Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5066 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1450-2012 proposto da:

C.I.M.E. – COSTRUZIONI IMPIANTI METANO S.R.L., (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 217, presso l’avvocato

FILIPPO FALIVENE, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SNAM RETE GAS S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

SNAM RETE GAS S.P.A., – c.f. (OMISSIS), (già SNAM TRASPORTO S.P.A.),

quale società conferitaria del ramo di azienda ed avente causa da

SNAM S.P.A. (già SNAM RETE GAS S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO 7, presso l’avvocato ALDO NAPOLETANO, rappresentata e difesa

dagli avvocati ALESSANDRA CANUTI, EUGENIO BRUTI LIBERATI, giusta

procura speciale per Notaio M.C. di MILANO – Rep. n.

(OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.I.M.E. – COSTRUZIONI IMPIANTI METANO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 217, presso l’avvocato

FILIPPO FALIVENE, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3063/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FILIPPO FALIVENE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

SIMONA VIOLA, con delega avv. BRUTI LIBERATI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo

del ricorso principale, rigetto dei restanti motivi, rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 24 aprile 2003, la CIME – Costruzioni Impianti Metano s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la SNAM RETE GAS s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento delle somme costituenti oggetto delle riserve formulate in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti in data (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 5100/2006, accoglieva parzialmente la domanda.

2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3063/2010, depositata l’11 novembre 2010, rigettava l’appello principale proposto dalla SNAM, mentre accoglieva in parte l’appello incidentale della CIME s.r.l., condannando la stazione appaltante al pagamento della somma di Euro 24.130,33, in aggiunta a quella già riconosciuta in primo grado, oltre accessori di legge ed interessi, ritenendo solo parzialmente fondate le maggiori pretese azionate in giudizio dall’impresa appaltatrice.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la CIME – Costruzioni Impianti Metano s.r.l. nei confronti della SNAM RETE GAS s.p.a., sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati con memoria, che la ricorrente principale ha contestato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, la CIME – Costruzioni Impianti Metano s.r.l. denuncia la nullità dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non abbia dichiarato la nullità delle difese spiegate dalla SNAM RETE GAS s.p.a. nei due gradi di merito, sebbene la procura rilasciata da detta società al proprio difensore, per tutti i gradi del giudizio, fosse stata apposta su un foglio separato, non fisicamente congiunto all’atto di citazione notificato dalla CIME S.R.L., e privo di data e di riferimenti al giudizio de quo. Tale mancata congiunzione dei due atti (citazione notificata e procura apposta su un foglio separato) risulterebbe dal fatto che la cancelleria della Corte di Appello, richiesta del rilascio di copia conforme della citazione e della pedissequa procura, avrebbe rilasciato due copie autentiche, una per ciascuno degli atti, e sulla copia della procura non comparirebbero i “buchi” lasciati dalla cucitrice che, secondo la Corte di Appello, dimostrerebbero – essendo coincidenti con quelli riscontrati sulla citazione – che quest’ultima e la procura erano in origine unite con punti metallici, e che sarebbero state, poi, distaccate, probabilmente proprio per fare delle copie dei due atti.

1.2. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

1.2.1. La ricorrente aveva dedotto – nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello – che la procura era priva dei requisiti prescritti dall’art. 83 c.p.c., in quanto: a) era stata rilasciata dalla SNAM RETE GAS s.p.a., per tutti i gradi del giudizio, su un foglio non fisicamente congiunto con l’atto di citazione notificatole dalla CIME s.r.l.; b) era priva di data e di riferimenti allo specifico giudizio in relazione al quale sarebbe stata rilasciata. A fronte di tali deduzioni dell’appellata, la Corte di Appello ha accertato, in fatto, che la procura, che risultava staccata dall’atto di citazione, probabilmente per fare delle copie, vi era stata in precedenza unita con punti metallici, come dimostrato inequivocabilmente dai buchi visibili sul foglio contenente la procura, che “corrispondono a quelli lasciati sui fogli della copia notificata della citazione”. La Corte ha, di conseguenza, ritenuto che detta procura, in quanto congiunta all’atto di citazione, doveva ritenersi – sulla base dell’operato riscontro della perfetta coincidenza dei buchi sui due atti, lasciati dai punti metallici – certamente riconducibile al giudizio de quo.

1.2.2. Orbene, siffatta valutazione operata dalla Corte di merito non è censurabile in questa sede di legittimità, poichè immune da errori sul piano logico e giuridico. Va, difatti, osservato – al riguardo – che il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia – al contrario di quanto assume l’istante – nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (cfr. Cass. 7731/2004; 12332/2009; 336/2012). Una volta ritenuta, pertanto, alla stregua degli elementi di fatto risultanti dagli atti, che vi sia stata congiunzione tra l’atto difensivo e la procura conferita per il relativo giudizio, l’apposizione topografica della procura stessa è da reputarsi idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. (Cass. 29785/2008; 18915/2012). Va rilevato, inoltre, che l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla costituzione in giudizio della SNAM s.r.l. (art. 125 c.p.c., comma 2) è stata correttamente desunta, dalla Corte territoriale, dal fatto che essa era allegata alla copia notificata dell’atto di citazione, alla quale l’atto di costituzione aveva fatto riferimento.

1.2.3. Quanto all’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di seconde cure, nel non rilevare che agli atti vi sarebbero state due copie autentiche, una per la citazione ed una per la procura, e che sulla copia della procura non comparirebbero i “buchi” lasciati dalla cucitrice, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello, va osservato che la censura è inammissibile in questa sede, vertendosi in ipotesi di un evidente errore percettivo del giudice di appello, da farsi valere con il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e non con il ricorso ordinario per cassazione (cfr. Cass. 10027/2004; 15672/2005; 830/2006; S.U. 14100/2006). E tale conclusione risulta avvalorata dal riferimento testuale operato dalla ricorrente al fatto che l’asserzione della Corte di Appello circa l’originaria congiunzione dei due atti – operata alla stregua degli elementi fattuali suindicati – “non corrisponde alla realtà degli atti”, laddove è del tutto evidente il rinvio all’errore percettivo del giudicante nell’esame degli atti di causa nella loro quantità e conformazione formale, certamente riconducibile all’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c..

1.3. Per tali ragioni, la doglianza va, pertanto, respinta.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la CIME s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello sia incorso nella violazione delle norme succitate per avere disatteso la richiesta dell’impresa di compenso per le “varianti qualitative” dei lavori sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 20 del contratto di appalto stipulato dalle parti in data (OMISSIS), e senza tenere conto che, all’art. 30 del contratto, l’appaltante aveva accettato “di escludere dal prezzo a corpo le varianti ordinate in corso d’opera che determinassero rilevanti modificazioni della natura dell’opera e pregiudizio economico per l’appaltatore”.

2.2. I motivi sono infondati.

2.2.1. Va osservato, in proposito, che, poichè preliminare alla qualificazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest’ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. o dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. 15798/2005; 25728/2013; 16057/2016).

2.2.2. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto applicazione del criterio letterale di interpretazione di cui all’art. 1362 c.c., affermando che le cd. “varianti qualitative” rientravano nell’alea di impresa, avendo la CIME s.r.l. – nel citato art. 20 – dato atto di “avere attentamente esaminato i disegni di progetto”, di “avere eseguito accurati sopralluoghi su tutti i tracciati interessati dai lavori”, di avere eseguito, per quanto concerne il sottosuolo, “tutti i sondaggi ritenuti necessari per determinare gli oneri connessi con la natura e la consistenza dei terreni e la presenza di acqua, roccia e/o trovanti”, ed infine “di avere accuratamente valutato tutte le difficoltà relative all’esecuzione dei lavori”. La Corte di merito ne ha tratto, pertanto, il convincimento – attesa l’ampia e generica previsione della clausola contrattuale in questione – che anche i ritrovamenti sotterranei diversi dalle sorprese geologiche, in quanto comunque riconducibili allo stato dei terreni in questione, rientrassero nella lettera della disposizione e, quindi, nell’alea contrattuale.

A tale interpretazione del contratto, fondata su accertamenti di fatto e non censurabile in questa sede, non essendo stato, peraltro, neppure denunciato un vizio di motivazione, la ricorrente contrappone inammissibilmente, per le ragioni suesposte – una propria, diversa, interpretazione, per cui – sotto tale profilo – la censura è palesemente inaccoglibile.

2.2.3. Quanto al richiamo all’art. 1363 c.c., è bensì vero che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. 9380/2016; 14432/2016). E tuttavia, nel caso concreto, il riferimento, operato dalla deducente, all’art. 30 del contratto di appalto non vale a fornire un supporto interpretativo all’art. 20 succitato, e ad agevolare – con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di remunerazione delle varianti qualitative (p. 24) l’emersione di una lettura del medesimo contratto diversa da quella fornita dalla Corte territoriale, atteso che la prima di dette clausole negoziali si riferisce, non alle “sorprese” imprevedibili nell’esecuzione dei lavori, riconducibili al disposto dell’art. 20, bensì alla diversa fattispecie delle varianti che il committente abbia ordinato in corso d’opera.

2.3. I motivi in esame vanno, di conseguenza, rigettati.

3. Con il quarto motivo di ricorso, la CIME s.r.l. denuncia la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. La Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non essendosi in alcun modo espressa sulla domanda di maggior danno, già proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 1224 c.c., in primo grado, e poi riproposta nel giudizio di appello.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Va rilevato, invero, che la sentenza di appello ha liquidato a favore della CIME s.r.l., oltre alla sorte capitale di Euro 24.130,33 “in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla sentenza appellata”, ed agli “accessori di legge”, gli “interessi moratori al tasso legale, come stabilito nella sentenza stessa”, ovverosia nella sentenza di primo grado. Ebbene, la decisione emessa in prime cure – come dedotto dalla SNAM s.p.a. in memoria – aveva disatteso la domanda di maggior danno “per oneri finanziari ulteriori”, ritenendola non provata. Ed a tale statuizione ha poi fatto riferimento, condividendola, la pronuncia di appello, che ha limitato, di conseguenza, gli accessori del credito agli interessi al tasso legale, anzichè a quello corrisposto dalla CIME al sistema bancario.

3.2.2 Deve, di conseguenza, ritenersi che vi sia stata una statuizione, quanto meno implicita, sulla domanda di maggior danno avanzata dall’appaltatrice, il che esclude l’omessa pronuncia (Cass. 4079/2005; 1360/2016). Per cui la ricorrente avrebbe potuto, al più, dolersi della decisione denunciando un vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis), e non la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.3. Il mezzo va, pertanto, rigettato.

4. Con il quinto motivo di ricorso, la CIME s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.1. Deduce la ricorrente – sub specie della nullità della sentenza impugnata – la sussistenza di un irriducibile contrasto tra la motivazione della decisione di appello, nella quale le spese processuali risultano compensate per “quattro quinti”, ed il dispositivo, nel quale le spese vengono “integralmente” compensate.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.2.1. Va osservato, infatti, che il contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione non comporta la nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4), come dedotto dalla ricorrente nella specie, bensì il diverso vizio di contraddittorietà della stessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis). Ed invero, una motivazione contrastante con il dispositivo rende quest’ultimo privo di ogni giustificazione, per cui l’ipotesi viene a coincidere con quella di omessa motivazione (Cass. 7173/1992; S.U. 209/1999).

4.2.2. La censura, poichè inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

5. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale, va rilevato che, con il primo motivo, la SNAM RETE GAS s.p.a. denuncia la violazione degli artt. 1352 e 1362 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato come decadenza il comportamento dell’appaltatrice che non avrebbe seguito la procedura contrattualmente prevista per la formulazione delle riserve, anzichè come nullità, come previsto dall’art. 44 del Capitolato generale di appalto. Sicchè la Corte di merito non avrebbe, del tutto erroneamente, applicato la più radicale sanzione voluta dalle parti in relazione al comportamento della ditta appaltatrice, non rispettoso della procedura pattiziamente prevista per la formulazione delle riserve.

5.2. La censura è inammissibile.

5.2.1. Va osservato, invero, che i motivi posti a fondamento del ricorso devono presentare, a pena di inammissibilità, i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 15952/2007, 13259/2006, 5637/2006).

5.2.2. Nel caso concreto, per contro, la censura in esame non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale evidenzia che l’eccezione di nullità o decadenza dell’appaltatrice dal diritto di proporre le riserve non era stata tempestivamente formulata dalla stazione appaltante nel primo grado del giudizio, come già rilevato dal Tribunale; sicchè la sentenza di prime cure non era censurabile sul punto.

5.3. La doglianza, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Con il secondo motivo di ricorso, la SNAM RETE GAS s.p.a. denuncia la violazione dell’art. 164 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1. Deduce la ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di carente motivazione, in relazione alla domanda della SNAM di accertamento dell’inefficacia delle riserve nel merito, poichè fondate solo sulla c.t. di parte, e non sulla documentazione contabile di cantiere. Tale domanda sarebbe stata proposta dalla stazione appaltante in prime cure e “riformulata nel grado di appello”, ma la Corte territoriale l’avrebbe respinta senza adeguata motivazione. E tuttavia, la istante non riproduce nè la domanda che assume formulata in primo grado ed in appello, nè allega i relativi atti al ricorso, e neppure indica il punto della sentenza impugnata che conterrebbe il dedotto vizio di motivazione e le ragioni per le quali tale motivazione sarebbe carente.

6.2. Il mezzo, poichè inammissibile, non può, pertanto, essere accolto.

7. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

8. Concorrono giusti motivi – tenuto conto della reciproca soccombenza – per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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