alla L. n. 984 del 1977, art. 7, non era sottoposto a termini o condizioni, mentre l’art. 10, comma 7, della stessa legge era “correlato alle provvidenze finanziarie e non all’imposta”.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sorretto da un motivo.

Resiste con controricorso l’intimata società contribuente.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente Agenzia ha lamentato:

Violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

A parere della ricorrente Amministrazione, la L. n. 984 del 1977, art. 7, andrebbe letto in combinato disposto con l’art. 10 della medesima legge. Quest’ultimo articolo, al comma 7, stabilirebbe, con riferimento, indistintamente, a tutti i proprietari e possessori di terreni rimboschiti, il dovere di compiere operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione, formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali. Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato, si evincerebbe la necessità, per fruire dell’agevolazione richiesta dai contribuenti, che gli interventi di forestazione vengano realmente effettuati, siano duraturi nel tempo e vengano disciplinati dall’organo competente in materia attraverso l’approvazione di un piano di coltura e forestazione.

Il ricorso è infondato.

Sulla questione questa Sezione si è già pronunciata con la sentenza 16832/08, che ha stabilito che:

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata, prevista dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), è l’idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell’art. 10 della citata legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nel quale si sosteneva, interpretando in combinato disposto gli artt. 7 e 10, comma 7, della medesima legge, che per fruire dell’agevolazione tributaria richiesta dai contribuenti occorresse che effettivamente fossero stati effettuati interventi di forestazione duraturi nel tempo, disciplinati dall’organo competente in materia attraverso l’approvazione di un piano di cultura e forestazione).

Detto indirizzo si fonda sulla considerazione che le finalità della L. n. 984 del 1977, artt. 7 e 10, sono diverse; l’articolo 7 concede ai soggetti beneficiari delle provvidenze benefici fiscali per determinati atti, tra cui l’acquisto di fondi rurali che siano idonei “ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”; mentre l’art. 10 specifica “gli indirizzi generali per il settore della forestazione, (…) riguardo alle esigenze dell’incremento della produzione legnosa (…)” ed impone ai “proprietari ed ai possessori (…) dei terreni rimboschiti o migliorati di compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali”. Si tratta di disposizioni che tendono alla realizzazione di finalità complementari e diverse, attraverso agevolazioni e provvidenze articolate e differenziate.

Tali principi sono stati confermati con la sentenza 13656/2009 e il Collegio intende qui riaffermali.

Il ricorso dell’Agenzia va dunque respinto.

Le spese si compensano, risalendo il ricorso ad epoca anteriore alla formazione della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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