Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5066 del 28/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5066 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANDILORO Gianpaolo e CANDILORO Ramano Graziano, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce
al ricorso, dall’Avv. Vito Tassone, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Vito Perri in Roma,
via Pistoiae_

ricorrenti

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

: 3s3//3

Data pubblicazione: 28/02/2013

- controri corrente avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno in
data 19 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza

Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Luca Maraglino, per delega dell’Avv.
Vito Tassone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con decreto in data 19 dicembre 2011, ha accolto in parte la
domanda di equa riparazione avanzata in data 8 marzo
2010, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
Francesco Candiloro, Gianpaolo Candiloro e Romano Graziano Candiloro per l’eccessiva durata di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo svoltasi dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Catanzaro;
che la Corte d’appello – accertato in nove anni e
quattro mesi il periodo di durata irragionevole – ha li.,
guidato, in favore di ciascun ricorrente, a titolo di
danno non patrimoniale, la somma di euro 9.324, oltre
interessi legali dalla domanda al saldo, condannando il
Ministero della giustizia, ed ha integralmente compensa-

2

pubblica dell’8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore

to tra le parti le spese del giudizio, in ragione del
carattere necessitato della procedura de qua;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello Gianpaolo Candiloro e Romano Graziano Candilo-

ca il 15 giugno 2012 e notificato il 22 giugno 2012,
sulla base di due motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo
questo stato notificato oltre il termine semestrale per
l’impugnazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
che l’eccezione è infondata;
che nella specie è applicabile l’art. 327 cod.
proc. civ., come novellato dall’art. 46 della legge n.
69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a
sei mesi, essendo stato il giudizio di equa riparazione
promosso 1’8 marzo 2010, successivamente al 4 luglio
2009, data in cui la norma è entrata in vigore (v. art.
58 della legge n. 69 del 2009);
che, tuttavia, il decreto impugnato è stato depositato il 19 dicembre 2011 ed il ricorso per cassazione è
stato avviato alla notifica il 15 giugno 2012, quindi

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ro hanno proposto ricorso, con atto avviato alla notifi-

nel rispetto del termine semestrale di cui al citato
art. 327 cod. proc. civ.;
che con i due motivi i ricorrenti, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, lamentano che

spese, così non soltanto vanificando il vantaggio connesso all’accoglimento della domanda, ma anche pregiudicando l’esito complessivo del processo;
che la censura è fondata;
che, come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra le tante, Cass., Sez. I, 15 marzo 2010, n.
6193), i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi
della legge n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema
di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e
segg. cod. proc. civ., con la conseguente applicabilità
del principio della soccombenza e della compensàbilità
delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di
congrua motivazione;
che nel caso di specie la motivazione in base alla
quale il decreto impugnato ha integralmente compensato
le spese non è né logicamente né giuridicamente accettabile;
che il decreto valorizza il carattere necessitato
della procedura de qua;

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la Corte d’appello abbia disposto la compensazione delle

che occorre considerare che in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente
all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante, cosicché, non avendolo essa

l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione
alla domanda non costituisce di per sé valida ragione di
compensazione delle spese;
che il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese;
che, non occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può provvedere direttamente al riguardo a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., condannando il Ministero al rimborso delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 1.140, di cui euro 490 per
onorari, euro 600 per diritti ed euro 50 per spese vive,
oltre a spese generali e ad accessori di legge;
che il Ministero intimato va anche condannato alle
spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come
in dispositivo;
che entrambe le condanne alle spese vanno fatte in
favore del difensore antistatario.
P.Q.M.

fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per

La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto im-

pugnato in relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito,

condanna il Ministero della giusti-

zia al rimborso delle spese del giudizio di merito in

1.140, di cui euro 490 per onorari ed euro 600 per onorari, oltre ad euro 50 per spese vive, ed oltre a spese
generali e accessori di legge, da distrarsi in favore
dell’Avv. Vito Tassone, nonché al rimborso di quelle di
legittimità, quantificate in euro 556,25, di cui euro
506,25 per compensi, oltre accessori come per legge, con
distrazione in favore dell’Avv. Vito Tassone.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
l’S febbraio 2013.

favore dei ricorrenti, che liquida nella misura di euro

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